12 Marzo 2014

Alla fine l’Agenzia si arrende al Garante della Privacy

di Sergio Pellegrino
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Diverse volte su questo giornale abbiamo evidenziato come la vicenda del redditometro sia davvero paradossale: leggendo la circolare n. 6/E di ieri questa sensazione non può che acuirsi.

Un po’ di cronistoria è d’obbligo.

Con il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il legislatore ha riscritto le regole dell’accertamento sintetico: con il senno di poi, verrebbe da dire, sfuggono quali fossero la “necessità e urgenza” richiesta da un provvedimento di questo tipo.

Il 17 maggio 2013, dopo tre anni (!) di annunci e minacce non troppo velate (si veda il nostro Sul redditometro siamo pronti … quasi … forse … dello scorso 10 febbraio), l’Agenzia formula al Garante della Privacy una richiesta di verifica preliminare (?) relativa al trattamento dei dati personali.

Dopo alcuni mesi di confronto e di richieste di precisazioni, il 21 novembre 2013 il Garante ha rilasciato un parere che non si può non leggere come una stroncatura senza appello al lavoro svolto dall’Amministrazione.

Passano altri quattro mesi, e l’Agenzia, con il documento di prassi rilasciato ieri, “corregge”, alla luce delle osservazioni del Garante, le indicazioni formulate nella precedente circolare 24 del 31 luglio 2013.

Il primo punto analizzato è quello dell’individuazione del c.d. lifestage.

La circolare osserva come la corretta attribuzione al contribuente della tipologia di famiglia di appartenenza risulti di fondamentale importanza per la ricostruzione del reddito sintetico.

Evviva il Garante allora, perché un aspetto di così fondamentale importanza era stato gestito dall’Agenzia con un po’ di approssimazione (per utilizzare un eufemismo).

Sul punto il Garante aveva infatti riscontrato uno scostamento non “marginale” tra i dati reali e quelli utilizzati dall’Agenzia per la profilazione dei contribuenti: diceva il parere che lo scostamento in questione “pari a circa 23.000.000 di famiglie, è sufficiente a considerare il trattamento di dati personali che attribuisce il c.d. lifestage agli interessati non conforme al Codice, come dimostrano le abnormi conseguenze descritte al seguente paragrafo D.1.4. in relazione all’attribuzione automatica del fitto figurativo a circa 2 milioni di minorenni”.

Ravvisato che è possibile riscontrare la non coincidenza della “Famiglia fiscale” rispetto alla “Famiglia Anagrafica”, l’Agenzia dovrà effettuare i necessari riscontri sulla situazione familiare del contribuente, aggiornando la composizione del nucleo familiare, attraverso il collegamento telematico con l’anagrafe comunale o, in via subordinata, inviando la richiesta attraverso il canale telematico (PEC) al Comune che detiene l’informazione (fatta salva, naturalmente, la possibilità per il contribuente di fornire una diversa rappresentazione della propria situazione familiare).

Sul versante delle spese medie ISTAT, il Garante ha contestato all’Agenzia l’utilizzo dei dati statistici per attribuire al contribuente importi riferibili al contenuto induttivo di “spese frazionate e ricorrenti“, di cui non si hanno prove certe e che i contribuenti non possono e non sono tenuti a documentare.

La circolare indica allora come i dati in questione non solo non concorreranno alla selezione dei contribuenti, come già precisato nella circolare n. 24/E, ma non formeranno neppure oggetto del contraddittorio.

Fuori gioco quindi le spese per alimentari e bevande, abbigliamento e calzature, riscaldamento centralizzato, medicinali e visite mediche, e così via: tutte quelle voci di spesa cioè non ancorate all’esistenza di beni o servizi.

Di conseguenza le medie ISTAT saranno utilizzabili soltanto per il calcolo delle spese connesse ad elementi certi, quali il possesso e le caratteristiche di immobili e di mobili registrati: rileveranno quindi la manutenzione ordinaria degli immobili e per acqua e condominio (parametrate ai metri quadrati effettivi delle abitazioni) e le spese relative all’utilizzo degli autoveicoli (compresi moto, caravan, ecc…, parametrate ai KW effettivi).

Per quanto concerne il “fitto figurativo”, questo viene attribuito a tutti i soggetti presenti in anagrafe tributaria, anche minorenni, in assenza, nel comune di residenza, di un’abitazione in proprietà, o altro diritto reale, di una locazione o di un’abitazione in uso gratuito da familiare.

Considerando i soggetti singolarmente e non su base familiare, sono risultati non coerenti, con riferimento al solo fitto figurativo, circa 16.600.000 contribuenti, di cui più di 2 milioni minorenni (sui circa 20.000.000 di non coerenti complessivi).

Soltanto qualora il contribuente non chiarisca la propria posizione ovvero non si presenti al contraddittorio, l’Agenzia precisa che il “fitto figurativo” concorrerà alla determinazione del maggior reddito accertabile.

Se invece viene indicata la disponibilità di un immobile, non rileverà il “fitto figurativo”, ma si considereranno le “spese per elementi certi” (spese di manutenzione ordinaria, per acqua e condominio) connesse alle caratteristiche dell’immobile a disposizione dello stesso contribuente.

Infine, quanto al riscontro della correttezza dei dati, la circolare indica come “già da tempo l’Agenzia, in sede centrale, ha intrapreso una preliminare analisi dei dati presenti nelle basi informative, al fine di espungere dalla selezione le posizioni che richiedono i necessari riscontri circa la correttezza dei dati presso gli enti fornitori”.

C’è da sperare che sia effettivamente così perché il Garante ha osservato come la gran parte dello scostamento evidenziato dall’applicativo dell’Agenzia fosse dovuto verosimilmente all’errata digitazione dei dati numerici (ad esempio, importi relativi a investimenti o premi assicurativi decuplicati o centuplicati a causa dell’errata aggiunta di uno o più zeri, ovvero lunghezza di imbarcazioni errata con conseguente aumento anche delle spese che valorizzano il bene posseduto e il relativo mantenimento).

Nel caso in cui gli Uffici rilevino valori non coerenti con il quadro informativo complessivo relativo al contribuente, dovrebbero effettuare ulteriori controlli preventivi sulla correttezza dei dati utilizzati, provvedendo alle opportune modifiche, prima di procedere all’invito del contribuente.

Non ci resta che avere fiducia …