10 Novembre 2020

Ammessa la flat tax per i pensionati che percepiscono anche la pensione Inps

di Ennio Vial
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 24-ter Tuir, introdotto dall’articolo 1, comma 273, L. 145/2018 e modificato dal D.L. 123/2019, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, su opzione, un regime agevolato per i non residenti che risultano titolari di una pensione estera e che intendono trasferire la propria residenza al Sud Italia.

Il regime agevolato prevede una flat tax del 7% su tutti i redditi prodotti all’estero, da cui non pare tuttavia possibile scomputare un credito a fronte di eventuali imposte pagate all’estero, per chi risulta titolare di reddito da pensione erogato da soggetti esteri.

Il trasferimento di residenza in Italia deve avvenire in un Comune con una popolazione non superiore a 20mila abitanti nelle seguenti regioni: Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, oppure in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti individuati negli allegati 1, 2 e 2bis D.L. 189/2016.

La norma nasce, in sostanza, per “rimpatriare” al Sud Italia pensionati stranieri, ma anche italiani che in passato sono emigrati all’estero ed ora risultano titolari di pensione estera. L’adozione del nuovo regime si accompagna, altresì, all’esonero dal quadro RW e alla esclusione da Ivie e Ivafe.

La circolare 21/E/2020, ad integrazione del Provvedimento del 31.05.2019 è intervenuta per fornire alcuni chiarimenti sul tema.

La circolare non offre nuovi spunti che possano ritenersi particolarmente significativi in quanto, la lettera della stessa chiarisce aspetti che potevano già ragionevolmente essere desunti dalla lettura e analisi del dato normativo.

La risoluzione 19/E/2020 ha stabilito il codice tributo da utilizzare per il versamento della flat tax (1899).

Si pone evidenza al fatto che il regime fiscale di cui all’articolo 24 ter non è volto a favorire il rimpatrio di pensionati italiani che percepiscono la pensione Inps e che si sono traferiti all’estero in quanto, tra i requisiti per accedere alla flat tax, è richiesto il conseguimento di una pensione “erogata da soggetti esteri”.

Prima della pubblicazione di alcuni recenti interventi di prassi, quindi, in dottrina era emerso il dubbio che un non residente, che risultava titolare di una pensione Inps ma che percepiva anche una pensione estera e presentava anche tutti gli altri requisiti richiesti, rischiasse di rimanere escluso dall’agevolazione per il solo fatto che nel totale della propria pensione vi era anche una pensione erogata da un soggetto non estero: l’Inps.

La risposta ad interpello n. 353 del 29.08.2019 ha analizzato il caso di un contribuente che risultava iscritto all’Aire dal 24 giugno 2016, in quanto aveva trasferito la residenza in Portogallo, e che percepiva come unico reddito una pensione Inps.

L’Agenzia ha negato l’accesso al regime di cui all’articolo 24 ter segnalando che, per poter fruire del regime agevolativo è necessario che i redditi da pensione siano erogati da soggetti esteri.

La circostanza che il reddito percepito fosse erogato dall’Inps, soggetto residente in Italia, escludeva la possibilità per l’Istante di usufruire del regime di favore di cui all’articolo 24-ter Tuir, nell’ipotesi in cui lo stesso avesse deciso di trasferire la propria residenza in Italia.

La più recente risposta n. 280 del 27.08.2020 ha, invece, analizzato il caso in cui un contribuente non residente, iscritto Aire dal 2006, risulti percettore sia di pensioni estere che di pensione italiana.

Nel caso specifico, l’istante percepiva una pensione americana a fronte di contributi versati negli Stati Uniti dal 1958 al 1978, una pensione italiana per contributi Inps versati dal 1980 al 1985 ed una pensione belga per contributi corrisposti in Belgio dal 1985 al 1988.

L’Agenzia Entrate conferma che il contribuente può accedere, nel rispetto di tutti gli altri requisiti, al nuovo regime di cui all’articolo 24-ter precisando però che la flat tax del 7% sarà applicabile su tutti i redditi esteri (pensioni estere incluse); diversamente, sulla pensione Inps troveranno applicazione gli ordinari criteri di tassazione Irpef.