26 Novembre 2020

Le modifiche e la registrazione degli statuti delle sportive e degli ets

di Guido Martinelli
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La scheda di FISCOPRATICO

È obbligatoria la registrazione degli statuti degli enti associativi privi di personalità giuridica costituiti ai sensi degli articoli 36 e ss. cod. civ.?

Per poter rispondere dobbiamo ovviamente richiamare la tariffa allegata alla parte prima del D.P.R. 131/1986 che prevede l’obbligo di registrazione in termine fisso solo degli statuti delle Onlus in virtù di quanto previsto dall’articolo 22 D.Lgs. 460/1997, che, novellando la tabella allegata alla disposizione sulla imposta di registro, impone tale adempimento.

Sono invece previsti, tra gli atti da registrare solo in caso d’uso, le scritture private non autenticate, categorie alla quale appaiono essere riconducibili gli statuti delle associazioni non riconosciute, stante la loro natura di contratto plurilaterale con comunione di scopo.

Sembrerebbe pertanto, salvo i casi in cui sia richiesto da altra norma di carattere fiscale (ad esempio articolo 148 Tuir), che la registrazione non sia obbligatoria, eccetto che per le Onlus

In questo quadro ricordiamo che il comma 18 dell’articolo 90 L. 289/2002 prevede che le associazioni sportive si costituiscano per “atto scritto” e che, sul punto, anche il codice del terzo settore nulla prevede in materia di presunti obblighi di registrazione degli statuti degli ets privi di personalità giuridica.

Ma in questo apparente quadro di assenza di obblighi di registrazione si pone, prima, il registro Coni delle associazioni e società sportive dilettantistiche, atto di mera valenza amministrativa, essendo stato approvato solo dall’ente pubblico Coni, che prevede, ai fini della iscrizione, l’assoggettamento ad imposta di registro degli statuti delle Asd non riconosciute, e, poi, l’articolo 8, comma 5, del decreto ministeriale n. 106/20 istitutivo del Runts che espressamente prevede:

Alla domanda di iscrizione sono allegati:

a) l’atto costitutivo. …..

b) lo statuto registrato presso l’Agenzia delle Entrate…;

Pertanto un ets non riconosciuto, senza statuto registrato, non potrà iscriversi al Runts.

A questo punto non possiamo, però, fare a meno di ricordare una norma dello statuto del contribuente (L. 212/2000).

Articolo 2. (Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie)

  1. Le leggi e gli altri atti aventi forza di legge che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l’oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l’oggetto delle disposizioni ivi contenute.
  2. Le leggi e gli atti aventi forza di legge che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all’oggetto della legge medesima”.

Probabilmente una maggiore attenzione da parte del legislatore, così come era avvenuto per le Onlus, sarebbe stata opportuna anche per sportive e ets.

Cambiando parzialmente ottica, vogliamo ricordare una importante e condivisibile nota del Ministero del lavoro, direzione generale del terzo settore (n. 10980 del 22.10.2020) in materia di statuti degli enti del terzo settore.

Il documento di prassi amministrativa, rispondendo ad un quesito pervenuto, affronta il tema se una associazione non riconosciuta che si sia costituita con atto pubblico debba ricorrere alla medesima forma per le modifiche statutarie o se invece possa essere sufficiente il verbale di assemblea registrato presso l’ufficio delle entrate; inoltre se la forma dell’atto pubblico sia necessaria anche per l’adozione delle modifiche necessarie ai fini della iscrizione al Runts.

Il Ministero, in maniera del tutto condivisibile così conclude: “non si ritiene che la presenza in un ente di tipo associativo di un atto costitutivo redatto per atto pubblico possa inficiare la validità di successive delibere modificative risultanti da una semplice scrittura privata [verbale di assemblea n.d.r.], troveranno infatti applicazione i principi civilistici di libertà della forma degli atti”.

Si ritiene che tale principio possa valere anche per gli statuti degli enti che non accedono al terzo settore, ivi compresi gli sportivi.

Ovviamente, sul presupposto che non sia statutariamente previsto l’obbligo che le eventuali modifiche debbano necessariamente essere effettuate per atto pubblico.

In materia di assemblee, un altro punto va tenuto presente. I minorenni, anche se non votano, sono, in molti casi, comunque, associati alla Asd che ha convocato l’assemblea. Pertanto entrano nei quorum costitutivi della assemblea stessa, ad esempio per le modifiche statutarie.

Ecco il motivo per il quale diventa spesso opportuno valutare se sia il caso o meno di considerare gli atleti, a maggior ragione se minorenni, come associati o se sia preferibile limitare il loro ruolo a quello di tesserati.