18 Febbraio 2021

Proroga moratoria mutui fino al 30 giugno 2021 alla luce dei recenti chiarimenti dell’E.B.A.

di Giuseppe Rodighiero
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Tra le prime misure adottate a marzo dello scorso anno a livello nazionale per mitigare il rischio di liquidità conseguente agli interventi emergenziali per fronteggiare l’epidemia da Covid-19 vi sono state quelle previste dal Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020), le quali hanno consentito alle Pmi, ai lavoratori autonomi e ai professionisti, con esposizioni debitorie “in bonis” verso il sistema bancario e che hanno subito in via temporanea carenze di liquidità, di poter beneficiare della sospensione del pagamento dei rimborsi rateali degli affidamenti in essere nonché della sospensione della revoca delle aperture di credito in conto corrente e dello smobilizzo crediti, come pure di poter usufruire della proroga della scadenza dei prestiti non rateali.

Dapprima con il Decreto agosto (cfr. articolo 65 D.L. 104/2020) e successivamente con la Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 248, L. 178/2020), la moratoria ex lege ha subito due proroghe visto soprattutto l’aggravarsi delle circostanze eccezionali.

Per le stesse ragioni, a fronte della seconda ondata pandemica, l’E.B.A. (European Banking Authority) ha riattivato la possibilità per le banche di non classificare automaticamente gli affidamenti “in bonis oggetto di moratoria ex lege, al verificarsi di determinati presupposti, come crediti in “default (si legga, sul punto, il precedente contributo “Default: le nuove regole applicate dalle banche dal 1° gennaio 2021”) nonché come misure di moratoria concesse ad imprese in difficoltà finanziaria, quindi come esposizioni “bonis con concessione” (rectiusforbearance measures”), con conseguenti maggiori rettifiche su crediti nel conto economico delle banche affidanti, quindi con potenziali conseguenze negative sull’erogazione del credito da parte del sistema bancario stesso.

Ma è opportuno evidenziare che l’impresa e il lavoratore autonomo devono tenere di buon conto l’impatto finanziario di una sospensione, alla quale giocoforza consegue un incremento dell’ammontare delle rate da pagare una volta terminato il periodo di moratoria. Mentre la possibilità di “anestetizzare” le revoche degli affidamenti può risultare determinante in questo periodo, soprattutto quando ad essere interessata è un’impresa seriamente danneggiata dall’emergenza sanitaria da Covid-19, che quindi ha bisogno di sostegno finanziario.

Un sostegno finanziario che, nello specifico, il Decreto Cura Italia all’articolo 56, comma 2 traduce anzitutto in limitazioni al diritto di revoca da parte della banca dei fidi di cassa a revoca e dei fidi per smobilizzo dei crediti a revoca, originariamente fino al 30 settembre 2020, poi fino al 31 gennaio 2021 secondo quanto disposto dall’articolo 65, comma 1, D.L. 104/2020 (fino al 31 marzo 2021 per le imprese operanti nel settore turistico, ai sensi dell’articolo 77 D.L. 104/2020) ed infine fino al 30 giugno 2021 grazie all’articolo 1, comma 248 della Legge di Bilancio 2021.

Altra misura di sostegno finanziario disciplinata dall’articolo 56, comma 2, lettera b) del decreto in commento consiste nella proroga della scadenza fino al 30 giugno 2021 (rispetto alla precedente scadenza del 31 gennaio e 31 marzo per le imprese turistiche, ai sensi del Decreto “Agosto”) dei fidi di cassa a scadenza, degli anticipi su effetti, dei finanziamenti all’import/export, dei finanziamenti bullet con scadenza prima della medesima data.

Altresì, con la lettera c) del medesimo comma 2 si è introdotta la possibilità per il debitore di chiedere all’ente affidante la sospensione del pagamento in linea capitale e interessi (oppure, su richiesta del debitore, soltanto per la quota capitale) delle rate dei finanziamenti (anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie) e dei canoni di leasing fino al 30 giugno 2021 (scadenza anch’essa conseguente alla proroga operata dalla Legge di Bilancio 2021).

Dette proroghe, tanto quella prevista dal Decreto Agosto, quanto quella contenuta nella Legge di Bilancio menzionata, operano “automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria” che doveva essere comunicata all’ente affidante entro lo scorso 31 gennaio 2021, in luogo del precedente 30 settembre 2020 previsto dall’articolo 65, comma 2, D.L. 104/2020. Per le sole imprese operanti nel settore turistico, invece, vi è ancora tempo, in quanto per esse il termine previsto è quello del 31 marzo 2021 (cfr. articolo 1, comma 249, L. 178/2020).

Infine, risulta opportuno ricordare che con le predette sospensioni la misura degli interessi applicati non può essere incrementata dalla banca, in ragione del fatto che la moratoria in commento deve essere concessa “secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti” (cfr. articolo 56, comma 2, lettera c), D.L. 18/2020).

Chiaramente, le parti sono costituite dalla banca affidante e dalle microimprese e piccole e medie imprese così come definite dall’articolo 2 dell’allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE, che abbiano autocertificato dinnanzi all’ente affidante la propria temporanea carenza di liquidità conseguente alla diffusione dell’epidemia da “Covid-19” e che, alla data del 17 marzo 2020 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto “Cura Italia”), non siano classificate da parte della banca affidante tra i crediti deteriorati (cfr. articolo 56, comma 4, D.L. 18/2020).

