8 Ottobre 2019

Regime forfettario precluso con partecipazione al 50% in Srl

di Fabio Garrini
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La scheda di FISCOPRATICO

In materia di accesso al regime forfettario, la causa di esclusione che sta sollevando i principali dubbi applicativi è certamente quella relativa al possesso di una partecipazione di controllo in Srl che svolge attività riconducibile a quella del socio.

Il tema del controllo è stato declinato in maniera ampia dall’Agenzia delle Entrate, includendo il controllo indiretto (in particolare, quando la quota è detenuta da familiari) e pregiudicando l’accesso al regime per coloro che detengono una partecipazione del 50% in una Srl, nel caso in cui l’attività esercitata sia riconducibile.

Anche nella risposta all’istanza di interpello n. 382/2019 di ieri l’Agenzia ha confermato tale interpretazione, escludendo però che si possa porre alcun problema quando la quota fosse inferiore alla misura del 50%.

 

Il controllo delle Srl

La principale modifica sul tema delle cause di esclusione all’accesso al regime forfettario riguarda il possesso di partecipazioni in società a responsabilità limitata non trasparenti.

Dal 2019, il loro possesso diviene ostativo al congiunto ricorrere di entrambi i requisiti previsti:

  • prima di tutto il fatto che il contribuente possieda il controllo,
  • inoltre è necessario che le società controllate esercitinoattività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quella del socio titolare di partita Iva che intende applicare il regime forfettario.

Pertanto, non vi sarà incompatibilità se la partecipazione, anche di controllo, riguardasse una società che svolge attività non riconducibile, ovvero quando la partecipazione fosse minoritaria, anche se l’attività dovesse essere affine a quella svolta dal socio.

In tema di controllo, nella nota circolare 9/E/2019 l’Agenzia delle entrate ha affermato che detto requisito deve essere valutato facendo riferimento all’articolo 2359, comma 1 e 2, cod. civ..

In particolare, dando per scontato che il controllo certamente esiste quando il contribuente possiede il 50% + 1 dei voti esercitabili in assemblea, l’Agenzia ha precisato che controllo vi è anche quando:

  • il contribuente, che applica il regime forfetario, partecipa al 50% in una società a responsabilità limitata, poiché risulta integrato il numero 2) dell’articolo 2359, comma 1, cod. civ., ossia vi è l’esercizio di influenza significativa in assemblea;
  • il controllo viene esercitato tramite altre società ovvero tramite persone interposte (in particolare, l’Agenzia invita a porre l’attenzione sui familiari di cui all’articolo 5 Tuir).

La posizione dell’Agenzia è chiara: se è vero che chi possiede il 50% di partecipazione non ha il controllo assoluto, è altrettanto vero che gli altri soci (o l’altro socio) non possono assumere alcuna decisione in caso di opposizione di colui che detiene il 50%.

Viene quindi integrato il controllo per l’esercizio di una “influenza dominante nell’assemblea ordinaria”.

Si tratta di una posizione confermata in diverse successive risposte ad interpello; tra le molte si ricordano le risposte n. 108, 118, 122, 146, 151 e 162 del 2019

A conferma di questa impostazione vi è anche nella risposta n. 382 del 07.10.2019, in commento.

Percentuali inferiori al 50%

In relazione alle percentuali di partecipazione inferiori al 50% (ovviamente verificando anche il possesso indiretto tramite i familiari) pareva logico concludere che in tale situazione non potesse ravvisarsi alcuna forma di controllo, evitando quindi l’innescarsi di una causa di esclusione.

Da segnalare una posizione espressa dall’Agenzia nella risposta ad interpello 126 del 23.04.2019: “Con riferimento al caso di specie, il possesso di una partecipazione al 49 per cento determina una forma di controllo di cui all’articolo 2359, primo comma, n. 2, del codice civile”.

Quella espressa dall’Agenzia in tale documento è una tesi assolutamente criticabile: quand’anche si volesse affermare che una percentuale di partecipazione al capitale inferiore al 50% possa essere rilevante, quantomeno occorrerebbe osservare la situazione nel suo complesso.

Se infatti il rimanente 51% fosse diviso tra più soggetti, si potrebbe al limite affermare che chi detiene il 49% potrebbe anche esercitare un’influenza significativa (comunque, a parere di chi scrive, mai dominante) sull’assemblea, ma certamente se il rimanente 51% fosse nelle mani di un unico soggetto, il possesso del 49% sarebbe in grado di esprimere una modestissima influenza.

Fortunatamente lo “scivolone” della risposta 126 pare isolato e tale posizione risulta revocata da altri interpelli; nella risposta all’istanza di interpello n. 392/2019, in commento, l’Agenzia delle entrate esamina casi di partecipazioni al 30%, considerandole in ogni caso irrilevanti.

Analogamente, nella precedente risposta ad interpello n. 334 del 08.08.2019 sono state considerate irrilevanti partecipazioni nella misura di un terzo del capitale (tre soci paritetici).

In definitiva, se ad oggi pare ormai consolidata la tesi che una quota di partecipazione del 50% risulta ostativa all’accesso al regime forfettario, quote di partecipazione inferiori sembrano permettere in capo al socio l’applicazione del regime agevolato.

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