14 Marzo 2019

Sovvenzioni, contributi e vantaggi economici in Nota integrativa – III° parte

di Augusto GilioliSandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Come anticipato nel precedente contributo, la L. 124/2017 introduce per le imprese l’obbligo di dare pubblicità in nota integrativa di: “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere” ricevuti da pubbliche amministrazioni e/o da società direttamente o indirettamente controllate dalle stesse.

Nel presente contributo affrontiamo nel dettaglio le informazioni che, sulla base della norma e dei pochi chiarimenti fino ad ora forniti, devono essere esplicitate in nota integrativa.

Le informazioni da fornire

Sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le imprese dovranno esporre in nota integrativa, preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità, i seguenti elementi:

  1. denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  2. denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
  3. somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
  4. data di incasso;
  5. causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).

Le informazioni di cui al primo punto devono essere fornite solo dai soggetti erogatori e non, per ovvi motivi, dai soggetti che hanno ricevuto le erogazioni.

Secondo Assonime (circolare n. 5 del 22 febbraio 2019) tali informazioni devono essere inserite in una sezione distinta della nota integrativa, chiaramente identificabile mediante un riferimento alla L. 127/2017. La sezione dovrebbe ospitare le erogazioni ricevute nel corso dell’anno cui si riferisce il bilancio (criterio di cassa). Sempre ad avviso di Assonime, tenendo conto che le voci di bilancio sono iscritte secondo il criterio della competenza economica, sarebbe possibile esporre i dati utilizzando il citato criterio di competenza, avendo cura di esplicitare in nota integrativa tale informazione.

La soglia dei 10.000 euro

Al fine di evitare l’accumulo di informazioni non rilevanti, l’articolo 1, comma 127, L. 124/2017, prevede che l’obbligo di pubblicazione non sussista ove “l’importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.”

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 2 del 11 gennaio 2019, ha chiarito che detto limite va inteso in senso cumulativo, si riferisca cioè al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione. Conseguenzialmente, l’obbligo di informazione scatta allorquando il totale dei vantaggi economici ricevuti sia pari o superiore ad € 10.000, con la conseguenza che andranno pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore ad € 10.000”.

Secondo Assonime la soglia dei 10.000,00 euro andrebbe calcolata con riferimento alle erogazioni ricevute “da un medesimo soggetto erogante nel periodo di riferimento, sia che il beneficio sia stato erogato con un unico atto sia che l’erogazione sia avvenuta con una pluralità di atti”.

Questa interpretazione consentirebbe alle imprese di evitare la pubblicazione di una miriade di contributi, di importo anche irrisorio. In mancanza di conferme ufficiali, ed in considerazione delle pesanti sanzioni previste in caso di non corretta ottemperanza dell’obbligo pubblicitario, sarebbe opportuno che le imprese procedessero ad uniformarsi alle più restrittive indicazioni fornite dal Ministero.

In merito alla decorrenza del nuovo obbligo informativo, Il Consiglio di Stato, interpellato al riguardo, ha chiarito che il primo bilancio interessato dal nuovo obbligo è quello relativo all’anno 2018. Nella citata circolare, Assonime consiglia prudenzialmente per le società che chiudono l’esercizio in data anteriore al 31.12.2018, di indicare comunque in nota integrativa le erogazioni ricevute nei primi mesi del 2018.

Secondo una parte della dottrina che ad oggi si è pronunciata in relazione alla questione in esame, il nuovo obbligo pubblicitario potrebbe rientrare tra le circostanze che giustificherebbero il rinvio dei termini per l’approvazione del bilancio d’esercizio 2018. Senza entrare troppo nel merito della validità di questa tesi, si evidenzia che, anche qualora vi si volesse aderire, sarebbe opportuno fare una valutazione sull’entità delle informazioni da fornire in nota integrativa, in quanto difficilmente si potrà efficacemente giustificare il rinvio dei termini di approvazione del bilancio in presenza di erogazioni minime o addirittura inesistenti. È appena il caso di ricordare, infine, che la possibilità di approvare il bilancio oltre il normale termine di 120 giorni deve essere esplicitamente prevista dallo statuto, ai sensi del secondo comma dell’articolo 2364 cod. civ..

La redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali IFRS – confronto con i nuovi OIC ed esemplificazioni pratiche