2 Ottobre 2013

La mediazione tributaria: oltre i profili di incostituzionalità

di Fabio Pauselli
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Come noto, a seguito delle modifiche apportate al D.Lgs. n.546/1992 dal D.L. n.98/2011, è stato introdotto nel nostro ordinamento l’istituto della mediazione tributaria obbligatoria per le controversie di valore non superiore ad € 20.000 e derivanti da atti notificati dall’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° aprile 2012. In particolare, possono essere oggetto di mediazione, oltre alle controversie relative ad avvisi di liquidazione, di accertamento e ruoli, anche i dinieghi per la restituzione di tributi, sanzioni e interessi oppure quelli riguardanti le agevolazioni di natura fiscale.

Concepita dal Legislatore come strumento deflattivo volto ad arginare il contenzioso che affolla le Commissioni tributarie, la mediazione tributaria, sin dalla sua entrata in vigore, ha suscitato dubbi e perplessità tra giuristi ed operatori del settore. Si sono subito ravvisati, infatti, elementi di chiara incostituzionalità ben più evidenti di quelli che sancirono, seppur momentaneamente, lo stop della mediazione civile.

In tal senso, la Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, con Ordinanza 7.2.2013, n. 18, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, rilevando innanzitutto come l’organo deputato a gestire l’eventuale fase di mediazione sia sempre un ufficio appartenente all’Agenzia delle Entrate: in effetti, non si comprende come si possa parlare di mediazione senza un requisito essenziale come quello della terzietà.

L’obbligatorietà di tale istituto, inoltre, esclude il diritto inviolabile di difesa, considerato che il mancato espletamento della procedura di mediazione rende inammissibile la fase giudiziaria: per di più, limitandone l’applicabilità alle controversie di valore non superiore ad € 20.000 e relative ai soli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, si introduce un pericoloso vincolo di natura quantitativa e qualitativa con l’inevitabile conseguenza di non assicurare una tutela giuridica uniforme ed egualitaria.

Non bisogna dimenticare, infine, come i termini e le modalità della mediazione tributaria siano fortemente incongruenti con quelli sanciti dall’accertamento esecutivo. Infatti, gli atti emessi a partire dal 1° ottobre 2011 dall’Agenzia delle Entrate diventano definitivi trascorso il termine per la proposizione del ricorso (60 giorni) cosicché, nell’attesa dell’esito della mediazione (90 giorni dalla notifica dell’istanza) il contribuente si vede costretto a pagare, non potendo godere in questo arco temporale neppure di una tutela cautelare, posto che il contenzioso non è ancora pendente e la mediazione rappresenta una mera procedura amministrativa.

La C.M. n. 9/2012, con la quale l’Amministrazione finanziaria ha stilato un vero e proprio vademecum sulla mediazione tributaria, ha ammesso, tuttavia, un’apertura in tal senso, estendendo l’applicabilità della sospensione dell’atto impugnato anche in questa fase.

Alle criticità sin qui emerse, tutte di natura squisitamente tecnica-giuridica, se ne affiancano altre derivanti dalla pratica professionale, che meritano alcuni spunti di riflessione.

Innanzitutto, si è avuto modo di riscontrare come, nell’espletare il procedimento di mediazione, gli uffici non sempre procedano ad invitare il contribuente ad un contradditorio; lo Statuto del Contribuente, così come gli altri strumenti deflattivi e non da ultimo anche il nuovo redditometro, ci insegnano che la fase del contradditorio è un atto dovuto di fronte ad una pretesa erariale.

A questo si aggiunge una particolarità che riguarda il contenuto degli accordi di mediazione; nonostante la C.M. n. 9/2012 preveda la possibilità per l’Ufficio di formulare una proposta motivata di mediazione, spesso accade che queste motivazioni siano molto scarne se non addirittura assenti. Nell’ambito della mia esperienza professionale ho preso atto di alcune proposte che, basandosi sugli elementi forniti dall’istante, erano volte a ridurre forfettariamente quanto dovuto in sede di accertamento, prevedendo abbattimenti di natura percentuale (il 40% va per la maggiore) senza alcuna motivazione che permettesse di comprendere la ricostruzione operata dall’Ufficio nella rideterminazione della pretesa tributaria originaria.

Dall’analisi di quanto esposto sarebbe opportuno che il Legislatore, prima ancora che si pronunci la Consulta, rivalutasse la ratio legis che ha introdotto la mediazione tributaria preferendo, piuttosto, potenziare l’efficacia degli altri strumenti deflattivi del contenzioso.