26 Novembre 2020

Nuova guida alla fattura elettronica – II° parte

di Roberto Curcu
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La scheda di FISCOPRATICO

Il 23 novembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito una guida alla nuova fattura elettronica. Con il presente articolo si commenta la parte relativa alle operazioni passive.  La parte relativa alle operazioni attive è stata commentata il 24 novembre (“Nuova guida alla fattura elettronica – I° parte”).

Premettiamo innanzitutto che le le specifiche tecniche 1.6.1, approvate dall’Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 28.02.2020, poi modificato con Provvedimento del 20.04.2020 sono già utilizzabili in via facoltativa dal 1° ottobre 2020.

A decorrere dal 1° gennaio 2021 l’utilizzo delle nuove specifiche tecniche diventerà obbligatorio, ma tale obbligatorietà interesserà quasi esclusivamente le sole operazioni attive.

Le operazioni “passive” per le quali sarà necessario adeguare i propri software alle nuove specifiche tecniche, sono limitate ad operazioni particolari, quali l’emissione di autofatture denuncia, l’emissione di autofatture per la regolarizzazione dello splafonamento, le modalità di estrazione dei beni dai depositi Iva.

Le modifiche più importanti, invece, riguardano le modalità di effettuazione del reverse charge e della registrazione delle operazioni con l’estero, le quali, in prima battuta, sono facoltative.

Partiamo dalle novità che riguardano il reverse charge nazionale, e notiamo che le modifiche introdotte sono facoltative. Infatti, ad oggi, è consentito effettuare il reverse charge in formato “cartaceo”, anche se la fattura del fornitore è emessa in formato elettronico. Ad esempio, se la ditta di installazione impianti idraulici emette una fattura elettronica in reverse charge, il cliente, ferma restando la conservazione in formato elettronico della fattura ricevuta da SdI, potrà provvedere alla stampa della stessa su carta, alla integrazione (cioè all’indicazione della base imponibile, dell’aliquota e dell’Iva) e alla conservazione “analogica” del documento integrato.

Tuttavia, la novità consiste nel fatto che “per integrare la fattura ricevuta (la quale è normalmente una fattura elettronica) nell’ipotesi di reverse charge interno, il cessionario/committente può effettuare attraverso lo SdI l’integrazione della fattura (che con la fattura cartacea avveniva scrivendo sulla stessa) usando il tipo documento TD16, che sarà recapitato solo a sé stesso.

In sostanza, in alternativa alle operazioni “manuali” sopra viste, che rimarranno comunque sempre possibili, il cessionario committente potrà inviare allo SdI un documento che riporta come cedente/prestatore la ditta di impianti idraulici, come cessionario/committente sé stesso, come base imponibile, quella indicata nella fattura del fornitore, e come Iva, quella che si assolve con reverse charge.

Le istruzioni diramate hanno il pregio di precisare che:

  • come numero fattura, è consigliabile utilizzare una numerazione distinta da quella utilizzata per le fatture attive,
  • che nel campo 1.6 va indicato l’IDSdI attribuito dal sistema di interscambio alla fattura dell’idraulico (con riferimento al caso prima richiamato),
  • che, come data del documento, va indicata una data ricadente nel mese di ricezione della fattura dell’idraulico (sempre richiamando l’esempio proposto).

Ricordiamo infatti che nel reverse charge interno,  l’integrazione della fattura del fornitore deve avvenire “entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese”.

Per quanto riguarda le operazioni con l’estero, ed in particolare la gestione degli acquisti, ad oggi è possibile la gestione “analogica” dell’operazione, quale in particolare l’integrazione della copia cartacea della fattura del fornitore o l’emissione di una autofattura cartacea; di “elettronico” c’è solo la comunicazione dell’operazione con l’esterometro. Tuttavia, le nuove specifiche tecniche consentono di effettuare il reverse charge estero in forma elettronica, evitando l’esterometro.

Immaginiamo quindi la registrazione “analogica” di una fattura per un acquisto comunitario: alla ricezione della fattura (normalmente un pdf allegato ad una mail), si provvede alla stampa su carta, all’integrazione della stessa con la base imponibile in euro, l’aliquota Iva e con l’imposta, alla conservazione cartacea della fattura integrata e alla compilazione di un rigo dell’esterometro, con il quale si comunica di aver ricevuto una fattura dal fornitore estero e di aver assolto l’Iva indicata nell’integrazione.

Grazie alle nuove specifiche tecniche, tale operazione “manuale” potrà essere sostituita dall’invio allo SdI di un documento con “tipo documento TD18”, che riporta come cedente/prestatore il fornitore comunitario, come cessionario/committente se stessi, come base imponibile e come Iva quella che si sarebbe indicata in sede di integrazione, e che confluisce nei registri Iva.

Anche in tale caso, le istruzioni diramate precisano che:

  • come numero fattura è consigliabile utilizzare una numerazione distinta,
  • come data del documento va indicata una data ricadente nel mese di ricezione della fattura, posto che, anche nell’integrazione di fatture di fornitori comunitari, l’integrazione della fattura del fornitore deve avvenire “entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese”.

Con riferimento alle autofatture per acquisti di servizi o di beni (in genere già presenti in Italia) da fornitori extracomunitari, le istruzioni precisano che la data da indicare nel documento, emesso con il “tipo documento” TD17 o TD19, è quella di effettuazione dell’operazione. Infatti, in questi casi, differentemente dagli acquisti da soggetti comunitari, il mese di competenza per l’assolvimento dell’Iva è quello di effettuazione dell’operazione, e non quello di ricezione della fattura.

Il fatto di poter inviare a SdI un documento contestualmente alla registrazione della fattura, evitando la integrazione cartacea o l’emissione di autofatture cartacee e l’invio dell’esterometro, è una facoltà che, immaginiamo, all’inizio sarà adottata solo dalle grandi imprese, in quanto quelle di minori dimensioni probabilmente non avranno interesse ad effettuare un adeguamento software per la gestione di magari poche operazioni.

Tuttavia, segnaliamo che l’articolo 196 della bozza di legge di Bilancio, denominato “semplificazioni”, prevede che, a partire dal 2022, l’esterometro sarà inviato utilizzando il tracciato della fattura elettronica, entro i termini di emissione della fattura, per le operazioni attive, ed entro il 15 del mese successivo, per le operazioni passive.

In sostanza, la “semplificazione” consiste nel fatto che l’esterometro sarà abrogato, e diventerà obbligatorio l’invio allo SdI delle fatture verso soggetti esteri e dei documenti con “tipo documento” TD17, TD18, TD19 per l’assolvimento dell’IVA sulle fatture ricevute dall’estero. In sostanza, ciò che nel 2021 è facoltativo, diventerà obbligatorio nel 2022.