19 Dicembre 2016

Ridisegnati gli adempimenti e le scadenze per gli enti non commerciali

di Guido Martinelli
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Dal punto di vista legislativo, l’ultima parte dell’anno è tradizionalmente un periodo di intensa produzione normativa che spesso impatta anche sugli adempimenti dell’anno successivo. Non fa eccezione quest’anno, anzi. Grazie al decreto fiscale 193/2016 convertito dalla L. 225/2016 ed alla legge di Bilancio 2017 (al momento non ancora pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” ma approvata in via definitiva dal Parlamento) anche gli enti non commerciali dovranno fare i conti con le novità. Ma andiamo per ordine, ricapitolando alcune delle modifiche normative apportate dal decreto fiscale di fine anno.

La prima novità è sicuramente l’introduzione dell’elenco trimestrale dei dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento e ricevute e registrate nello stesso trimestre, comprese le bollette doganali nonché i dati delle relative variazioni. L’adempimento è previsto dall’articolo 21 del D.L. 78/2010, così come sostituito dal comma 1 dell’articolo 4 del D.L. 193/2016. La trasmissione telematica di questo elenco dovrà essere effettuata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. Per il solo anno 2017, però, è previsto che la trasmissione dell’elenco dei primi due trimestri avvenga congiuntamente entro il 25 luglio 2017. Ad oggi sono tenute all’adempimento anche le associazioni che applicano il regime della L. 398/1991.

È inoltre stato disposto l’obbligo di trasmettere, alle scadenze di cui sopra, un ulteriore elenco trimestrale contenente i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’IVA. In relazione a questo adempimento è stato espressamente previsto l’esonero, tra gli altri, per i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA (tra cui anche coloro che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione della L. 398/1991).

Il decreto fiscale ha inoltre stabilito che la scadenza per la trasmissione telematica della dichiarazione annuale IVA 2017 relativa al 2016 deve essere effettuata entro il mese di febbraio 2017. Per gli anni successivi, la dichiarazione annuale IVA va trasmessa tra il 1° febbraio ed il 30 aprile. In proposito, si ricorda che all’anticipazione del termine per la trasmissione telematica della dichiarazione IVA consegue l’eliminazione dell’obbligo di trasmettere la comunicazione annuale dati IVA.

Scadrà il prossimo 31 marzo (e non più il 28 febbraio) il termine per la consegna ai soggetti interessati delle Certificazioni Uniche relative al 2016. Il termine per la trasmissione telematica dei dati all’Agenzia delle Entrate rimane invece fermo al 7 marzo 2017. A partire dal prossimo anno, quindi, la consegna della certificazione ai percipienti avverrà in un momento successivo all’invio telematico.

Una novità riguarda anche la scadenza del termine per l’effettuazione dei versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi e IRAP. Dal 1° gennaio 2017, infatti, i versamenti a saldo e a titolo di prima rata di acconto IRES e IRAP per i soggetti con esercizio chiuso il 31 dicembre devono essere effettuati entro il 30 giugno. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare i versamenti devono essere effettuati entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta.

La carrellata delle novità che, il prossimo anno, interesseranno gli enti non commerciali non può che concludersi con un cenno ad una modifica apportata alla L. 398/1991 dalla legge di Stabilità per il 2017. Viene infatti previsto che “all’articolo 90, comma 2, L. 289/2002, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2017, l’importo è elevato a 400.000,00 euro»”.

Pur se con tecnica legislativa non felice, appare pacifico che si tratti di un innalzamento del limite di ricavi (da 250.000,00 euro a 400.000,00 euro) previsto per l’accesso al regime della L. 398/1991 e che il nuovo “tetto” non interessa solo le associazioni sportive ma anche tutti gli altri soggetti che possono accedere al particolare regime forfettario (associazioni senza scopo di lucro, società e cooperative sportive dilettantistiche, pro loco, cori bande e filodrammatiche).

In conseguenza della modifica, le associazioni con esercizio coincidente con l’anno solare potranno accedere dal prossimo 1° gennaio al regime della L. 398/1991 purché entro la fine dell’anno non abbiamo goduto di proventi commerciali superiori ai 400.000 euro. L’associazione che nel corso del 2016 sia uscita dal regime in esame per aver superato il tetto precedente ma non quello innalzato dalla legge di Bilancio potrà rientrarvi a far data dal 1° gennaio prossimo.

I sodalizi con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (ad esempio, 1° luglio 2016-30 giugno 2017) potranno applicare il regime forfettario se nel periodo d’imposta precedente (chiuso al 30 giugno 2016) abbiano conseguito proventi commerciali al di sotto del limite di 400.000,00 euro (e sempre che il limite non sia superato nel periodo d’imposta corrente).

Infine, dal prossimo anno i soggetti che intraprendono l’esercizio di attività commerciali possono applicare il regime della L. 398/1991 qualora ritengano di conseguire nel periodo d’imposta proventi commerciali per un importo inferiore al nuovo limite di 400.000,00 euro.

Il cumularsi di questa agevolazione con la riduzione della aliquota IRES al 24% a partire sempre dall’esercizio 2017 renderà ancora più favorevole l’opzione per questo regime.

La legge di stabilità e le novità di periodo