18 Marzo 2016

Organizzazione di corsi di formazione in altri Stati membri

di Marco Peirolo
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Nell’ambito delle istanze di CBR (Cross Border Ruling) disponibili sul sito Internet della Commissione europea assume interesse il caso riguardante un ente di formazione svedese che intende organizzare corsi di formazione nel Regno Unito e in Portogallo per il personale docente e non di scuole di tutta Europa, con una durata massima di sei giorni.

L’ente di formazione acquista da terzi i servizi di alloggio, ristorazione e trasporto locale per poi addebitarli alle scuole partecipanti, alle quali viene fatturato un “full package” che comprende anche il materiale didattico.

Le scuole partecipanti ricevono un finanziamento per pagare i corsi e si fanno carico di coprire la differenza del costo nel caso in cui la somma erogata non sia sufficiente.

Nel parere congiunto rilasciato dalle Autorità fiscali dei Paesi membri coinvolti (Svezia, Regno Unito e Portogallo) sul trattamento IVA dei suddetti corsi di formazione è stato precisato che i corsi rivolti agli insegnanti delle scuole hanno inequivocabilmente natura didattica e che la loro territorialità deve essere individuata in funzione del criterio previsto dagli artt. 53 e 54, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE, in basi ai quali:

  • nei rapporti “B2B”, “il luogo delle prestazioni di servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, e servizi accessori connessi con l’accesso prestati a un soggetto passivo è il luogo in cui tali manifestazioni si svolgono effettivamente”;
  • nei rapporti “B2C”, “il luogo delle prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, ivi compresi i servizi prestati dall’organizzatore di tali attività, nonché i servizi accessori prestati a una persona che non è soggetto passivo è il luogo in cui tali attività si svolgono effettivamente”.

In pratica, a prescindere dalla circostanza che la scuola partecipante sia un “soggetto IVA” o un “non soggetto IVA”, la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall’ente svedese si considera come prestazione per l’accesso ad un evento di natura didattica soggetta ad imposta nel Regno Unito e in Portogallo, cioè nei luoghi di svolgimento dei corsi.

La fornitura di libri e, più in generale, del materiale didattico si considera accessoria alla prestazione di accesso all’evento, con la conseguenza che anch’essa assume rilevanza territoriale nel Regno Unito e in Portogallo.

Per quanto riguarda i corsi di formazione svolti in Portogallo, potrebbe essere possibile beneficiare dell’esenzione da IVA prevista dall’art. 9, par. 14, della Legge IVA portoghese, che esonera dal pagamento dell’imposta le forniture di servizi e di beni relativi a congressi, conferenze, seminari, corsi o altri eventi simili aventi natura scientifica o educativa effettuate da organismi non aventi finalità lucrative. Le condizioni per beneficiare dell’esenzione corrispondono, infatti, a quelle indicate dall’art. 133, comma 1, della Direttiva n. 2006/112/CE.

Infine, nel parere viene evidenziato che, per i servizi di alloggio, ristorazione e trasporto locale, è possibile applicare il regime speciale delle agenzie di viaggio tenuto conto che gli stessi sono acquistati da terzi per essere addebitati alle scuole partecipanti. In questa ipotesi, il relativo addebito si considera territorialmente rilevante in Svezia, cioè nel Paese di stabilimento dell’organismo di formazione, in applicazione della regola prevista dall’art. 307 della Direttiva n. 2006/112/CE.

In proposito, è dato osservare che, nella sentenza Madgett e Baldwin (cause riunite C-308/96 e C-94/97 del 22 ottobre 1998), la Corte di giustizia ha ritenuto che le ragioni sottese al regime particolare applicabile alle agenzie di viaggi sono valide anche nell’ipotesi in cui l’operatore economico non sia un’agenzia di viaggi o un tour operator, ma effettui operazioni identiche nell’ambito di un’altra attività. Infatti, un’interpretazione che limiti l’applicabilità degli artt. 306 e ss. della Direttiva n. 2006/112/CE ai soli operatori economici quali le agenzie di viaggi o gli organizzatori di giri turistici, nel senso generalmente attribuito a tali termini, avrebbe per effetto di far rientrare prestazioni identiche nell’ambito di disposizioni diverse secondo la qualifica formale dell’operatore economico.

A conferma di questa posizione occorre segnalare anche la sentenza ISt internationale Sprach- und Studienreisen (causa C-200/04 del 13ottobre 2005), sulla possibilità di applicare, alle vacanze studio all’estero, il regime IVA previsto per le agenzie di viaggio e turismo (https://www.ecnews.it/fisco-lavoro/regime-speciale-iva-viaggi-studio-estero).