8 Giugno 2022

Pubblicato il Provvedimento per l’individuazione degli elementi di incoerenza nel modello 730/2022

di Luca Mambrin
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La scheda di FISCOPRATICO

In tema di controlli preventivi del modello 730/2022 il comma 3 bis all’articolo 5 D.Lgs. 175/2014 prevede che nel caso di presentazione della dichiarazione:

  • diretta o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale;
  • con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta;
  • che presenta elementi di incoerenza rispetto a specifici criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate;
  • ovvero che determina un rimborso di importo superiore a 4.000 euro,

l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine (ad esempio nel caso di invio del modello 730 integrativo).

In tali casi sarà la stessa Agenzia ad effettuare direttamente il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

Per effetto del richiamo al citato articolo 5, comma 3-bis, contenuto nell’articolo 1, comma 4, D.Lgs. 175/2014, i controlli preventivi possono trovare applicazione non solo quando la dichiarazione è inviata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta, ma anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai CAF o ai professionisti abilitati.

Nel recente Provvedimento del 30.05.2022 n. 184653 l’Agenzia delle entrate ha approvato i criteri per individuare gli “elementi di incoerenza” da utilizzare per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2022 con esito a rimborso.

In particolare, viene previsto che “gli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2022 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta sono individuati”:

  • nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;
  • nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche. Potrebbe trattarsi ad esempio dell’integrazione del modello 730 per l’inserimento di una spesa sanitaria non presente nella dichiarazione precompilata;
  • è altresì considerata elemento di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2022 con esito a rimborso la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

Come precisato anche nel citato Provvedimento del 30.05.2022 l’Agenzia potrà effettuare i controlli preventivi  anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai CAF o ai professionisti abilitati.

Ricordiamo infine che in tema di controlli documentali a cui l’Agenzia delle entrate può sottoporre il modello 730 precompilato:

  • l’articolo 5, comma 1, D.Lgs. 175/2014 prevede che se il modello 730 precompilato viene accettato senza effettuare modifiche e presentato diret­tamente tramite il sito dell’Agenzia delle entrate o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale non viene effettuato il controllo formale su oneri detraibili e deducibili indicati nella dichiarazione precompilata e forniti dai soggetti terzi (quali ad esempio interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali);
  • l’articolo 5, comma 2, D.Lgs. 175/2014 nella sua nuova formulazione prevede invece che nel caso di presentazione, direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, della dichiarazione precompilata con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri, comunicati all’Agenzia delle entrate, che non sono stati modificati. Con riferimento agli oneri forniti dai soggetti terzi che invece risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, saranno effettuati i controlli documentali relativamente ai soli documenti che hanno determinato la modifica;
  • l’articolo 5, comma 3, D.Lgs. 175/2014 prevede che nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con o senza modifiche, effettuata mediante CAF o professionista abilitato, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata. Il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni è effettuato nei confronti del contribuente.