11 Dicembre 2018

Super ammortamento: ultima chiamata, ma non per i beni fino a 516 euro

di Alessandro Bonuzzi
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Il disegno della prossima Legge di Bilancio non prevede la proroga del super ammortamento per l’anno 2019, fatto salvo quanto dovrebbe stabilirsi per i beni di costo non superiore a 516,46 euro, per i quali l’agevolazione dovrebbe protrarsi anche per il prossimo anno nella misura del 50% con effetto retroattivo dal 15 ottobre 2018.

Pertanto, salvo uno stravolgimento totale dell’ultima ora, in linea generale, si potrà godere dell’agevolazione fino agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018 oppure, al più tardi, entro il 30 giugno 2019 a condizione però che entro il 31 dicembre 2018:

  • sia pagato un acconto almeno pari al 20% del costo del bene e
  • il fornitore abbia accettato l’ordine.

È, quindi, importante comprendere quando l’investimento si può considerare effettuato, atteso che in alcuni casi individuare la corretta imputazione della spesa può essere un’operazione tutt’altro che agevole. Con la circolare 23/E/2016, prima, e la circolare 4/E/2017, poi, l’Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni preziose al riguardo.

È noto che il criterio di ordine generale è quello della competenza fiscale regolato dall’articolo 109, commi 1 e 2, Tuir. Infatti, non opera in ogni caso il principio della derivazione rafforzata, non rilevando i diversi criteri di qualificazioneimputazione temporale e classificazione in bilancio previsti per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali e – a seguito delle modifiche apportate all’articolo 83 Tuir dal D.L. 244/2016 – per i soggetti Ires che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, con l’esclusione delle micro imprese così come individuate dall’articolo 2435-ter cod. civ..

Secondo questa disposizione le spese di acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione. Pertanto, se il bene strumentale acquistato sarà consegnato entro il prossimo 31 dicembre, il relativo costo sarà sicuramente agevolabile. Ciò sempreché il contratto di compravendita non preveda la clausola di prova a favore dell’acquirente: in tal caso diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo. Se l’esito positivo si perfezionerà nel gennaio 2019, l’investimento potrà beneficiare del super ammortamento solamente se si sono rispettate le condizioni che attivano l’ultra-periodo al 30 giugno 2019.

Quanto detto finora vale anche per l’acquisto del bene tramite leasing; in tal caso l’ultrattività dell’agevolazione opera se entro il 31 dicembre 2018 sarà:

  • sottoscritto da entrambe le parti il relativo contratto di leasing;
  • avvenuto il pagamento di un maxicanone in misura almeno pari al 20% della quota capitale complessivamente dovuta al locatore.

Il criterio della competenza fiscale si applica anche per i costi imputabili a beni realizzati in economia. Al riguardo, rilevano le spese sostenute durante il periodo agevolato indipendentemente dal fatto che i lavori siano iniziati o ultimati in una data, rispettivamente, precedente o successiva. L’estensione al 30 giugno 2019 può essere ottenuta qualora entro il 31 dicembre 2018 risultino sostenuti costi pari almeno al 20% dei costi complessivamente sostenuti nel periodo 1° gennaio 2018 – 30 giugno 2019. Trattandosi non di beni acquistati presso soggetti terzi, la condizione relativa all’accettazione dell’ordine da parte del venditore non rileva.

Per quanto riguarda i beni realizzati mediante contratto di appalto a terzi, in linea di principio, in ossequio al criterio della competenza, i relativi costi si considerano sostenuti dall’impresa committente alla data di ultimazione della prestazione.

Tuttavia, qualora siano previsti dal contratto di appalto stati di avanzamento lavori, ai fini dell’imputazione temporale dell’investimento, si deve tener conto della data in cui la porzione dell’opera è accettata dal cliente. Quindi, il super ammortamento del 130% si calcola, sicuramente, sui corrispettivi liquidati in via definitiva tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 in base ai SAL. Si può, invece, beneficiare dell’estensione temporale al 30 giugno 2019 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018:

  • il relativo contratto di appalto risulti sottoscritto da entrambe le parti e
  • sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo complessivo previsto nel contratto.

Infine, come già anticipato, va dato atto che la scadenza del super ammortamento non vale per i beni di valore unitario non superiore al vecchio milione di lire. Stando all’ultima versione del DDL, gli investimenti in tali beni saranno agevolabili nella misura del 50% se effettuati nell’arco temporale 15 ottobre 2018 – 31 dicembre 2019.

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