11 Febbraio 2022

Proroga della trasmissione dei dati al sistema TS per gli anni 2021 e 2022

di Clara PolletSimone Dimitri
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È stata disposta la proroga della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema Tessera sanitaria (Sistema TS).

Il Sistema TS è il sistema informativo realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall’articolo 50 D.L. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla L. 326/2003 e dal D.P.C.M. 26.03.2008.

I dati da trasmettere al Sistema TS riguardano: le ricevute di pagamento, gli scontrini fiscali e gli eventuali rimborsi relativi alle spese sanitarie e veterinarie sostenute da ciascun assistito.

I dati raccolti sono utilizzati dall’Agenzia delle entrate ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi.

Secondo il precedente calendario, la trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, doveva essere effettuata:

  • entro l’8 febbraio 2021, per le spese sostenute nell’anno 2020;
  • entro il 30 settembre 2021, per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2021;
  • entro il 31 gennaio 2022, per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2021;
  • entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1 ° gennaio 2022.

Il sistema TS mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati consolidati relativi alle spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta precedente e ai relativi rimborsi effettuati nell’anno precedente a partire dal 9 marzo di ciascun anno successivo al periodo d’imposta di riferimento (provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 115304 del 06.05.2019).

Con riferimento alle spese del secondo semestre 2021 è stata rilevata, a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria, la difficoltà nel rispettare la scadenza prevista per la trasmissione dei dati al Sistema TS.

Considerato che la mancata trasmissione dei dati avrebbe inciso negativamente sulla completezza delle informazioni da riportare nella dichiarazione dei redditi precompilata, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stata prevista la proroga di 8 giorni della scadenza del 31 gennaio 2022 per la trasmissione al Sistema TS delle spese sanitarie relative al secondo semestre del 2021, senza impatti sul calendario della campagna dichiarativa 2022 (provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, prot. 28825 del 28.01.2022).

Conseguentemente, al fine di non alterare il sistema di tutela della privacy approvato, slitta anche la data entro la quale i contribuenti potranno comunicare la propria opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie sostenute nell’anno 2021 per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.

Con il provvedimento 28825/2022 sono previste delle deroghe ai termini individuati dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 115304 del 06.05.2019, per consentire agli assistiti di esercitare la propria opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie per l’elaborazione della dichiarazione precompilata 2022.

In particolare, l’opposizione può essere esercitata fino all’8 febbraio 2022 (anziché fino al 31 gennaio), con riferimento ai dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa, mediante apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, e dal 16 febbraio 2022 al 15 marzo 2022 (anziché dal 9 febbraio all’8 marzo), in relazione ad ogni singola voce di spesa, accedendo direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria.

Infine, viene spostato dal 9 marzo 2022 al 16 marzo 2022, il termine a partire dal quale il Sistema TS mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati delle spese sanitarie 2021 e dei relativi rimborsi.

Il Decreto della Ragioneria Generale dello Stato del 2 febbraio 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 32 dell’8 febbraio 2022, ufficializza il rinvio del termine per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie riferite al secondo semestre 2021 al Sistema Tessera Sanitaria dal 31 gennaio all’8 febbraio 2022.

Tale proroga si intende riferita alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie da parte di tutti i soggetti tenuti a tale adempimento in base alla normativa vigente.

Il D.M. 02.02.2022 riscrive l’articolo 7, primo comma, D.M. 19.10.2020, concernente la trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie che è pertanto effettuata secondo il rivisto calendario:

  • entro l’8 febbraio 2021, per le spese sostenute nell’anno 2020;
  • entro il 30 settembre 2021, per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2021;
  • entro l’8 febbraio 2022, per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2021;
  • entro il 30 settembre 2022, per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2022;
  • entro il 31 gennaio 2023, per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2022;
  • entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1 ° gennaio 2023.

Sono interessati alla proroga anche gli ulteriori soggetti inseriti, dal D.M. 16.07.2021, nell’elenco degli obbligati ad inviare i dati delle spese sanitarie (diverse da quelle già previste dall’articolo 3, comma 3, D.Lgs. 175/2014) al sistema TS a partire dall’anno 2021, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate. Tali soggetti potevano in fase di prima applicazione inviare le informazioni richieste, in via transitoria, con un unico resoconto annuale entro fine gennaio 2022.

Si tratta degli iscritti ai seguenti elenchi speciali ad esaurimento, istituiti con il decreto del Ministro della salute 09.08.2019, per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria:

  • tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
  • tecnico audiometrista;
  • tecnico audioprotesista;
  • tecnico ortopedico;
  • dietista;
  • tecnico di neurofisiopatologia;
  • tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
  • igienista dentale;
  • fisioterapista;
  • logopedista;
  • podologo;
  • ortottista e assistente di oftalmologia;
  • terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
  • tecnico della riabilitazione psichiatrica;
  • terapista occupazionale;
  • educatore professionale;
  • tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
  • massofisioterapisti il cui titolo è stato conseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403.

Resta fermo che in caso di errata trasmissione dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie per ottenere i benefici di cui all’articolo 3, comma 5-bis, secondo periodo, D.Lgs. 175/2014 (ossia mancata applicazione della sanzione di 100 euro per ogni comunicazione omessa, tardiva o errata di dati) la trasmissione dei dati corretti va effettuata, per le spese sanitarie e veterinarie, entro i cinque giorni successivi alla scadenza di invio.

Per la trasmissione delle eventuali correzioni ai dati delle spese effettuata nell’anno 2021 e trasmessi al Sistema TS, il termine è fissato al 15 febbraio 2022.

L’invio dei dati di spesa veterinaria dell’anno 2021, da parte dei soggetti obbligati, è effettuato entro il 16 marzo 2022 (articolo 16-bis, comma 4, D.L. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 157/2019).

Si ricorda che, per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si fa riferimento alla data di pagamento, a prescindere dalla data del documento fiscale.

I soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema TS possono comunicare, con apposita funzionalità messa a disposizione sul portale www.sistemats.it, la volontà di adempiere agli obblighi di comunicazione dei corrispettivi giornalieri (di cui all’articolo 2 D.Lgs. 127/2015) mediante trasmissione al sistema TS fino al 31 dicembre 2022.

A decorrere al 1° gennaio 2023, tali soggetti trasmettono obbligatoriamente al sistema TS i dati dei corrispettivi giornalieri entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, come disposto dal comma 2, articolo 6, D.M. 19.10.2020 come modificato dal D.M. 02.02.2022.