14 Dicembre 2020

Bollo virtuale su fatture: verso la segnalazione automatica degli errori

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

L’imposta di bollo deve essere assolta, in linea generale, sulle fatture (elettroniche o cartacee) non soggette ad imposta sul valore aggiunto, secondo il principio di alternatività tra Iva ed imposta di bollo.

L’articolo 13, comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di 2 euro per ogni esemplare, con riferimento alle “fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti”; l’imposta non è dovuta quando le somme documentate non superano i 77,47 euro.

In caso di fatture emesse in formato cartaceo (ad esempio, soggetti minimi o forfettari), al superamento della soglia di rilevanza, l’imposta può essere assolta mediante apposito contrassegno telematico o, in alternativa, con modalità virtuali (di cui all’articolo 15 D.P.R. 642/1972), previa autorizzazione da parte dell’Agenzia delle entrate (modalità in disuso a seguito dell’introduzione della fatturazione elettronica).

Sulle fatture elettroniche emesse in formato xml e trasmesse allo SdI, invece, l’imposta di bollo è corrisposta esclusivamente con modalità telematica.

Le specifiche tecniche della fatturazione elettronica accolgono tale informazione nel campo “DatiBollo”, composto da:

  • BolloVirtuale” che evidenzia l’assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (bollo virtuale);
  • “ImportoBollo”: importo dell’imposta dovuta.

Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.

A tal fine, l’Agenzia delle entrate rende noto l’ammontare dell’imposta dovuta, sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso lo SdI, all’interno dell’area riservata del soggetto passivo Iva.

Il pagamento dell’imposta potrà essere effettuato con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dalla stessa Agenzia.

Riepilogando, l’imposta di bollo sulle fatture può essere assolta:

  • mediante contrassegno (per le sole fatture cartacee);
  • con le modalità virtuali di cui all’articolo 15 D.P.R. 642/1972 (tanto per le fatture cartacee quanto per quelle emesse con sistemi elettronici);
  • con le modalità individuate dall’articolo 6 del decreto MEF 17.06.2014 (per le fatture elettroniche trasmesse tramite SdI).

In caso di mancato versamento dell’imposta in argomento le sanzioni variano a seconda della modalità di assolvimento prevista.

In particolare:

  • se l’imposta di bollo è assolta mediante contrassegno, la sanzione applicabile è quella dettata dall’articolo 25, comma 1, D.P.R. 642/1972, secondo cui “chi non corrisponde, in tutto o in parte, l’imposta di bollo dovuta sin dall’origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell’imposta o della maggiore imposta”.
  • in caso di modalità virtuali (ai sensi dell’articolo 15 D.P.R. 642/1972, oppure dell’articolo 6 decreto MEF 17.06.2014, ma comunque mediante versamento cumulativo dell’imposta) trova applicazione la sanzione disposta dall’articolo 13 D.Lgs. 471/1997, secondo cui chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti periodici dovuti “è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato”. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui sopra è ridotta alla metà.

A decorrere dal 1° gennaio 2021 l’Agenzia delle entrate effettuerà dei controlli automatizzati sul versamento del bollo virtuale sulle fatture elettroniche, grazie anche al maggior grado di dettaglio introdotto nel campo Natura operazione dalle nuove specifiche tecniche (versione 1.6). In base ai dati indicati nelle fatture elettroniche transitate dallo SdI, l’Agenzia delle entrate provvede ad integrare le fatture che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo.

Ai sensi dell’articolo 12-novies D.L. 34/2019, in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l’Agenzia comunicherà al contribuente l’ammontare dell’imposta dovuta e della sanzione amministrativa, ridotta ad un terzo, nonché degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.

Se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo. Si attende un decreto del Mef che definisca le procedure attuative per il recupero dell’imposta di bollo non versata e l’irrogazione delle sanzioni nella misura descritta.

Nelle more del decreto attuativo, con la risposta n. 14 pubblicata il 10.12.2020 l’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in materia.

Dal 2021 la sanzione di cui allarticolo 13 D.Lgs. 471/1997, richiamata in precedenza per le fatture elettroniche trasmesse via SdI, modulata secondo il momento in cui la tardività è rimossa:

  • viene comunicata dall’Agenzia delle entrate, insieme all’eventuale imposta, ove dovuta, ed agli interessi, ai sensi dell’articolo 12-novies, comma 1, D.L. 34/2019
  • e viene ridotta ad un terzo qualora il contribuente ne effettui il versamento (e regolarizzi la violazione, in caso di omissione) entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

La sanzione su cui applicare la riduzione pari ad un terzo (in caso di definizione entro trenta giorni dalla comunicazione) sarà pari:

  • al trenta per cento, se il versamento è eseguito oltre novanta giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento;
  • al quindici per cento, se il versamento è eseguito entro novanta giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento;
  • ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (un per cento), se il versamento è eseguito entro quindici giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento.

Il contribuente può comunque avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, ex articolo 13 D.Lgs. 472/1997, fino a quando non riceve la comunicazione – ai sensi dell’articolo 12-novies con cui l’Agenzia delle entrate constata la violazione e comunica l’imposta, gli interessi e la sanzione da versare.