8 Agosto 2015

Il regime Iva in agricoltura e norma antielusiva

di Luigi Scappini
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In caso di rispetto dei requisiti soggettivo e oggettivo come delineati dall’articolo 34 DPR n. 633/72 si rende a tutti gli effetti applicabile il regime speciale previsto per l’agricoltura, consistente in un regime speciale di detrazione dell’imposta il cui importo viene determinato attraverso l’applicazione, all’ammontare delle cessioni effettuate, di aliquote forfettarie individuate con decreto ministeriale.

Un esempio rende meglio l’idea: ipotizziamo di avere un imprenditore agricolo che alleva bovini e provvede alla commercializzazione del latte prodotti dagli stessi.

Ipotizziamo ancora che l’imprenditore proceda a cedere un quantitativo pari a 10.000 litri, valorizzati 0,50 euro al litro.

In sede di cessione emetterà una fattura per un importo di euro 5.000 con Iva al 10%.

Ne deriva una Iva a debito pari a 500 euro.

Al momento della liquidazione dell’imposta, per determinare l’iva a credito da scomputare per comprendere quanto versare, dovrà applicare al totale dei corrispettivi di vendita la percentuale di compensazione come individuata da ultimo con D.M. 23 dicembre 2005 che nel nostro caso si attesta all’8,80%.

L’Iva a credito sarà pari a 5.000 X 8,80% = 440 euro.

L’Iva da versare ammonterà a 500- 440 = 60.

Nel contesto di tale regime che si ricorda è il regime naturale del settore agricolo, il Legislatore al comma 4 dell’articolo 34 DPR n. 633/72 introduce una norma antielusiva stabilendo che “La detrazione forfettizzata non compete per le cessioni dei prodotti indicati nel comma 1 il cui acquisto derivi da atto non assoggettato ad imposta, sempre che il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario”.

In altri termini, il Legislatore stabilisce che non si applica il regime speciale di detrazione dell’imposta quando oggetto di cessione sono beni provenienti da un soggetto in regime ordinario Iva e per i quali il cedente non ha assolto alcuna Iva.

Ma quali sono gli atti che non scontano Iva?

In ragione di quanto previsto dal DPR n. 633/72 essi sono:

conferimento di azienda o ramo di azienda;

cessione di azienda o ramo di azienda;

affitto di azienda comprensiva di scorte e

 – passaggio di beni per fusione o scissione.

A queste deve aggiungersi anche l’ipotesi di successione o donazione, tuttavia, sebbene la prassi non si sia mai espressa sul tema, si ritiene che la successione mortis causa, non risponda ai requisiti di elusività in quanto consiste in un atto unilaterale.

Lo scopo del comma 4, come ricordato dall’Agenzia delle Entrate con la C.M. n. 1/E/2006 consiste nell’evitare che si venga a determinare una doppia detrazione di imposta, infatti, in relazione ai prodotti agricoli acquisiti e successivamente rivenduti è già stata operata la  detrazione  secondo  le regole ordinarie.

Un esempio rende meglio. Riprendiamo l’esempio precedente e ipotizziamo che il nostro allevatore di bovini acquista un nuovo allevamento, comprensivo di 10mila litri di latte pronti alla vendita e che il cedente avesse optato, ai sensi dell’articolo 34, comma 11 DPR n. 633/72 per la determinazione dell’Iva secondo le regole ordinarie.

Se si ammettesse che il nostro imprenditore potesse applicare il regime speciale Iva si verrebbe ad avere che, mantenendo i valori precedenti:

Iva sulla cessione latte (10.000 X 0,50) X10% = 500

Iva a credito – (10.000 X 0,50) * 8,80% = 440

Ma a ben vedere, l’Iva sulla produzione del latte è già stata detratta dall’originario allevatore.

Tornando alle regole previste dall’articolo 34 DPR n. 633/72, nel caso in cui il cedente, donante o conferente  sia  un soggetto che applica il regime speciale, si sarà verificato  che,  fino  al momento della rivendita da parte del cessionario, donatario o conferitario, non sia stata operata alcuna detrazione sui fattori  produttivi  che  hanno portato  alla  realizzazione  dei  prodotti  agricoli   in   questione   e, conseguentemente, per questa ipotesi appare  coerente  con  la  logica  del sistema dell’Iva ammettere la detrazione forfettizzata  nel  momento  della rivendita.

Qualche ulteriore dubbio applicativo potrebbe sorgere in ipotesi di soccida, quel contratto in uso nel mondo agricolo, disciplinato dall’articolo 2170 e seguenti codice civile, ai sensi del quale il soccidante e il soccidario si associano per l’allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l’esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l’accrescimento del bestiame e gli altri prodotti che ne derivano.

In questo caso, in passato ci si domandava se la successiva cessione degli animali allevati, non avendo scontato in sede di ripartizione l’Iva rientrasse o meno nel regime antielusivo di cui al comma 4 dell’articolo 34.

Si deve dare soluzione negativa in quanto l’atto è un atti dichiarativo e non costitutivo o, per meglio dire, non si ha mai un passaggio di animali tra il soccidante e il soccidario.