11 Ottobre 2023

Reddito d’impresae derivazione rafforzata: novità della Legge delega

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

Due sono gli obiettivi principali in materia di reddito d’impresa contenuti all’articolo 9, L. 111/2023 (c.d. Legge delega per la riforma fiscale) e di cui il legislatore delegato dovrà tener conto nella predisposizione dei decreti legislativi:

  • semplificazione e razionalizzazione del reddito d’impresa e;
  • rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici.

In merito al primo obiettivo, fermi restando i principi di inerenza, neutralità fiscale delle operazioni straordinarie e il divieto di abuso del diritto, la legge delega stabilisce, in primo luogo, che deve essere rafforzato il principio di derivazione rafforzata. Attualmente, tale principio si applica ai soggetti Ires (diversi dalle microimprese di cui all’articolo 2435-ter cod. civ.) ed è contenuto nell’articolo 83 Tuir, secondo cui nella determinazione del reddito d’impresa “valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili”.

Sono molte le eccezioni già previste per l’applicazione di tale principio (si pensi, ad esempio, ai componenti di reddito imputabili per cassa), ragion per cui la riforma fiscale dovrebbe prevedere un più efficace riconoscimento delle valutazioni civilistiche secondo i principi contabili, anche nella determinazione del reddito d’impresa.

Sempre nell’ambito della semplificazione razionalizzazione del reddito d’impresa, la legge delega prevede la revisione delle differenze temporanee che scaturiscono dalla deroga alla competenza economica del bilancio derivante da fenomeni valutativi, come accade per le opere ultrannuali o per gli ammortamenti. In relazione a questi ultimi, va segnalato che, in passato, vi sono già stati numerosi tentativi di “aggiornamento” dei coefficienti massimi previsti dal D.M. 31.12.1988, i quali spesso non consentono di allineare il processo di ammortamento fiscale con quello civilistico (collegato più correttamente alla vita utile). La riforma fiscale può, finalmente, essere l’occasione per “rovesciare” il rapporto, nel senso di attribuire valenza fiscale alla vita utile stabilita dagli amministratori, secondo corrette regole di gestione.

Altro obiettivo nell’ambito della semplificazione è quello di revisione della disciplina dei costi parzialmente deducibili. Nell’attuale Tuir sono presenti numerose disposizioni che limitano la deduzione di alcune componenti reddituali prevedendo criteri forfettari. Questo è il caso, ad esempio:

È evidente che un sistema così impostato tende ad ampliare la differenza tra valutazioni civilistiche e fiscali delle componenti di reddito, con ripercussioni sulla necessità di apportare variazioni in aumento nella determinazione del reddito d’impresa. Se l’obiettivo è di eliminare le divergenze tra valutazioni civilistiche e fiscali, sarà conseguentemente necessario rivedere in maniera radicale tutte le disposizioni del Tuir che prevedono variazioni tra le già menzionate valutazioni.

Come anticipato in apertura, il secondo obiettivo che il legislatore delegato deve perseguire è quello di rafforzare il processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici. Ciò deve avvenire tramite:

  • la semplificazione della disciplina sul bilancio di esercizio contenuta nel Codice Civile, con particolare riguardo alle imprese minori;
  • la revisione della disciplina contenuta nel D.Lgs. 38/2005, relativo ai Principi Contabili Internazionali (IAS), prevedendo la possibilità, per i soggetti che applicano tali principi nella redazione del bilancio consolidato, di applicarli anche al bilancio di esercizio.

Sono previste, infine, modifiche alla disciplina della scissione societaria parziale, di cui all’articolo 2506.1 cod. civ., ed alla liquidazione ordinaria delle imprese individuali e delle società commerciali, stabilendo la definitività dei periodi intermedi di liquidazione.