27 Marzo 2018

Prorogata anche nel 2018 la possibilità di rivalutare terreni e quote

di EVOLUTION
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Anche nel 2018 sarà possibile procedere alla rivalutazione del valore delle partecipazioni sociali (non quotate) e dei terreni detenuti non in regime d’impresa, dalle persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in EVOLUTION, nella sezione “Misure agevolative”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza la possibilità di rivalutare il valore dei terreni e delle partecipazioni sociali (non quotate), facoltà prorogata dalla Legge di bilancio 2018.

Con gli articoli 5 e 7 della L. 448/2001 è stata introdotta la possibilità di procedere alla rivalutazione del valore delle partecipazioni sociali (non quotate) e dei terreni detenuti non in regime d’impresa, dalle persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali. La rivalutazione serve per incrementare il costo fiscalmente riconosciuto dei suddetti beni.

Tale facoltà, che non rappresenta una norma a sistema, è stata riproposta svariate volte, da ultimo con i commi 997 e 998 dell’articolo 1 della Legge 205/2017 (legge di Stabilità 2018), con cui sono stati nuovamente riattivati i termini per procedere.

Sintetizzando la previsione:

  • sono rivalutabili i terreni e le partecipazioni detenuti a una determinata data (da ultimo il 1° gennaio 2018);
  • la rivalutazione deve essere perfezionata con il versamento in unica soluzione (o della prima rata) della imposta sostitutiva entro una data stabilita (da ultimo il 30 giugno 2018);
  • le imposte, sostitutive dell’ordinaria Irpef, possono essere rateizzate fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente;
  • la redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati sempre entro una data prestabilita (da ultimo il 30 giugno 2018), pena la mancata maturazione degli effetti della rivalutazione.

Il valore rideterminato può essere utilizzato solo per la determinazione dei redditi diversi. Sul punto, infatti l’Agenzia delle Entrate ha affermato che “Il valore “rideterminato” non può, invece, essere utilizzato ai fini della determinazione di redditi di capitale.

È il caso, ad esempio, dei proventi percepiti per effetto del rimborso di partecipazioni o di altri investimenti aventi natura partecipativa, a seguito di recesso o esclusione del socio o della liquidazione della società (articolo 44, comma 3, del Tuir), in quanto le lettere c) e c-bis) dell’articolo 67, a differenza della successiva lettera c-ter), non comprendono tra i presupposti di realizzo delle plusvalenze anche il rimborso di partecipazioni (circolare AdE 12/E/2002).

Al contrario, esso è utilizzabile in sede di recesso atipico del socio e cioè quando lo stesso esce dalla compagine sociale a seguito di acquisto proporzionale da parte degli altri soci, poiché come precisato nel passato, tale forma di cessione non è riconducibile tra i redditi di capitale ma tra quelli diversi (cfr. circolare AdE 26/E/2004).

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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