16 Aprile 2015

Nuove regole al banco di prova nel modello TR del 1° trimestre 2015

di Luca Caramaschi
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Scade a fine aprile il termine di presentazione del modello da utilizzare per le richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA maturato nel primo trimestre del 2015. E’ quindi con il Provvedimento direttoriale del 20 marzo 2015 che l’Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello TR con le relative istruzioni per tenere conto delle rilevanti novità introdotte verso la fine del 2014 sia con il Decreto Semplificazioni che con la Legge di Stabilità 2015.  In particolare si tratta:

  • della previsione contenuta nell’art.13 del D.lgs. n. 175/2014 (decreto Semplificazioni fiscali) che, rimodulando il contenuto dell’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 introduce nuove regole in tema di rimborsi IVA sia annuali che trimestrali;
  • della disposizione contenuta nell’art.1 comma 629 lettera b) della legge n. 190/2014 (Stabilità 2015) che introduce un nuovo art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972 al fine di prevedere un particolare meccanismo di debenza dell’imposta che prende il nome di “split payment” e che pone gli obblighi di versamento in caso al cessionario o committente.

Prima di vedere in che misura tali novità vanno ad impattare nella compilazione del modello TR (modello il cui invio, si ricorda, avviene esclusivamente in forma telematica) andiamo brevemente a riepilogare quali sono le regole di utilizzo in compensazione e a rimborso del credito Iva trimestrale.

 

La gestione del credito IVA trimestrale

Il credito Iva che si forma nelle liquidazioni periodiche mensili o trimestrali viene ordinariamente utilizzato in compensazione verticale e cioè per abbattere il debito Iva delle liquidazioni successive. In talune situazioni è però possibile utilizzare il credito Iva emergente dalla liquidazione trimestrale in compensazione orizzontale ovvero richiederlo a rimborso, mediante presentazione telematica di un apposito modello denominato TR.

La presentazione del modello TR deve avvenire entro e non oltre l’ultimo giorno del mese successivo a quello di chiusura del trimestre e quindi:

  • I trimestre: entro 30/04/2015
  • II trimestre: entro 31/07/2015
  • III trimestre: entro 31/10/2015

In particolare, con la presentazione del modello TR si può ottenere la possibilità di compensare il credito scaturente da ciascuno dei primi tre trimestri dell’anno ovvero di chiederne il rimborso all’Erario mentre il credito che emerge dal quarto trimestre viene utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso attraverso la presentazione della dichiarazione Iva annuale.

Nel caso in cui si voglia utilizzare in compensazione orizzontale il credito Iva trimestrale occorre osservare le seguenti regole:

  • per crediti Iva non superiori a euro 5.000 la compensazione orizzontale è sostanzialmente libera da vincoli; l’unica attenzione da tenere è quella secondo la quale tale compensazione può avvenire solo dopo che il modello TR è stato inviato telematicamente all’agenzia delle entrate (non, quindi, a partire dal primo giorno del mese successivo al compimento del trimestre);
  • per crediti Iva superiori a euro 5.000 la compensazione orizzontale può avvenire solo a partire dal giorno 16 del mese successivo quello di presentazione del modello TR (per esemplificare, in caso di modello TR relativo al primo trimestre che viene inviato nel mese di aprile, la compensazione è possibile solo a partire dal 16/5)
  • mentre la compensazione orizzontale dei primi 5.000 euro di credito Iva trimestrale può avvenire anche mediante utilizzo del canale home banking gestito dal cliente (salvo ovviamente il caso in cui la compensazione porti ad avere un F24 cosiddetto “a zero”), la compensazione dei crediti Iva trimestrali per gli importi che eccedono la soglia dei 5.000 euro deve essere obbligatoriamente effettuata utilizzando i canali Entratel o Fisconline (e, quindi, non può avvenire mediante presentazione del modello F24 direttamente da parte del contribuente utilizzando il canale home banking).

Va, infine, precisato che diversamente da quanto previsto per le richieste di credito trimestrale a rimborso, la richiesta in compensazione del credito Iva trimestrale eccedente la soglia (complessivamente intesa per i tre trimestri) di 15.000 euro, non richiede la necessità di apporre il visto di conformità da parte del professionista. Si tratta di una differenza (forse ingiustificata) rispetto alla compensazione del credito emergente dalla dichiarazione annuale Iva e che determina minori verifiche e minori responsabilità e, conseguentemente, minori costi per i contribuenti.

Si esamina ora la portata delle novità che impattano sulla presentazione del modello TR relativo al primo trimestre 2015, in scadenza al prossimo 30 aprile 2015.

 

Visto di conformità per i rimborsi

In applicazione delle nuove disposizioni contenute nell’art.38-bis del D.P.R. n. 633/1972, anche per i rimborsi trimestrali di importo superiore a 15.000 euro viene prevista la possibilità di evitare la prestazione della garanzia apponendo, in alternativa, il visto di conformità. Per consentire, quindi, l’apposizione del visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo, nonché l’attestazione delle condizioni patrimoniali e contributive viene integralmente riformata nel nuovo modello TR la sezione 3 che lo scorso anno era riservata ai contribuenti virtuosi (categoria, quest’ultima, non più prevista).

 

Applicazione dello split payment

Viene introdotto nel modello TR il nuovo rigo TA13, dedicato alle operazioni in regime di split payment ai sensi dell’art.17-ter del D.P.R. n. 633/1972, riferibili alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per le quali l’Iva in fattura deve essere versata direttamente dall’amministrazione pubblica committente.

 

Rimborso prioritario per i casi di split payment

Con l’art.8 del D.M. 23.01.2015, che dà attuazione al dettato dell’art. 1, comma 630, legge n. 190/2014 (legge di Stabilità per il 2015), i soggetti passivi che effettuano le operazioni di cui all’art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972 vengono inclusi – già a partire dalle richieste di rimborso relative al primo trimestre dell’anno d’imposta 2015 – fra le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi dell’Iva sono da eseguirsi in via prioritaria, ai sensi dell’art. 38-bis, comma 10, del decreto Iva. Con il successivo D.M. del 20.02.2015 vengono modificate le disposizioni contenute nel D.M. 23.01.2015 al fine di eliminare il riferimento ai criteri previsti dall’art. 2 del D.M. 22 marzo 2007 per coloro che sono ammessi al citato rimborso in via prioritaria, così come confermato nella recente Circolare n. 15/E/2015.

 

Rettifica tra compensazione e rimborso

Infine, viene prevista nel frontespizio una nuova casella denominata “Rettifica utilizzo credito” che va barrata nel caso in cui si intenda variare – secondo le istruzioni fornite dall’Agenzia con la RM n. 99/E del 11.11.2014 – la modalità di utilizzo del credito espressa in sede di presentazione del modello TR.