26 Marzo 2019

Patent box: marchi detassati fino al 30 giugno 2021

di Davide Albonico
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Con il principio di diritto n. 11 del 22 marzo 2019, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Grandi Contribuenti, è intervenuta a chiarimento della disciplina del c.d. Patent box, con particolare riferimento ai marchi commerciali.

In particolare, l’amministrazione finanziaria ha posto la propria attenzione sull’esercizio dell’opzione per i marchi nel periodo di “grandfathering”, ovvero il limite temporale massimo stabilito dall’Ocse entro cui far cessare i benefici concessi dai regimi non conformi al nexus approach.

Per una corretta ricostruzione della fattispecie, giova ricordare come, con l’articolo 56 D.L. 50/2017, l’Italia sia intervenuta in senso restrittivo sul regime agevolato e si sia allineata alle prescrizioni OCSE, eliminando definitivamente dai beni immateriali agevolabili i marchi d’impresa.

Per effetto dell’eliminazione dei marchi d’impresa dal regime del Patent Box, si è resa necessaria l’emanazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28.11.2017 che ha introdotto alcune modifiche al D.M. 30.07.2015, norma originaria del Patent box

Come anche segnalato dalla Relazione illustrativa al decreto, l’intervento si è reso necessario al fine di allineare la disciplina italiana alle linee guida OCSE contenute nel documento Action Plan 5 del progetto Beps (Base erosion and profit shifting), avente ad oggetto disposizioni in materia di regimi preferenziali di tassazione delle proprietà intellettuali, che:

  • impedisce nuove ammissioni in regimi di Patent box difformi da quelli indicati nella stessa dopo la data del 30 giugno 2016;
  • consente ai contribuenti già ammessi a regimi non conformi entro il 30 giugno 2016 di beneficiare dei regimi esistenti per un periodo massimo di 5 anni (ovvero fino al 30 giugno 2021).

Dato anche l’enorme successo in termini di adesioni sui marchi commerciali ai fini del Patent box, era quantomeno opportuna una presa di posizione ed un chiarimento ufficiale da parte dell’Amministrazione finanziaria. In particolare erano sorti numerosi dubbi sulla possibilità di accedere al regime Patent box successivamente alla data del 31 dicembre 2016.

L’Italia, nel recepire le indicazioni sovranazionali, ha inserito una specifica clausola di salvaguardia ritenendo comunque valide le istanze presentate per i primi due periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2014 (2015 e 2016).

Pertanto non è possibile richiedere l’accesso al regime agevolato per i marchi a partire dal 1° gennaio 2017, mentre le istanze presentate fino al 31 dicembre del 2016 restano, invece, efficaci per cinque anni e comunque non oltre il 30 giugno 2021, senza possibilità di poter essere rinnovate alla scadenza.

A conferma della correttezza dell’operato del legislatore italiano, nonostante non si fosse completamente allineato alle regole OCSE, è intervenuta anche l’Agenzia delle entrate che, con la circolare 11/E/2016, aveva ribadito che l’interpretazione delle norme italiane in tema di Patent box dovessero far riferimento ai principi Ocse, “sempreché la normativa italiana non preveda diversamente”.

Per quanto attiene al caso di specie, l’Agenzia riferisce come in data 31 dicembre 2018 sia pervenuta un’istanza di ruling obbligatorio relativa anche ad un marchio d’impresa, la cui opzione telematica era stata esercitata nel corso dell’anno 2015.

Pur non essendo più inclusi nel perimetro oggettivo di applicazione del regime agevolato, i marchi d’impresa possono comunque essere agevolati entro il 30 giugno 2021 poiché l’opzione è stata effettuata nell’anno 2015, ovvero nel periodo di “salvaguardia”.

Giova difatti ricordare che, in caso di presentazione di ruling obbligatorio, l’opzione produce efficacia a seguito della presentazione dell’istanza di ruling e, quindi, il quinquennio inizia a decorrere a partire da tale data.

Ebbene, nel caso di specie, la presentazione dell’istanza di ruling determina l’efficacia dell’opzione e fa decorrere l’intero quinquennio dall’anno 2018 per tutti i beni agevolabili, eccezion fatta per i marchi, per i quali la finestra temporale prevista dall’articolo 13, comma 1, D.M. 28.11.2017 consente al contribuente di beneficiare del regime agevolativo entro e non oltre il termine ultimo del 30 giugno 2021.

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