11 Ottobre 2016

Rimborsi Iva senza garanzia pregiudicati dagli elementi di “rischio”

di Fabio Garrini
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Con la circolare estiva n. 33/E del 22 luglio 2016 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire la propria interpretazione in relazione ad alcune problematiche che si pongono in relazione ai rimborsi IVA; i chiarimenti certamente più attesi riguardavano le società non operative o in perdita sistemica già oggetto di analisi in un precedente contributo. Vi sono però altri punti che meritano un approfondimento, soprattutto in relazione alla necessità di presentare la garanzia che in alcuni casi deve accompagnare la richiesta di rimborso Iva.

La necessità della garanzia

Già dal 2015, per i rimborsi Iva è stato eliminato l’obbligo generalizzato di prestazione della garanzia; essa rimane necessaria limitatamente ai rimborsi superiori a € 15.000, nel caso in cui non venga apposto (per scelta o per impossibilità) il visto di conformità. Per beneficiare dell’esonero dalla garanzia è necessario che:

  • si verifichino le situazioni per cui il contribuente può essere ritenuto “virtuoso”, in termini di consistenza del patrimonio netto e degli immobili, di continuazione dell’attività, di regolarità contributiva e di mancato trasferimento delle quote sociali;
  • non siano presenti delle situazioni che il Legislatore ha ritenuto di rischio, che si ravvisano in relazione ai rimborsi richiesti da soggetti neo costituiti o che abbiano subito accertamenti, ovvero nel caso di rimborso nel caso di cessazione dell’attività.

I chiarimenti

La circolare n. 33/E/2016, integrando l’esame che già era stato fornito in maniera tempestiva dalla circolare n. 32/E/2014, si sofferma anche per puntualizzare alcune questioni connesse all’individuazione degli indici di rischio che precludono alla possibilità di richiedere il rimborso omettendo la garanzia.

Con riferimento all’attività d’impresa iniziata da meno di 2 anni (per i soggetti diversi dalle start-up di cui al D.L. 179/2012, ossia i contribuenti in “start up”) il documento di prassi precisa che:

  • per esercizio dell’attività di impresa si intende l’effettivo svolgimento dell’attività stessa, che ha inizio con la prima operazione effettuata e non con la sola apertura della partita Iva (posizione già espressa dalla circolare n. 6/E/2015);
  • il termine temporale di due anni è riferito ai due anni antecedenti la data di richiesta del rimborso annuale o trimestrale;
  • sempre in relazione al concetto di “prima operazione effettuata”, per stabilire da quando decorrono i 2 anni è necessario verificare l’effettiva esistenza dell’organizzazione aziendale e l’effettivo esercizio d’impresa, riscontrabili ad esempio in operazioni quali investimenti realizzati, lavori eseguiti, contratti, aventi data certa, stipulati, ovvero in operazioni passive effettuate in funzione di future operazioni attive.

Per quanto riguarda l’obbligo di prestare garanzia al fine di ottenere rimborsi a seguito di cessazione dell’attività, la circolare precisa che la richiesta del credito Iva maturato nel corso del periodo di liquidazione ordinaria può essere effettuata senza prestazione di garanzia, salva la presenza delle condizioni di “virtuosità del soggetto”. In altre parole, la circolare n. 33/E/2016 precisa che i crediti chiesti a rimborso nel corso della fase di liquidazione ordinaria, non subiscono la limitazione per i soggetti cessati, purché siano rispettati gli altri requisiti richiesti (patrimoniale, mancata cessione partecipazioni, regolarità contributiva).

Tra le condizioni di rischio che pregiudica l’esonero dalla garanzia si trovano i soggetti passivi ai quali, nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:

  • al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
  • al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
  • all’1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro.

La circolare n. 33/E/2016, rettificando sul punto la posizione precedentemente espressa nella circolare n. 32/E/2014, precisa che l’avvenuto integrale soddisfacimento della pretesa erariale nei termini di legge da parte del soggetto passivo (il quale non abbia reso necessaria alcuna ulteriore attività di riscossione da parte dell’Amministrazione ed abbia spontaneamente versato quanto richiesto, anche a seguito di istituti di definizione agevolata) può considerarsi idoneo a rimuovere gli effetti pregiudizievoli dell’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento ai fini dell’erogazione del rimborso Iva. Quindi, al rispetto degli altri requisiti, diviene possibile ottenere il rimborso senza garanzia.

 

 

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