10 Novembre 2020

Agevolabile con il superbonus la conversione del C2 in abitativo

di Sergio Pellegrino
Scarica in PDF

Nella giornata di ieri è stata pubblicata una nuova interessante risposta (la n. 538) ad una istanza di interpello in materia di superbonus.

Il caso sottoposto all’Agenzia delle entrate è quello di un soggetto, comproprietario con il coniuge di un’unità immobiliare C2, che intende convertire in abitativo attraverso un intervento di ristrutturazione edilizia.

A tal fine è stato richiesto il Permesso di Costruire per la “ristrutturazione ex articolo 3, comma 1, lettera d), del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, con cambio d’uso a fini abitativi e miglioramento della classe di rischio sismico (…) di edificio rurale” ed è stata presentata l’asseverazione prevista dal decreto ministeriale n. 58 del 2017 con la quale è stata attestata, per effetto del programmato intervento, la riduzione del rischio sismico di almeno due classi.

Sul lato nord della facciata esterna dell’edificio, costituita da un muro di pietra antico, dovrà essere effettuato invece un intervento di risanamento e di restauro conservativo, per il quale il contribuente vorrebbe fruire del bonus facciate.

Diverse le questioni esaminate nella risposta formulata da parte dell’Agenzia.

 

  1. AGEVOLABILITÀ DI UN INTERVENTO REALIZZATO SU UN IMMOBILE “IN PARTENZA” NON ABITATIVO

Per quanto riguarda l’intervento di miglioramento sismico prospettato, viene osservato che, per effetto del rinvio che l’articolo 16 del D.L. 63/2013 fa alla disposizione della lettera i) del comma 1 dell’articolo 16-bis del Tuir, quest’ultima deve considerarsi la norma di riferimento generale in materia.

L’Agenzia ha già avuto modo di precisare nella circolare 19/E/2020 che è possibile fruire della detrazione d’imposta nel caso di lavori che comportino il cambio di destinazione d’uso del fabbricato in abitativo e questo principio risulta applicabile anche agli interventi antisismici che rientrano nell’ambito del superbonus (considerato il fatto che il quarto comma dell’articolo 119 richiama l’intera disciplina del sismabonus, facendo riferimento agli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del D.L. 63/2013).

 

  1. CUMULO CON IL BONUS FACCIATE

Importante è la precisazione in relazione alla possibilità di fruire del bonus facciate per la parte di intervento che interessa la facciata di pietra antica.

Viene innanzitutto evidenziato come il superbonus spetti, chiaramente nei limiti di spesa previsti, anche per le spese sostenute in relazione ad interventi collegati a quelli agevolabili, necessari per il completamento della ristrutturazione dell’edificio.

Nel caso di specie, per poter beneficiare “autonomamente” del bonus facciate, il contribuente deve fornire dimostrazione del fatto che l’intervento sulla facciata sia autonomo e non di completamento dell’intervento di riduzione del rischio sismico, contabilizzando distintamente le spese ad esso riconducibili.

Non si può quindi scegliere di fruire “anche” del bonus facciate per il semplice fatto che il limite di spesa previsto per il sismabonus non è “capiente”.

 

  1. ASSEVERAZIONE DELLA CONGRUITÀ DELLE SPESSE SOSTENUTE

Essendo il contribuente intenzionato ad avvalersi dello sconto in fattura in relazione ai diversi stati di avanzamento lavori (due, come prevede il comma 1-bis dell’articolo 121 del decreto Rilancio, possono essere al massimo i SAL), dovrà acquisire il visto di conformità e l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato del rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese sostenute.

Per quanto riguarda in particolare quest’ultimo aspetto, il tecnico dovrà fare riferimento ai prezzi predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi: il decreto Requisiti contiene, infatti, riferimenti applicabili esclusivamente gli interventi di efficientamento energetico e non a quelli di riduzione del rischio sismico.

Il prezzario utilizzato dovrà essere indicato da parte del tecnico nella propria asseverazione.

 

  1. LA “VERIFICA” DELLA SOGLIA DEL 30% PER I SAL

Oltre a fissare in due il numero massimo di SAL per i quali si può optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, il comma 1-bis dell’articolo 121 prevede anche che ciascuno stato di avanzamento debba riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Per verificare il raggiungimento di tale soglia, non si deve considerare il limite di spesa ammesso, vale a dire l’importo di 96.000 euro, come aveva suggerito l’istante, quanto piuttosto l’ammontare del costo dei lavori agevolabili stimato in fase di progetto, che deve essere rapportato a quelli corrispondenti allo stato di avanzamento dei lavori.