25 Gennaio 2016

Le prestazioni soggette al regime IVA speciale delle agenzie di viaggio

di Marco Peirolo
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Il primo comma dell’art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972 delimita il campo di applicazione del regime speciale delle agenzie di viaggio dal punto di vista soggettivo ed oggettivo.

Sotto il profilo oggettivo, rientrano nell’ambito del regime speciale le attività che si concretizzano in una vera e propria organizzazione di pacchetti turistici individuata, per evitare incertezze interpretative, con il rinvio all’art. 2 del DLgs. n. 111/1995, sostituito dall’art. 34 del DLgs. n. 79/2011. In base a quest’ultima disposizione, il pacchetto turistico ha per oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:

  • trasporto;
  • alloggio;
  • servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio, che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico.

La suddetta nozione di pacchetto turistico deve essere coordinata con l’art. 1, comma 1, del D.M. n. 340/1999, il quale richiede non solo la combinazione di almeno due degli elementi di cui sopra, ma anche che la durata sia superiore alle ventiquattro ore, ovvero si estenda per un periodo di tempo comprendente almeno una notte.

In definitiva, ai fini dell’applicazione del regime speciale, è necessario che:

  • il pacchetto turistico sia costituito da viaggi, vacanze, circuiti “tutto compreso”, crociere turistiche verso il pagamento di un corrispettivo globale;
  • la durata sia superiore alle ventiquattro ore, ovvero si estenda per un periodo di tempo comprendente almeno una notte;
  • il pacchetto turistico risulti dalla combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati: (i) trasporto; (ii) alloggio; (iii) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio, che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico.

Il citato art. 1, comma 1, del D.M. n. 340/1999 ricomprende nel regime speciale anche l’organizzazione di manifestazioni, convegni e simili, sempreché inclusa in un pacchetto turistico. La C.M. 24 dicembre 1997, n. 328/E (§ 9.2) ha, infatti, precisato che, nel caso di organizzazione di un convegno o di un’altra simile manifestazione, il cui prezzo non risulti compreso nel corrispettivo globale di un pacchetto turistico, si rendono applicabili due distinti regimi di determinazione del tributo: quello speciale (di cui all’art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972) per il prezzo del pacchetto turistico e il regime normale per il prezzo del convegno e dell’altra simile manifestazione. Di conseguenza, nel sistema di funzionamento del regime speciale, l’unicità della prestazione riferibile al “pacchetto turistico”, per la quale il cliente paga un corrispettivo globale, preclude la valorizzazione autonoma della partecipazione all’evento in conformità con l’art. 74-ter, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972. Le agenzie di viaggio possono applicare il regime IVA ordinario per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili (art. 74-ter, comma 8-bis, del D.P.R. n. 633/1972), ma si tratta di una facoltà che non è attualmente ammessa in quanto non autorizzata dal Consiglio europeo.

Più in generale, il regime speciale non è applicabile nelle ipotesi in cui l’attività espletata dall’agenzia si riduca ad una prestazione singola, come il semplice trasporto o la fornitura del solo alloggio o l’esecuzione di un solo servizio turistico, senza che ci sia la combinazione di almeno due delle prestazioni in precedenza elencate. Tale conclusione è stata confermata dalla Corte di giustizia nella sentenza di cui alla causa C-220/11 del 1° marzo 2012, negando l’applicabilità del regime speciale nell’ipotesi in cui l’impresa si limiti a fornire esclusivamente il trasporto di passeggeri, con esclusione di qualsiasi altro servizio turistico.

In via d’eccezione, i “servizi singoli” (es. camere d’albergo o posti volo) rientrano nel regime speciale se resi da altri soggetti ed acquisiti nella disponibilità dell’agenzia anteriormente alla specifica richiesta del viaggiatore (art. 74-ter, comma 5-bis, del D.P.R. n. 633/1972 e art. 1, comma 3, del D.M. n. 340/1999). Ai fini in esame, è sufficiente che l’agenzia possa disporre dei suddetti servizi in via esclusiva e senza autorizzazione e, quindi, che lo specifico servizio turistico possa essere acquistato dal cliente esclusivamente presso l’agenzia che, in precedenza, ne ha acquisito la disponibilità dal fornitore.

Come si evince dalle considerazioni che precedono, l’applicazione del regime speciale presuppone che le prestazioni rese siano acquistate presso terzi (art. 306 della Direttiva n. 2006/112/CE), essendo escluso per i servizi forniti in proprio dall’agenzia anche ove accessori al servizio turistico venduto (Corte di giustizia, 26 ottobre 2012, causa C-557/11).

Si applica, pertanto, il regime ordinario per le attività di mera intermediazione svolte dalle agenzie di viaggio su richiesta del cliente (es. prenotazione di camere d’albergo, biglietti di trasporto, servizi di autonoleggio e acquisto di camere d’albergo).