17 Giugno 2024

Il revisore legale attesterà la conformità del report di sostenibilità

di Fabio LanduzziGian Luca Ancarani
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La bozza di Decreto delegato di recepimento della Direttiva 2022/2464/UECorporate Sustainability Reporting Directive” (CSRD), che dovrebbe completare l’iter approvativo entro il prossimo mese di luglio, all’articolo 8, disciplina l’”attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità”.

La CSRD prevede, infatti, che la rendicontazione di sostenibilità predisposta dalle imprese sia oggetto di una attestazione di conformità, la quale deve essere curata da parte di un soggetto all’uopo preposto. Ebbene, la norma (nella versione proposta nella bozza di Decreto) prevede, al riguardo, che le imprese possono incaricare un revisore legale o una società di revisione, e che tale soggetto potrà essere lo stesso revisore incaricato della revisione legale della società, come pure potrà trattarsi di un soggetto diverso, a condizione che sia iscritto nel registro dei revisori legali e abbia, inoltre, conseguito l’abilitazione, anche allo svolgimento dell’incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità.

Nello specifico, l’articolo 8, della bozza di Decreto, prescrive che la figura del revisore di sostenibilità corrisponda a un soggetto abilitato ai sensi del D.Lgs. 39/2010, anche all’attività di attestazione della conformità del reporting di sostenibilità, il quale riceve un apposito incarico disgiunto da quello di revisione legale della società stessa, al quale corrispondono profili diversi di responsabilità. La bozza di Decreto introduce, nel D.Lgs. 39/2010, un nuovo articolo 14-bis, intitolato proprio “Relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità”, ai sensi del quale il revisore di sostenibilità è chiamato a esprimere nella relazione le proprie conclusioni circa la conformità della rendicontazione predisposta dalle società, rispetto alle prescrizioni delle disposizioni di riferimento, così come indicate al comma 1, dell’articolo 14-bis, D.Lgs. 39/2010. Si è detto che il revisore di sostenibilità può corrispondere (o meno) all’incaricato della revisione legale della società; ebbene, viene ulteriormente specificato che una società di revisione può acquisire l’incarico di revisore di sostenibilità, ma a condizione che la relazione di cui all’articolo 14-bis sia firmata da un revisore della rendicontazione di sostenibilità.

È, tuttavia, prevista una disciplina transitoria per evitare delle discontinuità nei servizi di attestazione di conformità per le società che rientrano nel primo periodo di applicazione della CSRD; la bozza di Decreto di recepimento prevede, infatti, che, per queste società, gli incarichi di attestazione di conformità della precedente “dichiarazione non finanziaria”, già conferiti a norma dell’articolo 3, comma 10, D.Lgs. 254/2016, mantengano la loro validità fino alla scadenza concordata, ferma restando la facoltà di risolvere anticipatamente l’incarico.

L’attestazione di conformità dovrà essere redatta secondo dei principi di attestazione che verranno adottati dalla Commissione Europea entro il prossimo 1.10.2026. Nel frattempo, la bozza di Decreto di recepimento prevede che tali principi di assurance vengano elaborati a livello nazionale con la collaborazione delle autorità, delle associazioni di settore e degli ordini professionali e adottati dal MEF, sentita la Consob, sulla base delle medesime convenzioni già in essere per l’elaborazione dei principi di revisione legale. Fino all’adozione di tali principi nazionali, qualora si rendesse necessario e urgente, la Consob potrà indicare con un proprio regolamento i principi di attestazione da utilizzare e, quindi, disciplinare le modalità di svolgimento dell’incarico.

L’attuale bozza del Decreto non recepisce, invece, l’opzione, prevista dalla CSRD, che consentirebbe, anche ai prestatori indipendenti di servizi di attestazione, di fornire il servizio di assurance in questione. Tuttavia, nelle disposizioni transitorie si dà riscontro del fatto che Consob e MEF possono realizzare uno studio congiunto, entro tre anni dall’entrata in vigore del Decreto, per verificare la dimensione del fenomeno e l’effettiva capacità del mercato di assorbire l’aumento dei soggetti obbligati alla attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità e, nel contempo, verificare costi e benefici che potrebbero derivare dall’eventuale introduzione della figura dei prestatori indipendenti di servizi di attestazione. Lo studio dovrà tenere conto anche delle esperienze maturate negli altri Stati della UE.

Il punto che ha destato qualche perplessità (e anche un qualche disappunto fra alcuni professionisti) è quello che riguarda la qualificazione del “revisore della sostenibilità”, o per meglio dire il percorso che il Decreto va a regolamentare, affinché il revisore legale possa abilitarsi al rilascio delle attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità. A regime, si prevede, infatti, dapprima, un tirocinio di almeno 8 mesi che sarebbe volto a “acquisire le relative capacità teoriche e pratiche”. Il tirocinio andrebbe svolto presso un revisore legale o una società di revisione legale “che siano titolari di attestazioni della conformità della relazione di sostenibilità”.

Poi, una volta concluso il periodo di tirocinio, il revisore deve sostenere un esame mediante una prova scritta su specifiche materie, in tema appunto di reporting di sostenibilità. Peraltro, si tratta di materie che saranno anche oggetto a regime di una prova orale prevista per l’iscrizione al Registro dei revisori, o di una prova orale separata per abilitarsi in futuro quale soggetto idoneo al rilascio della attestazione di conformità.

Infine, in modo sistematico, i revisori abilitati dovranno acquisire ogni anno almeno 25 crediti formativi, di cui almeno 10 caratterizzanti proprio le materie della sostenibilità.

Tuttavia, le disposizioni transitorie contenute nell’articolo 19, della bozza di Decreto, prevedono che, fino al prossimo 31.12.2026 gli iscritti al Registro della revisione legale alla data del 1° gennaio di tale anno siano considerati abilitati e possano rilasciare le attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità, purché abbiano maturato almeno 5 crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità e abbiano presentato istanza al MEF.

Come detto, sono state sollevate alcune mozioni critiche sui temi della abilitazione; una, obiettivamente, è di carattere oggettivo. Ossia, ci si chiede, relativamente al previsto tirocinio, come potrà essere in concreto svolto, nella prima fase storica di avvio, posto che la norma stessa prescrive che questo vada maturato proprio presso un soggetto già abilitato alla revisione della sostenibilità. C’è perciò un possibile rischio di collo di bottiglia, che va, tuttavia, verificato nel concreto, una volta che sarà più chiaro comprendere l’estensione del fenomeno e dei soggetti abilitati già nella prima tornata; informazioni che è plausibile che potranno emergere da quello studio a cui il Decreto chiama congiuntamente il MEF e Consob.