20 Maggio 2020

Distacchi di personale: disciplina Iva – I° parte

di Roberto Curcu
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La disciplina Iva relativa ai distacchi di personale (o prestiti di personale) è sempre più travagliata, ed una sentenza della Corte di Giustizia, che sembrava aver messo la parola fine alla diatriba interpretativa, in realtà sta generando forse ancora più confusione.

Prima di analizzare la normativa fiscale, è necessario un sintetico inquadramento della fattispecie dal punto di vista lavoristico: il distacco di personale può essere posto in essere quando l’interesse è quello del distaccante (ad esempio far apprendere al proprio dipendente delle nuove competenze), mentre non sarebbe legale porlo in essere qualora l’interesse fosse quello del distaccatario (avere a disposizione della manodopera senza assumerla); solo nei gruppi di imprese questo confine tra interesse dell’uno e dell’altro sfuma.

Ciò premesso, l’articolo, 8, comma 35, L. 67/1988 dispone, in particolare, che: “Non sono da intendere rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo.

In sostanza, qualora si ponga in essere un distacco di personale, il distaccante potrà farsi risarcire dal distaccatario il costo della persona distaccata in esclusione da Iva.

Talvolta, l’importo che il distaccante si fa rifondere non è esattamente coincidente, vuoi perché viene concesso uno sconto, vuoi perché il distaccante chiede una maggiorazione, per lo meno per la rifusione delle spese amministrative connesse al distacco (lucrare un margine non è consentito dalle normative sul lavoro). In questo caso, dopo alterne vicende giurisprudenziali, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite 23021/2011 ha statuito che in questi casi tutto il corrispettivo deve essere assoggettato ad Iva.

Evidentemente, a trarre vantaggio dalla normativa nazionale che esclude da Iva le somme addebitate dal distaccante, sono quei distaccatari che non hanno il diritto alla detrazione dell’Iva, vuoi per requisiti soggettivi (enti pubblici, enti non commerciali, ecc…), vuoi per motivi di pro-rata (banche, assicurazioni, cliniche mediche, ecc…). Tali soggetti hanno sempre avuto interesse a cercare di inquadrare correttamente il costo della persona distaccata, ed eseguire il riaddebito per l’esatto importo, al fine di non far gravare sul distaccatario il costo dell’Iva indetraibile.

Senza entrare nel merito della vicenda che ha portato alla decisione della Corte di Giustizia, tale organo ha statuito che la normativa nazionale che non assoggetta ad Iva il costo del distacco non è compatibile con la Direttiva 112/2006, qualora emerga che l’esecuzione del distacco, ed il pagamento dello stesso, sono due prestazioni che si “condizionano reciprocamente, vale a dire che l’una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l’altra, e viceversa.

La Corte ricorda infatti che devono essere assoggettare ad Iva le prestazioni di servizio a titolo oneroso, indipendentemente dal fatto che il corrispettivo pattuito sia superiore, pari o inferiore rispetto a quelli che sono i costi che il prestatore ha sostenuto per eseguire la prestazione.

Aggiungiamo che la Corte ha in altre sentenze (ad esempio C-653/11) statuito che “la nozione di «prestazioni di servizi», ai sensi della direttiva Iva, deve essere interpretata indipendentemente dagli scopi e dai risultati delle operazioni di cui trattasi”.

Assonime è intervenuta ieri con propria circolare ed ha declinato il concetto di “reciproco condizionamento” con quello di “sinallagma”, ossia di prestazioni a carattere corrispettivo, cioè di quelle situazioni per le quali l’interesse di una parte all’esecuzione della prestazione si bilancia con l’interesse alla percezione di un corrispettivo adeguato e nelle quali, quindi, l’equivalenza delle due prestazioni portano ad una serie di diritti ed obblighi delle controparti (ottenere il corrispettivo, risolvere il contratto in caso di inadempimento, ecc…).

L’Associazione, tuttavia, rileva che “la rifusione alla parte che presta il personale del solo costo che questa sostiene per continuare a mantenere la sua posizione di datrice di lavoro non può costituire una remunerazione vera e propria, nel senso, cioè, di corrispettivo per il “servizio” di prestito di personale. Piuttosto essa rappresenta la richiesta della parte che presta il personale di rimanere indenne dei costi che continua a sostenere per il personale distaccato a beneficio della controparte”.

La conclusione, è quindi quella per la quale talvolta gli interessi che hanno portato le parti porre in essere il distacco non sono la volontà di porre in essere una prestazione di servizio dietro remunerazione, ma “organizzative”, tra le quali sono citate ad esempio la necessità del distaccante di impiegare personale temporaneamente esuberante, improvvise esigenze delle imprese collegate, ecc…

Considerato che non manca giurisprudenza comunitaria (ad esempio C-295/17) che ritiene che anche ciò che veniva chiamato “indennizzo” in realtà assume la veste di corrispettivo di una prestazione di servizi, la possibile sopravvivenza della norma alle censure della Corte non è così pacifica, tanto che la stessa Assonime auspica un ulteriore intervento dei giudici comunitari ed uno del legislatore nazionale.

È tuttavia chiaro che, se il distaccatario ha il diritto alla detrazione dell’Iva, lo stesso può evitare l’incertezza, per lo meno sui nuovi distacchi, prevedendo dei rimborsi non esattamente coincidenti con il costo della persona distaccata (cosa che poteva fare anche antecedentemente alla sentenza), oppure prevedendo delle condizioni contrattuali tipiche dei negozi giuridici a prestazioni corrispettive, quali obblighi di pagamento, clausole risolutive espresse, penali per inadempimento ecc..

Sull’efficacia diretta della sentenza, nelle more di una norma nazionale di “recepimento”, saranno proposte degli spunti interpretativi nella seconda parte dell’articolo.