13 Giugno 2023

Allegato B tardivo: sanabile, ma nei modi corretti

di Silvio Rivetti
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La scheda di FISCOPRATICO

Non è il ricorso al procedimento di “Tregua fiscale” di cui all’articolo 1, commi da 166 a 173, L. 197/2022, di definizione e regolarizzazione degli adempimenti formali, il meccanismo corretto per rimediare all’omesso tempestivo deposito in Comune dell’Allegato B riguardante i lavori antisismici.

Il caso è trattato dalla risposta all’interpello n. 332 del 29.05.2023, ove l’Agenzia delle Entrate prende posizione circa l’ennesimo dubbio concernente l’adempimento tecnico in questione, che la normativa disciplinante il super-sismabonus di cui al combinato disposto dell’articolo 119, commi 4 e 13, lettera b), D.L. 34/2020 pone a fondamento della spettanza dei significativi risparmi d’imposta riconosciuti ai lavori antisismici.

Nella fattispecie il contribuente, intento ai lavori di trasformazione di un fabbricato accatastato in C/6 con cambio di destinazione d’uso in abitativo, rileva di aver omesso di allegare, alla CILA depositata in Comune, l’asseverazione comprovante le caratteristiche antisismiche dell’edificio prima dell’inizio dei lavori stessi.

Tale asseverazione, giova ricordare, è disciplinata dall’articolo 3, comma 3, D.M. 58/2017, che richiede la compilazione del modulo di cui all’Allegato B e ne impone, nella sua formulazione attuale, o l’allegazione alla CILA o al permesso di costruire al momento del deposito presso lo sportello unico dell’edilizia comunale, SUE (e quindi al momento della rappresentazione, al Comune competente, dell’impianto progettuale dell’intervento); ovvero ne ammette in ogni caso la tempestività, se esibita “comunque prima dell’inizio dei lavori” (per via delle modifiche recate all’articolo 3 citato da parte del D.M. n. 24 del 09.01.2020, integrato dal D.M. 329/2020, per le ipotesi di richiesta del titolo abilitativo edilizio in data successiva al 16.01.2020).

Nel caso in esame il contribuente, nell’interrogarsi sull’effettiva rilevanza di tale adempimento ai fini della spettanza delle detrazioni fiscali, ritiene che l’omessa tempestiva esibizione dell’Allegato B al SUE debba definirsi errore meramente formale: e questo perché, dal punto di vista sostanziale, il Comune è comunque  consapevole della dimensione antisismica degli interventi progettati; e poi perché, dal punto di vista temporale, la documentazione tecnica riguardante i lavori antisismici è stata in ogni caso asseverata, firmata digitalmente e inviata al Genio civile prima dell’inizio dei lavori, ai sensi di legge.

Ad avviso del contribuente, pertanto,  nulla impedisce in tale agire lo svolgimento dell’attività di controllo fiscale: da cui la conclusione che, se per l’articolo 119, comma 5-bis, D.L. 34/2020 gli errori formali non comportano il venir meno del superbonus, allora l’errore formale qui commesso potrà sempre essere regolarizzato in forza delle apposite disposizioni delle norme di “Tregua fiscale” di cui ai commi da 166 a 173 della Legge di Bilancio per il 2023, come illustrati dalla circolare 2/E/2023.

Gli argomenti dell’istante non fanno breccia nel ragionamento dell’Erario, che nella sua risposta non esita a qualificare come sostanziale l’errore commesso dal contribuente; desumendone la rilevanza, in termini di ostacolo all’attività di controllo, non solo dalla lettura del dato testuale dell’articolo 119, comma 13, lettera b), D.L. 34/2020 (che esige la rappresentazione delle condizioni antisismiche dell’edificio ante operam ai sensi del D.M. 58/2017), ma anche dalla ricognizione della prassi erariale dedicata al tema, allineata da sempre su canoni d’interpretazione restrittiva della normativa applicabile, nonché disponente l’inapplicabilità della sanatoria ex Tregua fiscale alle comunicazioni necessarie per accedere alle agevolazioni fiscali (circolare 2/E/2023).

L’Agenzia delle Entrate, quindi, istruisce il contribuente circa la corretta modalità con cui poter sanare l’omessa tempestiva esibizione dell’Allegato B, salvaguardando la spettanza del superbonus: ossia ricorrendo all’istituto della remissione in bonis e al versamento della relativa sanzione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012, come rilevato dalla stessa circolare 2/E/2023 sopra richiamata e come espressamente previsto, proprio per la fattispecie in esame, dall’articolo 2-ter comma 1 lettera c) del D.L. 11/2023, risultante dalla conversione in legge.

Occorrerà, in ogni caso, che ricorrano le condizioni concrete per l’applicabilità della remissione in bonis in esame, che potrà essere realizzata solo se la prima dichiarazione dei redditi utile, ossia quella in cui il contribuente può fruire della detrazione della prima quota del beneficio fiscale spettante, è quella da presentare entro la data del 30 novembre di quest’anno.

Nel caso,  poi, s’intenda optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura ai sensi dell’articolo 121 D.L. 34/2020, la sanatoria dell’intempestività dell’Allegato B via remissione in bonis dovrà necessariamente essere eseguita prima dell’invio della comunicazione telematica dell’opzione stessa: comunicazione che, per le spese afferenti all’anno d’imposta 2022, potrà essere tempestiva, entro il 31 marzo 2023, oppure tardiva, e quindi sanabile, a sua volta, con apposita remissione in bonis entro il 30 novembre 2023.