5 Novembre 2020

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte con responsabilità diretta per i debiti della società

di Gioacchino De Pasquale
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La scheda di FISCOPRATICO

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30723 depositata ieri, il 4 novembre, ha affermato il principio in base al quale non si configura il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (ex articolo 11 D.Lgs. 74/2000) nel caso in cui il socio/amministratore della S.r.l. con un ingente debito Iva ceda “simulatamente” alla madre un immobile detenuto a titolo personale al fine di sottrarsi al pagamento dell’Iva dovuta dalla società.

Si premette che l’articolo 11 D.Lgs. 74/2000, all’epoca vigente disponeva che “È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva”.

Tale disposizione, rispetto alla precedente versione successivamente modificata dal D.L. 78/2010, non contiene alcun riferimento alla necessità, per la configurazione del reato in questione, dell’avvio di un qualsiasi accertamento fiscale.

Per la configurazione del reato, in base alla disposizione all’epoca vigente, era sufficiente che l’azione posta in essere dal contribuente rendesse inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Tale condizione si riteneva verificata con il compimento di atti simulati finalizzati a occultare i propri beni al fine di pregiudicare l’attività recuperatoria dell’Amministrazione Finanziaria.

Presupposti per la configurazione del reato ex articolo 11 D.Lgs. 74/2000 erano:

  • la riconducibilità del bene, oggetto di atto simulato, al patrimonio del soggetto debitore verso l’Erario;
  • la connotazione del dolo specifico, ossia il compimento dell’atto simulato finalizzato alla sottrazione al pagamento delle imposte sui redditi o dell’Iva.

Nel caso in esame, il socio poi amministratore e infine liquidatore di una S.r.l., che registrava un debito Iva inferiore alla soglia penalmente rilevante ex articolo 10-ter D.Lgs. 74/2000, aveva proceduto alla cessione “simulata” alla madre un immobile detenuto a titolo personale.

L’operazione posta in essere dal socio/amministratore della S.r.l. era stato ritenuto idonea, da parte del tribunale di merito, alla configurazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (ex articolo 11 D.Lgs. 74/2000), con il successivo provvedimento di sequestro preventivo.

La decisione del giudice di merito non è stata condivisa dalla Suprema Corte, che ha evidenziato che, ai fini della configurazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (ex articolo 11 D.Lgs. 74/2000), sarebbe stato necessario identificare una responsabilità da parte del socio/amministratore della S.r.l. per il debito tributario della società e, conseguentemente, la possibilità di azionare a suo carico una procedura di riscossione coattiva.

La mancata esistenza di tali condizioni esclude la configurazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.