Tra i beneficiari delle misure ex articolo 56 D.L. 18/2020 vi rientrano anche i lavoratori autonomi titolari di partita Iva, così come chiarito anche dal Mef nel proprio sito internet ufficiale.

Gli orientamenti dell’E.B.A.

Ai fini segnaletici, la banca affidante deve tenere in considerazione che l’E.B.A., nell’aggiornare lo scorso 2 dicembre le “Linee guida sulle moratorie legislative e non legislative sui rimborsi dei prestiti applicate alla luce della crisi da Covid-19” (EBA/GL/2020/02) che sono state pubblicate il 2 aprile 2020 e sono state oggetto di un primo aggiornamento in data 25 giugno 2020, ha esteso al 31 marzo 2021 dette linee guida la cui applicazione scadeva il 30 settembre, consentendo di conseguenza alle banche affidanti di continuare a non considerare le sospensioni dei pagamenti ex articolo 65 del Decreto Cura Italia come moratorie individuali alle quali applicare le nuove regole sul “Default” in vigore dal 1° gennaio 2021, nonché permettendo di non classificare le stesse come “forbearance measures”, secondo la definizione fornita dall’E.B.A. (Cfr. European Banking Authority, “EBA Final draft Implementing Technical Standards”, 27 luglio 2014).

Nello specifico, nel primo caso si fa riferimento al fatto che con dette Linee guida si è permesso alle banche di concedere sospensioni dei pagamenti ai clienti evitando eventuali casi di classificazione automatica come crediti in “default”.

Nel secondo caso, d’altra parte, si intende che le misure di moratoria ex lege concesse a imprese “in bonis” in difficoltà finanziaria a causa dell’emergenza sanitaria in corso non devono essere classificate dalle banche tra le esposizioni “con concessione”, rectius Performing forborne” (attributo non segnalato in Centrale dei Rischi ma utile ai fini del monitoraggio da parte della banca). Diversamente, il debitore solo dopo 24 mesi dalla concessione in questione, in assenza di morosità e senza ulteriori misure di concessione accordate, potrebbe uscire dal periodo di monitoraggio della banca di 24 mesi, durante il quale egli deve essere regolare nei pagamenti per poter non rientrare più tra le esposizioni con l’attributo “Forborne nel banking book, dunque tra quelle esposizioni rispetto alle quali la banca, in ragione di quanto prevede il principio contabile Ifrs 9 per i crediti classificati nel c.d. “stage 2”, deve effettuare un maggiore accantonamento a copertura delle perdite attese.

Però, tra le condizioni per non esserci l’attributo “Forborne” e per poter beneficiare della flessibilità nell’applicazione delle regole in materia di “default” da parte delle banche, oltre al fatto che la moratoria deve essere concessa entro il 31 marzo 2021, essa non deve superare i 9 mesi di concessione (cfr. capitolo 4, paragrafo 10-bis, “Guidelines on legislative and non-legislative moratoria on loan payments applied in the light of the covid-19 crisis”) e la banca affidante deve poter dimostrare di avere un solido processo per effettuare una “valutazione della potenziale improbabilità di pagamento del debitore soggetto a una moratoria legislativa o non legislativa (cfr. ABI, Circolare del 4 dicembre 2020 prot. UCR/002533).

Il limite dei 9 mesi, però, si applica solo alle moratorie concesse dopo il 30 settembre 2020. Quindi, come indicato in un esempio riportato nelle Linee guida citate, se una moratoria è stata concessa il 1° maggio 2020 (quindi prima del 30 settembre 2020) fino al 31 maggio 2021 (13 mesi), il trattamento di favore dell’E.B.A. si applica a tutto il periodo.

A tal proposito, l’E.B.A., nell’aggiornare il 29 gennaio 2021 il proprio rapporto sull’implementazione del quadro regolamentare in tempo di Covid-19 (E.B.A. Report on the implementation of selected covid-19 policies, EBA/REP/2021/02), ha ulteriormente chiarito nella nuova F.A.Q. numero 27 che, qualora ci fosse stata una sospensione dei pagamenti accordata prima del 30 settembre 2020 per un periodo inferiore a 9 mesi, per esempio tra il 1° maggio ed il 31 ottobre (6 mesi), il trattamento di favore previsto dall’E.B.A. può essere richiesto in occasione di un’ulteriore moratoria ma solo per ulteriori 3 mesi. In tal caso, quindi, se viene accordata dalla banca una seconda moratoria sul predetto affidamento dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, “qualsiasi sospensione dei pagamenti prevista dal 1° aprile 2021 in poi è trattata come una misura di moratoria individuale (e si applicano pertanto le regole generali in materia di definizione di default, forbearance e ristrutturazione onerosa)” (cfr. ABI, Circolare del 1° febbraio 2021 prot. UCR/USD/00158).

Infine, sempre in tema di 9 mesi, lo stesso rapporto dell’E.B.A., in risposta alla F.A.Q. numero 28, chiarisce che il conteggio degli stessi deve tenere conto dei giorni di arretrato di pagamento. L’esempio che la F.A.Q. in questione riporta vede una moratoria di un affidamento, con un arretrato di 30 giorni, concessa dal 1° gennaio e per 9 mesi. La conformità ai requisiti richiesti dall’E.B.A. in tal caso prevede che il pagamento non sia posticipato oltre il 31 agosto 2021.