22 Novembre 2018

Seconda rata dell’acconto Ires

di Federica Furlani
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Entro il prossimo 30 novembre, i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono provvedere al versamento della seconda rata dell’acconto Ires.

Come noto, in base a quanto stabilito dall’articolo 17 D.P.R. 435/2001, le società/enti di cui all’articolo 73 Tuir devono considerare due parametri per stabilire i termini di versamento degli acconti:

  • la data di chiusura dell’esercizio;
  • la data di approvazione del bilancio o rendiconto.

Pertanto:

  • la prima rata di acconto va versata entro il giorno 30 del sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio (salvo che il bilancio non venga approvato oltre i termini ordinari: in tal caso va effettuato entro il giorno 30 del mese successivo a quello di approvazione);
  • la seconda rata di acconto va versata entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo di imposta (e quindi novembre nel caso esercizio coincidente con l’anno solare).

Vi sono in linea generale due modalità con le quali è possibile determinare l’acconto Ires, che poi valgono anche per le altre imposte da liquidare in dichiarazione:

  • il metodo storico;
  • il metodo previsionale.

Con il primo metodo, la misura dell’acconto è parametrata sulla base dell’imposta a saldo relativa all’anno precedente.

I soggetti Ires che nel periodo di imposta 2017 risultano a debito per un importo superiore a 20,66 euro, ovvero il rigo RN17 del modello Redditi SC 2018 o il rigo RN 28 del modello Redditi ENC 2018 presenta un importo superiore a 20 euro, determinano l’acconto con il metodo storico nella misura del 100% dell’imposta a saldo relativa all’anno precedente (rigo RN17/RN28).

L’acconto così determinato va versato:

  • in un’unica soluzione entro il prossimo 30 novembre se l’importo indicato a rigo RN17/RN28 non è superiore a 257,52 euro;
  • in due rate se l’importo indicato a rigo RN17/RN28 è superiore a €257,52 euro, di cui:
  • la prima, nella misura del 40%, doveva essere già stata versata entro il 2 luglio scorso ovvero entro il 20 agosto 2018 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (sempre in caso di esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio dei termini ordinari);
  • la seconda, nella misura del 60% entro il prossimo 30 novembre.

Le istruzioni del modello Redditi SC precisano che ai fini della determinazione dell’acconto Ires il contribuente non può tener conto, nella misura del 70%, delle ritenute su interessi, premi e altri frutti dei titoli di cui all’articolo 1 D.Lgs. 239/1996, scomputate per il periodo d’imposta precedente (articolo 13, comma 1, D.Lgs. 239/1996).

Inoltre nella determinazione degli acconti 2018 la base di commisurazione (reddito 2017) va assunta senza considerare:

  • la deduzione forfetaria prevista sul reddito d’impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante (articolo 34 L. 183/2011);
  • le disposizioni agevolative legate al noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto (articolo 49-bis D.Lgs. 171/2005);
  • il quinto dedotto delle eventuali liberalità ricevute da imprese con procedure di crisi/concorsuali.

Come noto, tali liberalità, qualificate come sopravvenienze attive, non concorrono alla determinazione del reddito attraverso il meccanismo della loro deduzione in cinque rate annuali;

  • l’iper ammortamento, il super ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, il super ammortamento oggetto di proroga per il periodo 1.1.2017-31.12.2017/30.06.2018.

Il ricalcolo non riguarda invece il super ammortamento previsto dalla L. 208/2015 (Finanziaria 2016), che riguarda gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.

L’alternativa al metodo storico di determinazione dell’acconto è l’applicazione del metodo previsionale: il soggetto Ires ha la possibilità di commisurare l’acconto sulla base dell’imposta che presume di dover versare per l’anno successivo.

Qualora cioè il contribuente ritenga di realizzare un minor reddito nel 2018 e quindi di dover versare una minore imposta, può rideterminare l’acconto utilizzando l’aliquota in vigore per l’anno in corso.

Se a posteriori l’acconto totale versato dovesse risultare inferiore al 100% dell’importo indicato al rigo “Ires dovuta o differenza a favore del contribuente” del quadro RN del modello Redditi SC 2019, il contribuente verrà sanzionato per insufficiente versamento, con conseguente applicazione di una sanzione pari al 30% di quanto non versato, oltre gli interessi, salvo la possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso.

Per quanto riguarda le modalità di versamento della seconda rata di acconto Ires, deve essere utilizzata la sezione Erario del modello F24 con il codice tributo 2002 – “Ires acconto seconda rata o acconto in unica soluzione”.

Se la società di comodo ha applicato per il 2017 la maggiorazione del 10,50% Ires, è necessario versare l’acconto 2018 anche di tale maggiorazione, sempre nella misura del 100%, applicando il metodo storico (parametrato a quanto risulta nel rigo “Imposta” della Sezione del quadro RQ del modello Unico SC dedicata alla Maggiorazione Ires, purchè superiore a 21 euro) o quello previsionale.

In tal caso il codice tributo da utilizzare è 2019 – “Maggiorazione Ires – acconto seconda rata o in unica soluzione”.

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