5 Ottobre 2021

Sodalizi sportivi: in arrivo il contributo a fondo perduto per il ristoro delle spese di sanificazione

di Giusi CenedeseGuido Martinelli
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Come previsto dal c.d. Decreto Sostegni bis, entro i 60 giorni dalla pubblicazione in GU della Legge di conversione 106/2021 (la “Legge di Conversione”), lo scorso 16 settembre è stato approvato il tanto atteso Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce le modalità per l’accesso al contributo a fondo perduto per le spese sanitarie, di sanificazione e prevenzione sostenute nel “periodo emergenziale” come definito dal D.P.C.M. 24.10.2020 da parte dei sodalizi sportivi.

La Legge di Conversione ha elevato a 86 milioni di euro (dai 56 milioni originariamente previsti) il fondo di dotazione destinato sia alle società sportive professionistiche che alle associazioni e società sportive dilettantistiche che, attraverso le federazioni di appartenenza, presenteranno l’istanza per la richiesta del contributo.

Potranno quindi beneficiare di questo aiuto:

  • le società sportive professionistiche che nel corso dell’anno 2020 non hanno superato un valore della produzione pari a euro 100 milioni;
  • le associazioni e società sportive dilettantistiche, iscritte al Registro Coni, affiliate ad organismi sportivi che svolgono discipline ammesse ai giochi Olimpici e Paraolimpici che ovviamente non hanno cessato l’attività alla data di entrata in vigore del D.P.C.M..

La presentazione della richiesta andrà effettuata telematicamente, con modalità che verranno rese note, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito del Dipartimento per lo Sport del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai seguenti soggetti:

  • presso le Federazioni o, a seconda delle indicazioni fornite dalle stesse, alle Leghe per le società professionistiche;
  • presso le Federazioni, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva per le associazioni e società dilettantistiche.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, D.P.C.M., saranno ammissibili le spese sostenute nel periodo intercorso tra il 24 ottobre 2020 ed il 31 agosto 2021, relative a:

a) la somministrazione di tamponi, sia antigenici che molecolari, a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti che presentano domanda di accesso;

b) la sanificazione degli ambienti in cui si svolge l’attività del soggetto che presenta la domanda di accesso al contributo;

c) l’acquisto di prodotti detergenti, disinfettanti e di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, colonnine automatiche per gel igienizzante, gel igienizzante, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

e) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

f) la somministrazione di test sierologici per la ricerca di anticorpi anti SARS-CoV-2 a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui al comma 1;

g) i costi del personale sanitario specializzato, che non siano già a carico della finanza pubblica, per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);

h) gli accertamenti effettuati a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui all’articolo 2:

    • Visita medica;
    • Esame clinico effettuato dal Responsabile Sanitario, specialista in Medicina dello Sport;
    • Test da sforzo massimale con valutazione polmonare (test cardio polmonare) e saturazione O2 a riposo, durante e dopo sforzo;
    • Ecocardiogramma color doppler;
    • ECG a riposo;
    • ECG Holter 24hr (inclusivo di una seduta di allenamento o di sforzo);
    • Esame Spirometria Completo (FVC, VC, MVV);
    • Esami ematochimici;
    • Radiologia polmonare: TAC per COVID+;
    • Nullaosta infettivologico alla ripresa (per gli atleti COVID +).

Occorre fare presente che il D.P.C.M. precisa che il 70% del contributo richiesto dovrà riguardare le spese di cui alle lettere a), b), c) e g) sopra evidenziate. 

Alla domanda di contributo dovrà essere allegata tutta la documentazione attestante le spese sostenute, suddivisa per categorie, con allegate le fatture quietanzate o analoghi documenti contabili comprovanti l’effettivo sostenimento dell’esborso.

Sarà poi compito della Federazione accertare i requisiti delle richiedenti il contributo e ad inviare al Dipartimento per lo Sport un prospetto contenente i dati dallo stesso richiesti, entro 15 giorni successivi ai 30 decorrenti dalla pubblicazione del D.P.C.M. sul sito del Dipartimento per lo Sport.

Il contributo a fondo perduto verrà erogato direttamente dal Dipartimento per lo Sport alle società, associazioni e società sportive dilettantistiche ritenute idonee al controllo ed alla rendicontazione della documentazione presentata.

Il mondo sportivo aspettava da tempo questo ristoro; la speranza è che le risorse destinate siano sufficienti a garantire un aiuto concreto a tutte le realtà sportive interessate e in possesso dei requisiti.