20 Maggio 2020

Regime Iva dell’importazione di mascherine con svincolo diretto

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

L’acquisto di mascherine e dispositivi medici da fornitori extracomunitari può comportare l’importazione in franchigia da dazi ed Iva; la successiva fattura di cessione può usufruire di una misura di favore a determinate condizioni.

La Commissione Europea infatti, con la decisione n. 2020/491, ha concesso l’esenzione dai dazi doganali all’importazione e dall’Iva, connessi all’importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di Covid-19 nel corso del 2020, per il periodo compreso tra il 30 gennaio e il 31 luglio 2020, salvo revisione della data finale.

All’atto dell’importazione può essere utilizzato il regime doganale dello svincolo diretto (secondo l’ordinanza 6/2020) per i dispositivi di protezione individuale (DPI) e beni mobili di qualsiasi genere che verranno distribuiti gratuitamente per fronteggiare l’emergenza Covid-19, destinati a Regioni e Province autonome, enti territoriali locali, pubbliche amministrazioni, strutture pubbliche ovvero private accreditate e/o inserite nella rete regionale dell’emergenza (anche unità pronto soccorso per le proprie necessità) e soggetti che esercitano servizi pubblici essenziali di pubblica utilità e/o di interesse pubblico individuati dal D.P.C.M. 10.04.2020.

Va prodotta un’autocertificazione sottoscritta dall’effettivo destinatario della merce o da persona dotata di poteri di rappresentanza e/o delegata con modello di svincolo diretto e, se ricorrono anche i requisiti per l’esenzione dai tributi (Iva e dazi) richiamati dagli articoli dal 74 all’80 del Regolamento 1186/2009 e dall’articolo 51 a 57 della Direttiva Iva 2009/132/CE, lo si deve specificare nella parte inferiore del modulo per lo svincolo diretto; anche l’importatore deve riempire e sottoscrivere apposito modulo.

I benefici dell’esenzione non sono legati solo alle caratteristiche del soggetto importatore e dei beni importati ma anche alla destinazione degli stessi beni, pertanto, l’operazione può essere effettuata anche da un soggetto diverso da quelli richiamati dalla norma, ma il materiale sanitario importato deve essere destinato ad essere ceduto dall’importatore ai soggetti individuati dalle disposizioni. Sono ricompresi tra i soggetti legittimati ad applicare l’esenzione Iva coloro che effettuano le operazioni anche “per conto” dei soggetti indicati.

Tale circostanza è di volta in volta desumibile dagli accordi tra le parti, anche in assenza di un mandato espressamente conferito purché l’esistenza, anche implicita, di un mandato sia riscontrabile in base ai predetti accordi.

Ai fini Iva occorre inquadrare i passaggi tra fornitore e importatore e tra importatore e destinatario finale.

L’agenzia delle Dogane, con la circolare 6/D/2020 del 08.05.2020, Prot. 137325/RU ricorda che l’eventuale cessione dei dispositivi effettuata prima dell’importazione dei beni comporta l’emissione di una fattura in base all’articolo 7-bis D.P.R. 633/1972 per cessione di beni allo stato estero (e aggiungiamo con assoggettamento ad imposta di bollo di 2 euro).

Nel caso in cui le forniture in questione non siano territorialmente rilevanti ai fini Iva, in base all’articolo 7-bis D.P.R. 633/1972 (cessioni di beni perfezionate prima dell’operazione di importazione), è da considerare importatore l’Organizzazione/Ente destinatario dei beni ammesso al beneficio, anche se le formalità doganali sono svolte per suo conto da un soggetto diverso.

La produzione del Modulo di Svincolo Diretto, soggetto al controllo di ADM, attesta che, prima del compimento delle operazioni doganali e della immissione in libera pratica, le merci di cui trattasi sono state già acquistate dal destinatario finale attraverso un negozio giuridico concluso.

L’adempimento delle operazioni doganali, la consegna e la fatturazione dei beni sono conseguenti, quindi, all’esecuzione di un rapporto commerciale già posto in essere precedentemente all’importazione dei beni.

Dette vendite possono, quindi, essere considerate vendite di merci allo Stato Estero e pertanto non soggette ad Iva ex articolo 7 bis D.P.R. 633/1972. Alla conseguente immissione in libera pratica sarà applicata altresì la franchigia dai diritti doganali, ai sensi della succitata Decisione 491/2020, sia nel caso risulti importatore il destinatario finale (beneficiario della franchigia), sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata per conto del beneficiario.

Nella diversa ipotesi in cui la cessione delle merci in questione venga effettuata nei confronti di suddetti soggetti beneficiari successivamente all’importazione, per la quale è stata invocata l’applicazione dell’esenzione suddetta, si configurerebbe invece una operazione imponibile in Italia secondo l’aliquota ordinaria o secondo la nuova aliquota prevista dal decreto Rilancio.

È intervenuta in questo contesto l’Agenzia delle entrate con la circolare 11/E/2020, paragrafo 4.2, ritenendo che il regime di esenzione Iva possa essere applicato anche nei rapporti tra l’importatore e i soggetti espressamente richiamati dall’articolo 1, comma 1, lettera c), della decisione della Commissione europea (c.d. soggetti legittimati), purché il suddetto trasferimento abbia ad oggetto i medesimi beni importati “per loro conto” e tali beni siano destinati dai soggetti legittimati ad uno degli utilizzi previsti dall’articolo 1, comma 1, lettera a) della più volte citata decisione.

In ogni caso nel Decreto Rilancio è stata disposta l’esenzione Iva per la cessione di mascherine chirurgiche e mascherine Ffp2 e Ffp3 effettuate entro il 31 dicembre 2020, con diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972; nel periodo successivo l’aliquota Iva sarà del 5%.

Le operazioni di importazione e successiva cessione saranno riepilogate nella dichiarazione annuale Iva.

La bolletta doganale di importazione può essere registrata utilizzando l’articolo 68 D.P.R. 633/1972 “Importazioni non soggette all’imposta” da far confluire in dichiarazione annuale Iva tra gli acquisti al rigo VF16, campo 2 “Acquisti esenti (articolo 10) e importazioni non soggette ad imposta”.

La successiva cessione rientrerà nelle operazioni genericamente “esenti” da Iva; in dichiarazione annuale Iva potrebbe essere indicata tra le operazioni attive al rigo VE36, dove sono riportate le operazioni non soggette all’imposta, effettuate in applicazione di determinate norme agevolative nei confronti dei terremotati e soggetti assimilati (salvo introduzione rigo ad hoc nella dichiarazione annuale Iva 2021).