11 Giugno 2024

Possibile approvare il DUP e il bilancio di previsione nella medesima seduta di consiglio

di Manuela Sodini
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La scheda di FISCOPRATICO

Nel corso di ciascun esercizio, gli enti locali avviano il ciclo della programmazione relativo al triennio successivo, approvando il DUP, l’eventuale nota di aggiornamento al DUP, il bilancio di previsione e il PEG; chiude, infine, il ciclo di programmazione, il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione).

Il DUP (Documento unico di programmazione) e il Bilancio di previsione sono due documenti di programmazione, sui quali l’organo di revisione è chiamato a rilasciare il proprio parere.

In ordine alla loro tempistica di approvazione, recentemente si è espresso il Consiglio di Stato (sentenza n. 4426/2024) che, riformando la sentenza n. 256/2023 del Tar Puglia (Sezione Prima), ha ammesso la possibilità di approvazione dei due documenti di programmazione nella medesima seduta di Consiglio.

È opportuno premettere che le disposizioni normative non definiscono in modo puntuale il procedimento di approvazione del DUP; infatti, l’articolo 170, Tuel, stabilisce soltanto che il DUP costituisce atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione e, per quanto concerne la tempistica, prevede soltanto che la Giunta presenta il DUP al Consiglio entro il 31 luglio per le conseguenti deliberazioni e che la Giunta presenta al Consiglio entro il 15 novembre la nota di aggiornamento del DUP.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza sopra richiamata, osserva che dalle disposizioni del TUEL non è possibile trarre la conseguenza per la quale il DUP deve essere approvato in una seduta consiliare separata, rispetto a quella dedicata all’approvazione del bilancio. La sequenza logica e cronologica tra i due atti non significa che occorra assicurare una certa distanza temporale tra le rispettive sedute consiliari per l’approvazione.

Questo che afferma il Consiglio di Stato lo si ricava, indirettamente, dall’articolo 174, comma 1, Tuel, il quale – stabilendo che «[l]o schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità» – consente la congiunta presentazione al Consiglio dei due atti per la loro approvazione, anche nella medesima seduta.

Anche il riferimento contenuto nell’articolo 170, comma 1, Tuel (afferente al dovere della Giunta di presentare al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, il Documento unico di programmazione “per le conseguenti deliberazioni”) non implica – in assenza di indicazioni normative di segno diverso – né la decadenza dal potere di presentare (eventualmente in ritardo) il DUP e lo schema di bilancio né la decadenza dal potere di approvazione da parte del Consiglio.

Pertanto, è possibile approvare, nella medesima seduta, sia il DUP che il Bilancio di previsione, ma, evidenzia il Consiglio di Stato, devono essere rispettati i termini minimi che debbono intercorrere tra l’avviso di convocazione della seduta del Consiglio comunale e la data fissata per la riunione, garantendo che, fin dalla comunicazione dell’avviso di convocazione, siano messi a disposizione tutti gli atti (e gli allegati pertinenti), ai fini dell’esame dei punti all’ordine del giorno. Il rispetto di tali termini integra quello spatium deliberandi indispensabile per studiare gli atti e consentire la presentazione di emendamenti e proposte.

Alla luce delle indicazioni fornite dal Consiglio di Stato, può essere opportuno che gli enti locali procedano all’aggiornamento dei propri regolamenti di contabilità, andando a disciplinare quegli aspetti del procedimento di approvazione del DUP non puntualmente definiti dalle disposizioni normative e dai principi contabili.