5 Ottobre 2021

Esenzione registro per gli under 36 applicabile anche ai decreti di trasferimento

di Fabio Garrini
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La scheda di FISCOPRATICO

L’esenzione dal pagamento delle imposte di trasferimento per i giovani con Isee ridotto è applicabile, oltre che per l’acquisto dell’abitazione, anche nel caso in cui tale acquisizione avvenga a seguito di decreto di trasferimento emesso dal tribunale: con la risposta ad istanza di interpello n. 653 pubblicata ieri, 4 ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate conferma le medesime interpretazioni già offerte in tale senso per l’applicazione delle aliquote ridotte nell’agevolazione “prima casa”, anche in ordine al termine entro il quale l’acquirente deve rendere le prescritte attestazioni.

 

Esenzione registro e ipocatastali

L’articolo 64, commi 6-11, D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis) ha introdotto, per gli atti stipulati entro il 30 giugno 2022, l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale in relazione agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di «prime case» di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, come definite dalla nota II-bis all’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986.

Il beneficio spetta per gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione, se stipulati a favore di soggetti che:

  • non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e
  • hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee), stabilito ai sensi del regolamento di cui al D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui.

Analoga agevolazione è riconosciuta anche agli atti assoggettati ad Iva, ma con un diverso meccanismo: l’imposta deve essere corrisposta al cedente, ma il cessionario in possesso dei requisiti (il comma 7 si riferisce al limite di età, senza richiamare il tetto massimo dell’Isee) ha diritto di beneficiare di un credito d’imposta pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto.

Il credito d’ imposta (non rimborsabile) può essere utilizzato portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi, ovvero ancora può essere utilizzato in compensazione.

Con la risposta all’istanza di interpello n. 653/2021 in commento l’Agenzia delle Entrate conferma quanto già in passato affermato in relazione all’agevolazione “prima casa”, di cui la presente esenzione costituisce una sorta di caso particolare; da tempo, infatti, la riduzione dell’imposta di registro, al verificarsi dei requisiti di cui alla nota II-bis) all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986 è pacificamente applicabile anche nei casi in cui il trasferimento dell’immobile avvenga con provvedimento giudiziale.

Con l’interpello richiamato viene peraltro specificato quale sia il termine entro il quale rendere la richiesta dichiarazione da parte del beneficiario dell’agevolazione; in conformità con quanto recentemente affermato nella risoluzione AdE 38/E/2021, tali attestazioni sono rese dalla parte interessata, di regola, nelle more del giudizio (ossia all’interno della domanda di partecipazione all’asta relativa all’immobile) in modo da risultare dal provvedimento di trasferimento.

Ciò posto, è comunque possibile, afferma l’Agenzia, rendere tali dichiarazioni anche in un momento successivo, purché ciò avvenga prima della registrazione dell’atto.

Il comma 8 del citato articolo 64 D.L. 73/2021 stabilisce una seconda agevolazione per i soggetti che rispettano i requisiti prima richiamati: i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di prime case sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

Nella richiesta di interpello che ha portato alla risposta in commento l’istante propone di poter beneficiare dell’esenzione sull’imposta sui trasferimenti sia nel momento del pagamento delle imposte dovute per la registrazione del decreto di trasferimento che nel momento della futura stipula del contratto di mutuo.

Secondo l’Agenzia il riferimento al momento della futura stipula del contratto di mutuo non ha alcuna rilevanza per l’applicazione dell’esenzione sul trasferimento; le dichiarazioni riguardanti il possesso dei requisiti devono essere rese, come detto, al più tardi entro il termine di registrazione dell’atto.