11 Luglio 2015

Spetta al contribuente eccepire l’accertamento tardivo dell’Ufficio

di Luigi Ferrajoli
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La Corte di Cassazione, con ordinanza n.171/15, ha ribadito che nell’ambito del contenzioso tributario spetta al contribuente interessato far valere in sede processuale a detrimento dell’Amministrazione finanziaria la sopravvenienza della decadenza di quest’ultima dal tempestivo esercizio del potere di accertamento.

Il termine stabilito a pena di decadenza dall’art.43 d.P.R. n. 600/1973 per l’esercizio da parte dell’AdE del proprio potere di accertamento fiscale, infatti, è stato previsto dal Legislatore a carico dell’Amministrazione finanziaria ed in favore del soggetto interessato dalla pretesa accertatrice di quest’ultima.

Detto termine, come chiarito dalla Corte, ha natura sostanziale e non può essere ricondotto al novero delle materie sottratte alla disponibilità delle parti.

La conseguenza è che il termine di cui si ragiona esprime la propria efficacia solo ed esclusivamente nei confronti del diritto (che il contribuente vanta) a non patire un’esposizione delle proprie risorse patrimoniali alle pretese erariali di durata eccessivamente prolungata.

Il principio affermato nell’ordinanza oggetto di attenzione richiede dunque al contribuente coinvolto in un processo tributario lo svolgimento di una valutazione in merito all’opportunità di avvalersi o meno dell’eccezione di decadenza (e quindi pone in capo ad esso l’onere di sollevarla eventualmente innanzi al Giudice), posto che tale eccezione non può ritenersi rilevabile d’ufficio e nemmeno proponibile per la prima volta nel grado di appello.

La vicenda processuale traeva origine dall’impugnazione proposta da una Snc e dai soci in proprio avverso la sentenza della CTR Firenze n.58 del 13.11.2012, che aveva confermato la sentenza di primo grado.

Quest’ultima aveva respinto i ricorsi promossi dai contribuenti avverso gli avvisi di accertamento per il tramite dei quali l’Amministrazione finanziaria, avendo previamente provveduto alla rideterminazione della plusvalenza scaturita dalla cessione aziendale, aveva accertato il maggior reddito della Snc e di conseguenza i maggiori redditi da partecipazione in capo ai soci della medesima.

Il ricorso per cassazione si articolava pertanto su due motivi.

Il primo (attinente alla violazione e falsa applicazione degli artt. 67 e 68 Tuir) veniva dichiarato inammissibile per difetto di specificità.

Il secondo, rilevante ai fini del presente contributo, vedeva la censura da parte dei contribuenti dell’(asserita) violazione dell’art.43 del d.P.R. n. 600/1973; dell’art. 2946 cod. civ.; dell’art.57 del D.Lgs. n.546/1992 e dell’art. 345 del c.p.c..

A detta dei ricorrenti, infatti, la sentenza impugnata avrebbe errato giudicando inammissibile l’eccezione con la quale era stata denunciata solamente in grado d’appello la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dall’esercizio tempestivo del proprio potere di accertamento.

La Corte di Cassazione ha ritenuto destituita di fondamento tale censura, riconoscendo la correttezza della decisione assunta dalla CTR Firenze.

Quest’ultima, nel giudicare, si era infatti conformata al consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene che la violazione da parte dell’AdE del termine di decadenza stabilito a favore del contribuente debba essere fatto valere dallo stesso contribuente al momento della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

Del resto, tale posizione della Corte di Cassazione era stata assunta già in passato in occasione della pronuncia di svariate sentenze.

La più recente tra queste è la n.14028/2011, con la quale, relativamente ad analoga fattispecie, la Cassazione aveva riconosciuto la validità di una cartella di pagamento emessa sulla base di un avviso di accertamento notificato dopo la scadenza del termine in questione e senza che il contribuente interessato avesse dedotto ritualmente tale sopravvenuta decadenza.

Sulla stessa lunghezza d’onda le sentenze n.2552/2003 e n.5620/1992 dello stesso Giudice, con le quali si esprimeva il medesimo convincimento in merito alla non rilevabilità d’ufficio della maturazione della decadenza ed al relativo onere di allegazione posto in capo al contribuente.

In senso difforme, con la sentenza n.7343/2008 la Corte di Cassazione aveva al contrario imposto in capo all’Amministrazione finanziaria l’onere di provare la tempestività della notificazione degli atti e dunque dell’esercizio dell’azione di accertamento.

 

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