22 Febbraio 2017

Debiti e crediti relativi all’azienda concessa in affitto

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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Una questione spesso sottovalutata in occasione della stipula dei contratti di affitto d’azienda riguarda la sorte dei crediti e dei debiti relativi all’azienda,

  • sia nella fase iniziale, quando l’azienda è posta in affitto,
  • sia nella fase finale, quando l’azienda torna nella piena disponibilità del concedente.

L’articolo 2562 cod. civ., che disciplina l’affitto di azienda, è infatti una norma estremamente sintetica, la quale si limita a richiamare l’articolo 2561 cod. civ. in tema di usufrutto di azienda. Anche quest’ultimo articolo, però, non fornisce i necessari chiarimenti, lasciando irrisolte numerose questioni.

Si pensi, in primo luogo, alla sorte dei debiti relativi all’azienda posta in affitto.

Ai fini della disciplina in commento è necessario far riferimento all’articolo 2560 cod. civ., in forza del quale rispondono dei debiti anteriori al trasferimento d’azienda sia l’alienante (che non può ritenersi liberato) che l’acquirente (se i debiti risultano dai libri contabili obbligatori).

La dottrina ha avuto modo di interrogarsi sull’applicabilità dell’articolo in commento anche al contratto di affitto d’azienda: a sostegno della tesi dell’inapplicabilità milita il mancato richiamo, nel citato articolo delle ipotesi di affitto d’azienda.

La dottrina maggioritaria sostiene quindi che dei debiti anteriori al contratto di affitto d’azienda risponda soltanto il concedente; pertanto, dei debiti contratti in costanza di contratto risponde solo l’affittuario.

È comunque possibile che l’affittuario si accolli i debiti del concedente, ma in tal caso, ai sensi dell’articolo 1273 cod. civ., è necessario che vi sia l’adesione del creditore, il quale dichiari di liberare il debitore originario.

È invece espressamente previsto il passaggio dal concedente all’affittuario (e, quindi, dall’affittuario al concedente) dei debiti:

  • connessi ai rapporti di lavoro subordinato (articolo 2112 cod. civ.);
  • relativi all’imposta e alle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuto il trasferimento e nei due precedenti, nonché a quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore (articolo 14 D.Lgs. 472/1997). Anche con riferimento a quest’ultimo punto, tuttavia, devono essere rilevati contrasti interpretativi in merito alla riconducibilità del contratto di affitto d’azienda alle ipotesi di “trasferimento di azienda”. Si richiama, sul punto, il documento FNC del 15.05.2016.

Giova inoltre sottolineare che la giurisprudenza ha ritenuto applicabile l’articolo 2558 cod. civ. in tema di successione dei contratti ai debiti relativi a contratti non integralmente definiti.

Come noto, infatti, nell’affitto d’azienda, l’affittuario subentra automaticamente nei contratti aziendali per la durata dell’affitto, come da espressa previsione normativa.

Teoricamente è abbastanza semplice distinguere i casi in cui trova applicazione la disciplina in tema di successione dei contratti da quelli in cui, invece, può parlarsi di un mero debito: se ad una prestazione promessa ma non eseguita di una parte corrisponde una prestazione promessa ma non eseguita dall’altra, si applica, evidentemente, la disciplina in tema di successione dei contratti.

Quando, invece, ad una prestazione eseguita da una parte corrisponde un mero debito a carico dell’altra, trova applicazione la disciplina in tema di debiti.

Tale distinzione è però fin troppo semplicistica, e per meglio comprendere la complessità della questione si ritiene opportuno richiamare la sentenza della Corte di Cassazione del 19 febbraio 2004, n. 11318.

Il caso riguarda una società che aveva concesso in affitto la sua azienda e alla quale era stato richiesto il pagamento di una fornitura di caffè, avvenuta dopo la stipula del contratto stesso.

Più precisamente, il creditore avanzava la sua pretesa nei confronti della concedente in considerazione della circostanza che la stessa era nuovamente subentrata nell’azienda a seguito della cessazione anticipata del contratto di affitto.

La Suprema Corte ha quindi accolto le ragioni del creditore, ritenendo che:

  • l’obbligazione discendeva da un contratto sinallagmatico di approvvigionamento di caffè,
  • e che, quindi, trovava applicazione l’articolo 2558 cod. civ. (in tema di successione dei contratti) e non l’articolo 2560 (in tema di debiti dell’azienda ceduta).

È stato quindi precisato come il “citato articolo 2560, con riferimento ai debiti dell’azienda ceduta, sia destinato a trovare applicazione quando si tratti di debiti in sé soli considerati, e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente articolo 2558 (cfr. Cass. 20 luglio 1991, n. 8121; e Cass. 8 maggio 1981, n. 3027)”.

Deve pertanto ritenersi essenziale verificare se nella fase della restituzione dell’azienda (dall’affittuario al concedente) il contratto sia ancora in essere o abbia invece del tutto esaurito i suoi effetti: nel primo caso il concedente sarà infatti chiamato a rispondere dei debiti contratti dall’affittuario.

La situazione, poi, non è più confortante se si passa all’analisi della disciplina dei crediti.

L’articolo 2559 cod. civ. prevede che “la cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all’alienante”.

La disposizione (che, come è evidente, deroga alla disciplina generale, la quale subordina l’efficacia della cessione nei confronti del debitore alla notifica) è applicabile anche all’usufrutto dell’azienda, per espresso richiamo normativo.

Dubbi sorgono invece in merito alla sua applicabilità nell’ambito della disciplina del contratto di affitto di azienda.

Volendo interpretare letteralmente la norma, quest’ultima non potrebbe trovare applicazione, ragion per cui si renderebbe necessario notificare al debitore la cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta.

Non mancano tuttavia interpretazioni difformi, le quali ritengono applicabile anche all’affitto d’azienda la specifica disciplina dettata per i crediti aziendali nel caso di usufrutto d’azienda, proprio in considerazione dell’espresso richiamo dell’articolo 2562 cod. civ. Affitto dell’azienda”, all’articolo 2561 cod. civ. Usufrutto dell’azienda”.

In considerazione delle esposte problematiche interpretative si suggerisce di indicare nel contratto il dettaglio dei crediti eventualmente trasferiti, provvedendo successivamente a notificare al debitore l’intervenuta cessione.

 

 

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La cessione e l’affitto d’azienda