28 Gennaio 2020

Ravvedimento lungo esteso ai tributi comunali

di Alessandro Carlesimo
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La scheda di FISCOPRATICO

Il ravvedimento operoso dei tributi locali non è più soggetto a limitazioni temporali.

A seguito della soppressione dell’articolo 13, comma 1- bis, D.Lgs. 472/1997 ad opera del Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 (articolo 10-bis D.L. n.124/2019), il ravvedimento ultrannuale trova applicazione a prescindere dalla natura del tributo violato.

Il Legislatore, tutt’altro che nuovo ad estensioni del perimetro di applicazione dell’istituto, amplia così la platea delle fattispecie interessate dallo strumento deflattivo nell’ottica di promuovere la regolarizzazione spontanea degli inadempimenti e, su questa falsariga, evitare l’insorgenza delle liti tributarie.

Prima dell’entrata in vigore del Decreto sopra richiamato, gli errori e le carenze concernenti i tributi locali potevano essere autocorretti nel termine ultimo coincidente con la data di scadenza della dichiarazione riferibile all’anno in cui è commesso l’errore o l’omissione. Trascorso tale periodo, il contribuente che intendesse regolarizzare la violazione, non aveva altra scelta che quella (più onerosa) di attendere la rilevazione dell’irregolarità da parte dell’ente impositore e, successivamente, procedere al pagamento di quanto liquidato in via accertativa. Tale circostanza traeva origine dalla vigenza del suddetto comma 1-bis, ai sensi del quale era preclusa (o limitata come nel caso delle accise e dei tributi doganali) l’adozione del ravvedimento lungo in presenza di violazioni riconducibili a tributi non amministrati dall’Agenzia delle Entrate.

Grazie all’intervento normativo il contribuente può ora autonomamente porre rimedio ai mancati pagamenti, ad esempio, dell’Imu e della Tasi, rispetto ai quali sia decorso il termine previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione di competenza dell’anno. Le nuove regole trovano applicazione anche per gli anni pregressi, trattandosi di una norma procedurale. La modifica è perciò efficace nei riguardi di tutte le violazioni non ancora sanate né accertate alla data di entrata in vigore del Decreto.

Come noto, il ravvedimento si perfeziona con il pagamento dell’imposta, delle sanzioni, la cui entità è differenziata in base al ritardo protrattosi, e degli interessi calcolati al saggio legale vigente negli anni che intercorrono tra il momento del pagamento e la scadenza naturale.

A mente dell’articolo 13 D.Lgs. 471/1997, la sanzione base da prendere in considerazione per rimediare agli omessi versamenti è pari al 30% dell’imposta. Occorre però prestare attenzione alle ipotesi speciali che si verificano laddove il soggetto inadempiente si attivi con relativa tempestività, ed in particolare entro il termine di 90 giorni, nel qual caso la sanzione è ulteriormente decurtata.

Ad ogni modo, la sanzione dovuta è la risultante del frazionamento previsto dalla disciplina e corrisponde alle seguenti percentuali:

  • 0,1% (1/10 del 1,5%) dell’imposta omessa per ogni giorno di ritardo, fino al 14°;
  • 1,5% (1/10 del 15%) dell’imposta omessa se il versamento ha luogo dal 15° al 30° giorno dalla scadenza;
  • 1,67% (1/9 del 30%) dell’imposta omessa se il versamento ha luogo dal 31° al 90° giorno dalla scadenza;
  • 3,75% (1/8 del 30%) dell’imposta omessa se il versamento ha luogo entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione;
  • 4,29% (1/7 del 30%) dell’imposta omessa se il versamento ha luogo avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
  • 5% (1/6 del 30%) dell’imposta omessa se il versamento avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Vale la pena sottolineare che, secondo alcune correnti dottrinarie, la dichiarazione Imu, poiché non obbligatoria in tutti i casi, non ha valenza periodica con la conseguenza che, seguendo alla lettera il dettato normativo, lo scaglionamento dei versamenti posteriori ai 90 giorni dovrebbe slittare, dal termine di presentazione della dichiarazione, fissato al 30 giugno dell’anno successivo, alla conclusione del periodo annuale. In senso contrario depone l’Amministrazione finanziaria (Cfr. circolare 1/DF/2013 M.E.F.; circolare 23/E/2015).

Come espressamente previsto, il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale. L’Amministrazione Finanziaria ha inoltre precisato che in caso di violazioni plurime non trova applicazione la regola del cumulo giuridico (cfr. circolare 42/E/2016).

Tuttavia, nel campo delle imposte locali il ravvedimento continua ad essere possibile solo siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altri atti della procedura di controllo, come ad esempio, l’invito da parte del Comune a esibire o trasmettere documenti. All’indomani della manovra varata, permane dunque la causa ostativa che non permette di beneficiare delle sanzioni “ravvedute” qualora la violazione sia oggetto di contestazione formale da parte dell’autorità amministrativa. Viceversa, nell’ambito dei tributi amministrati dalle Entrate, il ravvedimento operoso può essere effettuato anche durante una verifica fiscale o dopo il pvc, seppur, comunque, prima della notifica di un atto impositivo ovvero all’ esito del controllo automatizzato delle dichiarazioni o del controllo formale delle stesse.

Si auspica, in futuro, un intervento legislativo che equipari i due tributi ai fini della praticabilità dello strumento deflattivo. Così come sarebbe opportuna un’estensione del ravvedimento parziale ex articolo 13-bis D.Lgs. 472/1997, dai tributi amministrati dalle Entrate, alle altre categorie di tributi.

Malgrado queste disparità di trattamento, l’operato del Legislatore denota comunque un orientamento che va nella direzione di incentivare sempre più la repressione anticipata degli errori, stimolando l’autocorrezione del contribuente.

Il regime forfettario