2 Maggio 2016

Quadro RE Unico PF (parte 1): criteri di determinazione del reddito

di Federica Furlani
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Coloro che esercitano arti e professioni con caratteristiche di (articolo 53, comma 1, Tuir)

  • abitualità, che significa attività stabile e programmata,
  • non necessaria esclusività, con possibilità quindi di esercitare altre attività,
  • professionalità, ponendo in essere una molteplicità di atti coordinati e finalizzati ad uno specifico scopo,

devono dichiarare il reddito di lavoro autonomo prodotto nel periodo di imposta nel quadro RE del modello Unico PF o nel quadro LM, nell’ipotesi in cui, anziché determinare il reddito in modo analitico, abbiano adottato nel 2015 il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, di cui all’articolo 27 D.L. 98/2011, o il regime forfetario, di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014.

I redditi di lavoro autonomo che non rispettano il requisito dell’abitualità, ovverosia quelli occasionali, vanno invece dichiarati nella Sezione II-A del quadro RL.

Ancora, gli altri redditi di lavoro autonomo, ossia (articolo 53, comma 2, Tuir)

  • i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali,
  • i redditi derivanti da contratti di associazioni in partecipazione, quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro,
  • le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori Spa, Sapa ed Srl,
  • i redditi derivanti dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali,

per i quali non è previsto l’obbligo di tenuta delle scritture contabili, vanno dichiarati nella successiva Sezione III del quadro RL.

Il reddito di lavoro autonomo da dichiarare nel quadro RE (da presentare anche in assenza di reddito) è determinato in modo analitico in base a quanto stabilito dall’articolo 54 del Tuir ed è costituito dalla differenza tra i seguenti due valori:

  • ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ed al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
  • ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione.

Il criterio seguito è pertanto quello di cassa: rileva il momento di incasso della fattura emessa e di pagamento di quella ricevuta; salvo l’esistenza di specifiche deroghe.

Ciò significa che le fatture emesse nel corso del 2015 ma non ancora incassate, o fatture d’acquisto ricevute nel 2015 ma non pagate nel corso del medesimo periodo di imposta, concorreranno alla formazione del reddito nell’anno in cui saranno rispettivamente incassate o pagate.

Seguendo il criterio di cassa, non assumono valore eventuali prestazioni effettuate a titolo gratuito dal professionista o da questi ricevute senza pagamento di un corrispettivo.

L’applicazione del criterio di cassa può dare luogo a talune difficoltà in tutte le ipotesi di utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal contante, specialmente qualora la transazione avvenga a ridosso della fine del periodo di imposta.

In linea generale, il criterio dovrebbe essere quello che individua il momento in cui la somma di denaro esce dalla sfera del soggetto erogante per entrare nel compendio patrimoniale del professionista percipiente (o viceversa, nel caso dei pagamenti).

A tal proposito la circolare 38/E/2010 ha precisato che i compensi pagati mediante assegno devono considerarsi percepiti nel momento in cui il titolo di credito entra nella disponibilità del professionista, momento che si realizza con la consegna del titolo dal ricevente al committente; non rileva la circostanza che il versamento sul conto corrente del professionista percettore dell’assegno intervenga in un momento successivo o in un diverso periodo d’imposta.

Nel caso, invece, di compensi pagati mediante bonifico bancario, si ritiene che ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo il momento in cui il professionista consegue l’effettiva disponibilità delle somme, debba essere individuato in quello in cui questi riceve l’accredito sul proprio conto corrente (c.d. “data disponibile”, che indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata). Non assume rilievo, pertanto, né la data della valuta, ovverosia quella da cui decorrono gli interessi, né il momento in cui il dante causa emette l’ordine di bonifico, né quello in cui la banca informa il professionista dell’avvenuto accredito.

Le deroghe al principio di cassa nella determinazione analitica del reddito di lavoro autonomo attengono

  • agli ammortamenti,
  • ai canoni di locazione finanziaria,
  • alle quote TFR,

che seguono il criterio di competenza.

Accanto al criterio analitico di determinazione del reddito di lavoro autonomo, regole particolari devono essere seguite per:

  • i contribuenti che svolgono prestazioni di volontariato o cooperazione rese ad organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell’articolo 28 L. 49/1987, qualora dette prestazioni discendano dall’assunzione di obblighi riconducibili ad un rapporto di lavoro autonomo (articolo 54 comma 8-bis, Tuir). In tal caso il reddito è determinato in base a compensi convenzionali (definiti per il 2015 con decreto 14.01.2015) e non è riconosciuta la deducibilità delle spese;
  • i ricercatori e docenti che, residenti non occasionalmente all’estero, vengono a svolgere la loro attività in Italia (articolo 44 D.L. 78/2010), il cui reddito, determinato in modo analitico, è imponibile nella misura del 10%. Detto incentivo si applica nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia e nei due successivi, sempre che permanga la residenza;
  • i soggetti individuati con Decreto MEF 3.06.2011 che, dopo un’esperienza professionale estera, avviano un’attività di lavoro autonomo in Italia ed intendono avvalersi dei benefici di cui alla L. 238/2010, ossia l’esclusione dall’imponibile Irpef di:
    • l’80% del reddito percepito per le lavoratrici;
    • il 70% del reddito percepito per i lavoratori.

Il reddito dei soggetti elencati sopra va in ogni caso dichiarato nel quadro RE.