6 Novembre 2015

Sottrazione al controllo doganale nel transito comunitario esterno

di Marco Peirolo
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Il transito comunitario costituisce un regime doganale sospensivo che consente la circolazione di merci, sotto controllo doganale, tra due punti del territorio doganale dell’Unione europea.

Con il regime in esame è possibile far circolare, con un sistema di facile ed economico utilizzo, merci non comunitarie ovvero comunitarie che, diversamente, avrebbero dovuto assolvere agli oneri normalmente previsti per il loro inoltro da un punto all’altro dell’Unione (dazi doganali, IVA, accise ed altri oneri).

Con l’introduzione del mercato unico e la generalizzazione del principio della libera circolazione delle merci comunitarie, il campo di applicazione del regime comunitario si limita prevalentemente alle merci terze (transito comunitario esterno – T1), ovvero, in taluni specifici casi, alle merci comunitarie (transito comunitario interno – T2), purché vi siano espresse previsioni in tal senso.

Parallelamente alle procedure ordinarie, il transito comunitario può essere effettuato mediante l’utilizzo di procedure semplificate, che dipendono, da un lato, dalla natura e dall’affidabilità dell’operatore (speditore/destinatario autorizzato, che consentono la non presentazione della merce presso l’Ufficio di partenza/destino, fermi restando i poteri di controllo dell’Amministrazione doganale) e, dall’altro, dalle modalità di trasporto (a mezzo ferrovia, via aerea, via marittima e a mezzo condutture).

Con specifico riguardo al transito comunitario esterno, il titolare del suddetto regime deve presentare la merce all’Ufficio doganale di destinazione. Si tratta di un obbligo, previsto dall’art. 96, par. 1, lett. a), del Reg. CEE n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario), di fondamentale importanza per il funzionamento del controllo doganale nell’ambito del regime in questione, in quanto – secondo l’art. 92, par. 2, del Codice doganale – la presentazione della merce consente alle Autorità doganali di determinare, in base al confronto dei dati disponibili all’Ufficio di partenza con quelli disponibili all’Ufficio di destinazione, se il regime si sia concluso in modo corretto.

Gli artt. 203 e 204 del Reg. CEE n. 2913/1992 disciplinano i casi in cui sorge l’obbligazione doganale all’importazione per la merce vincolata al regime del transito comunitario esterno.

Mentre il primo articolo riguarda i comportamenti che hanno come risultato una sottrazione della merce al controllo doganale, il secondo articolo riguarda gli inadempimenti degli obblighi e le inosservanze delle condizioni relative ai vari regimi doganali, privi di effetti sul controllo doganale.

Nel dettaglio, l’art. 203 dispone che l’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito alla sottrazione al controllo doganale di una merce soggetta a dazi all’importazione e che i relativi debitori dell’obbligazione doganale, che si considera sorta all’atto della sottrazione della merce al controllo doganale, sono, tra gli altri, la persona che ha sottratto la merce al controllo doganale. Il successivo art. 204, invece, stabilisce che, al di fuori dell’ipotesi contemplata dall’art. 203, l’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito all’inadempimento di uno degli obblighi che derivano, per una merce soggetta a dazi all’importazione, dalla permanenza in custodia temporanea oppure dall’utilizzazione del regime doganale cui è stata vincolata, sempreché la violazione commessa non abbia avuto alcuna conseguenza sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale considerato.

Dato che l’art. 204 del Codice doganale si applica soltanto nei casi non rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 203, occorre precisare che – come affermato dalla Corte di giustizia con la sentenza di cui alla causa C-187/14 del 25 giugno 2015 – la sottrazione al controllo doganale comprende qualsiasi azione od omissione che abbia come risultato quello di impedire, anche solo momentaneamente, all’Autorità doganale competente di accedere ad una merce sotto vigilanza doganale e di effettuare i controlli previsti dall’art. 37, par. 1, del Codice doganale. In particolare, affinché ricorra una sottrazione al controllo doganale, è sufficiente che la merce sia stata obiettivamente sottratta a possibili controlli doganali, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi siano stati effettivamente svolti dall’Autorità competente (Corte di giustizia, 12 giugno 2014, causa C-75/13).

Potrebbe accadere che la merce non sia stata presentata all’Ufficio doganale di destinazione, ma che i documenti prodotti dal titolare del regime di transito comunitario esterno per provare la regolare chiusura del regime siano idonei a dimostrare che la merce è effettivamente uscita dal territorio doganale comunitario.

In questa situazione:

  • l’art. 365, par. 3, del Reg. CEE n. 2454/1993 dispone che le Autorità doganali dello Stato membro di partenza, se ricevono il messaggio “avviso di arrivo avvenuto”, ma non quello “risultati del controllo”, avviano la procedura di ricerca chiedendo all’Ufficio di destinazione che ha inviato il messaggio informazioni circa il messaggio “risultati del controllo”;
  • l’art. 366, par. 2 e 3, del Reg. CEE n. 2454/1993 dispone che il regime di transito comunitario si considera validamente concluso anche quando l’obbligato principale esibisce, con soddisfazione delle Autorità doganali: (i) un documento doganale di vincolo a una destinazione doganale compilato in un Paese terzo; (ii) un documento compilato in un Paese terzo, vistato dalle Autorità doganali di tale Paese, che certifica che le merci sono considerate in libera pratica nel Paese terzo in questione. I predetti documenti possono essere sostituiti da copie o fotocopie degli stessi certificate conformi dall’organismo che ha vistato i documenti originali, dalle Autorità dei Paesi terzi interessati, ovvero dalle Autorità di uno degli Stati membri.

In assenza dei requisiti probatori in esame, la sentenza della Corte di giustizia resa nella causa C-319/14 del 29 ottobre 2015 ha affermato che si configura l’ipotesi della sottrazione al controllo doganale di cui all’art. 203 del Codice doganale e non, invece, un inadempimento, individuato dall’art. 204 del Codice doganale, privo di effetti sul controllo doganale.

L’inosservanza dell’obbligo di presentare la merce all’Ufficio doganale di destinazione prima che essa lasci il territorio doganale dell’Unione ha, infatti, l’effetto di impedire alle Autorità competenti di effettuare il controllo previsto dall’art. 92, par. 2, dello stesso Codice, che è decisivo per il funzionamento del regime di transito, in quanto consente a tali Autorità di determinare se il regime di transito si sia concluso in modo corretto. Del resto, una siffatta inosservanza rappresenta una sottrazione al controllo doganale non essendo soddisfatti neppure i requisiti dettati dagli artt. 365, par. 3, o 366, par. 2 e 3, del Reg. CEE n. 2454/1993, che consentono di considerare concluso il regime in oggetto nonostante la mancata presentazione della merce all’Ufficio doganale di destinazione.