15 Luglio 2014

È possibile la trasformazione in SRL di una SPA che ha emesso obbligazioni

di Fabio Landuzzi
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L’Orientamento n. 20 del Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Firenze Pistoia e Prato si occupa della trasformazione in SRL di una SPA che ha emesso un prestito obbligazionario non convertibile. Una simile operazione, prima della Riforma del diritto societario del 2004 era del tutto preclusa, tanto che anche la Corte di Cassazione (sentenza n. 1574/1995) ne aveva sancito la nullità. Con l’avvento della Riforma, e la prevista possibilità che lo statuto della SRL consenta l’emissione di titoli di debito ex articolo 2483, Cod.civ., si sono aperte nuove possibilità tanto da indurre parte della dottrina a superare, ad alcune condizioni, il precedente orientamento preclusivo.

A questa teoria accede anche il Notariato toscano il quale, nell’Orientamento citato, afferma che anche una SPA che abbia emesso obbligazioni può trasformarsi – oppure, analogamente, possa partecipare ad una fusione / scissione in cui la società risultante sia una SRL – anche senza dover necessariamente estinguere il prestito obbligazionario a condizione che lo statuto della SRL consenta l’emissione dei titolo di debito e che, alternativamente;

  1. Le obbligazioni siano state emesse ai sensi dell’articolo 2412, comma 2, Cod.civ., ovvero in misura eccedente i limiti di cui al comma 1, e siano destinate alla sottoscrizione da parte di investitori qualificati, ed i soci-obbligazionisti, ove presenti, prestino il loro consenso; oppure
  2. Un soggetto avente le caratteristiche di un investitore professionale presti una garanzia fideiussoria in merito alla solvenza della società trasformata, con le caratteristiche di cui all’articolo 2483, Cod.civ..

Il primo caso (lettera a) pone una criticità peculiare sulla posizione del socio-obbligazionista, poiché la garanzia dell’investitore professionale sulla solvenza dell’emittente prevista dall’articolo 2412, Cod.civ., ha un perimetro di riferimento più ampio di quella di cui all’articolo 2483, Cod.civ., prevista per i titoli di debito; infatti, nella SRL il socio che acquista titoli di debito non gode di questa copertura. Per tale ragione, secondo il Notariato toscano emerge la necessità di una delibera dell’assemblea degli obbligazionisti, se non addirittura di un consenso individuale all’operazione. Pertanto, l’operazione di trasformazione sarà consentita quando il regolamento del prestito obbligazionario lo consente, e quando gli obbligazionisti siano stati adeguatamente consultati.

Il secondo caso (lettera b) è invece quello sul quale l’Orientamento notarile in commento si mostra maggiormente favorevole, in ragione del fatto che la garanzia della solvenza della società a tutela dei soggetti sottoscrittori dei titoli di debito sarebbe rappresentata dall’intervento dell’investitore professionale. La garanzia di tale soggetto potrebbe estendersi anche a tutti i casi del socio-obbligazionista, così rimuovendo la criticità esposta alla precedente lettera a). Anche in questo caso, il Notariato evidenzia la necessità di un’adeguata predisposizione del Regolamento del prestito obbligazionario, oltre al fatto che la delibera di trasformazione lasci inalterata la struttura sostanziale del finanziamento, ovvero i termini di durata, di remunerazione, di circolazione, ecc.

Infine, viene confermata l’opinione nettamente prevalente in dottrina riguardo la negazione della assunzione o della emissione da parte di SRL di prestiti obbligazionari (titoli di debito) convertibili.