2 Dicembre 2020

Termini di versamento del secondo acconto Ires, Irpef e Irap

di Gioacchino De Pasquale
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L’articolo 1, commi 1-4, D.L. 157/2020 – c.d. Ristori quater – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30.11.2020, come preannunciato nel comunicato stampa del Mef n° 269 del 27.11.2020, ha previsto la proroga del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi (Irpef e Ires) e dell’Irap, la cui originaria scadenza era fissata al 30.11.2020 per la generalità dei contribuenti, fatta eccezione la proroga già disposta dall’articolo 98 D.L. 104/2020 – c.d. Decreto Agosto.

I vari interventi del Legislatore che si sono succeduti in un breve arco temporale, con l’ultimo intervento ufficializzato dopo la scadenza originariamente prevista (il D.L. 157/2020 – c.d. Ristori quater – è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30.11.2020 la cui ufficialità, con la pubblicazione della citata Gazzetta Ufficiale sul relativo sito istituzionale, è arrivata nelle prime ore del 01.12.2020), hanno creato un clima di incertezza nei professionisti e nei contribuenti, che hanno avuto non pochi dubbi sul termine da rispettare per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi (Irpef e Ires) e dell’Irap.

Possono fruire della proroga al 30.04.2021, in ossequio a quanto dall’articolo 98 D.L. 104/2020 – c.d. Decreto Agosto – successivamente modificato dall’articolo 6 D.L. 149/2020 – c.d. Ristori bis – e dall’articolo 1, comma 2, D.L .154/2020 – c.d. Ristori-ter – i soggetti Isa (compresi i soggetti in regime dei minimi/forfetario, che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari o che presentano cause di esclusione dagli Isa).

Per soggetti Isa si intendono quei contribuenti che:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa);
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

Tali soggetti possono fruire della proroga solo se rispettano una delle seguenti condizioni:

  1. hanno registrato, nel primo semestre dell’anno 2020, una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;
  2. operano nei settori economici individuati negli Allegati 1 e 2 al D.L. 149/2020 come successivamente integrato dall’articolo 1 comma 2 del D.L .154/2020 – c.d. Ristori-ter – e hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle c.d. zone rosse (o, per i ristoranti, domicilio fiscale o sede operativa nelle c.d. d. zone arancioni).

Per la individuazione delle zone rosse e arancioni la norma rinvia alla ordinanza del Ministro della salute della Salute del 26.11.2020.

Pertanto, non rileva la successiva ordinanza del Ministro della salute della Salute del 28.11.2020 che ha disposto il passaggio nell’area arancione per le Regioni Calabria, Lombardia e Piemonte e nell’area gialla per le Regioni Liguria e Sicilia.

Inoltre, potranno fruire della proroga al 30.04.2021 imprese e professionisti che rispettano una delle seguenti condizioni:

  1. operano nei settori economici individuati dagli Allegati 1 e 2 del D.L. 149/2020 con domicilio fiscale o sede operativa in zona rossa come individuate nella ordinanza del Ministro della salute della Salute del 26.11.2020 oppure gestiscono ristoranti nelle c.d. zone arancioni come individuate alla data del 26.11.2020,
  2. hanno conseguito, nel 2019, ricavi/compensi non superiori a 50 milioni di euro, e, nel primo semestre 2020 hanno subito un calo del fatturato/corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019

Imprese e professionisti che non potranno fruire delle suddette proroghe dovranno procedere al versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi (Irpef e Ires) e dell’Irap entro il 10.12.2020.

Infine, contribuenti non esercenti attività d’impresa, arte o professione che presentano il modello Redditi (es. titolari di redditi di lavoro autonomo non derivanti dall’esercizio di arti e professioni) hanno dovuto procedere al versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi (Irpef e Ires) e dell’Irap entro il 30.11.2020.