19 Novembre 2016

La riconsegna del bene individua il “passaggio di testimone” dell’Imu

di Laura Mazzola
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L’Imu, in caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, torna a carico del locatore con decorrenza dalla data di riconsegna del bene da parte del locatario.

A tale conclusione è pervenuta la Commissione Tributaria Provinciale di Terni – Sez. I, con la sentenza 2 settembre 2016, n. 274.

Nella fattispecie la società di leasing aveva concesso, nell’anno 2007, in locazione finanziaria un immobile ad una ditta individuale. Nell’anno 2008, a fronte dell’inadempimento della ditta, la società aveva dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto sottoscritto l’anno precedente.

Nell’anno 2012 la società di leasing aveva provveduto, a suo dire per errore, al pagamento dell’Imu, del quale aveva chiesto il rimborso, ed era stata raggiunta da avviso di accertamento per l’Imu non pagata nell’anno 2013.

In generale, nell’anno di vigenza del contratto di locazione finanziaria, l’Imu doveva gravare sul locatario, come previsto dall’articolo 9, primo comma, del D.Lgs. 23/2011, il quale afferma: “Soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto”.

Ne discende, quindi, che la risoluzione del contratto comporta la variazione del soggetto passivo d’imposta; infatti l’Imu deve tornare a gravare sul proprietario dell’immobile concesso in locazione finanziaria.

Il nodo della questione, però, è capire cosa il Legislatore abbia voluto intendere con l’espressione “per tutta la dura del contratto”. In altre parole, quando avviene il “passaggio di testimone” tra locatario e locatore (proprietario)? Avviene quando la società di leasing ha dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa o quando il locatario ha effettuato la materiale riconsegna dell’immobile?

Ai fini della decisione, i giudici di merito di Terni hanno fatto riferimento all’articolo 1, comma 672, della L. 147/2013, il quale afferma, in ambito IUC, che “per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data di stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di riconsegna”.

Alla stessa conclusione è pervenuto, peraltro, anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze che, nell’ambito delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione Imu per l’anno 2012, ha individuato il momento in cui l’onere torna a gravare sul proprietario in quello di “90 giorni dalla data di riconsegna del bene”, comprovata dal verbale di riconsegna.

Ne discende che, nel caso di specie, vista l’assenza di prova della materiale riconsegna dell’immobile, la società di leasing ha diritto al rimborso dell’Imu versata per l’anno 2012 e all’annullamento dell’avviso di accertamento per l’anno 2013.

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