29 Settembre 2020

Nuove specifiche tecniche di fattura elettronica ed esterometro – II° parte

di Roberto Curcu
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La scheda di FISCOPRATICO

Proseguiamo l’analisi, iniziata con il contributo di venerdì 25 settembre, delle principali novità che riguardano il nuovo tracciato di fattura elettronica. L’altra volta abbiamo illustrato le nuove causali da dedicare al campo “tipo documento”, ed analizzato quelle relative alle fatture differite (TD24 e TD25), quelle per l’autofattura per splafonamento (TD21), quella per cessione gratuita senza rivalsa e per autoconsumo (TD27) e quella per cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni (TD26).

Queste causali possono consentire all’Agenzia di determinare con maggiore precisione il totale dell’Iva vendite, e compilare in automatico alcuni campi del quadro VE della dichiarazione Iva.

Per poter, però, aumentare la precisione di compilazione, sono stati introdotti dei nuovi codici utilizzabili nel campo relativo alla “natura”, cioè quello che deve essere compilato quando, a fronte di un imponibile positivo, c’è una imposta uguale a zero.

Ad oggi erano presenti i codici da N1 a N7, che codificavano le operazioni escluse, non soggette, non imponibili, esenti, in regime monofase, in reverse charge, con addebito di Iva estera.

Di tali codici, non saranno più utilizzabili i codici N2 (non soggette), N4 (non imponibili) e N6 (operazioni in reverse charge), in quanto sostituiti da una serie di sottocodici con maggiori dettagli.

Partiamo dalle operazioni non soggette ad Iva: sono quelle per le quali manca un requisito (soggettivo, oggettivo o territoriale), e, in quanto “fuori campo Iva”, per le stesse non dovrebbero applicarsi in toto le regole previste da tale imposta, comprese quelle di fatturazione e di indicazione in dichiarazione.

Ciò nonostante, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nelle Faq sulla fattura elettronica, per le stesse può comunque essere emessa una “fattura”, indicando la causale N2, ma le stesse non andranno indicate nel modello dichiarativo.

Si pensi, ad esempio, alle emissioni di fatture per risarcimenti danni causati dal cedente o prestatore, alle cessioni di buoni multiuso, di terreni agricoli, alle emissioni di note di variazione fuori campo ai sensi dell’articolo 26.

Tuttavia, ai sensi dell’articolo 21 del Decreto Iva, vi sono delle operazioni fuori campo Iva per le quali vige l’obbligo di fatturazione e di indicazione nel rigo VE34 della dichiarazione: sono alcune operazioni non territoriali, tra cui le più frequenti sono quelle per le quali si emette fattura senza Iva ai sensi dell’articolo 7-ter, per aver reso un servizio ad un soggetto passivo stabilito all’estero.

Sulla base di tali premesse, chi scrive ritiene che la nuova causale “N2.1 – non soggette ad Iva ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/1972” sia da utilizzare per tutte le fatture emesse obbligatoriamente per operazioni non territoriali, da indicare nel campo VE34 della dichiarazione, mentre la causale “N2.2 – non soggette – altri casi” sia da utilizzare per le fatture fuori campo emesse facoltativamente e da non indicare in dichiarazione.

L’opinione di chi scrive è che – a questo punto – con il codice N2.1 vadano indicate le fatture emesse senza Iva ai sensi dell’articolo 7-ter, sia nei confronti di soggetti comunitari che extracomunitari.

Ciò andrebbe a superare un orientamento manifestato da Assosoftware prima, ed avallato dall’Agenzia delle Entrate, per il quale erano da codificare con il codice N2 solo le fatture in 7-ter verso extracomunitari e con il codice N6 quelle emesse a comunitari.

Tale interpretazione nasceva dal fatto che – come indicato nell’articolo 21 del Decreto Iva – sulle prime deve essere indicata l’annotazione “operazione non soggetta” e sulle seconde quella “inversione contabile”. Tuttavia, indipendentemente dalle annotazioni da riportare, entrambe sono operazioni non soggette, e confluiscono nel medesimo rigo dichiarativo; rigo che è di particolare importanza qualora si chieda il rimborso dell’Iva in quanto le operazioni non territoriali superano il 50% del volume d’affari.

A supporto della tesi per cui tutte le operazioni fatturate con l’articolo 7-ter andranno valorizzate con la causale “N2.1”, depone anche il fatto che nell’esterometro non esisterà più il codice N6. Chi, quindi, comunicherà le fatture in 7-ter verso comunitari con l’esterometro, anziché emettere direttamente la fattura via SDI, anche volendo non potrà utilizzare un codice della famiglia N6.

Dovesse essere confermata l’opinione di chi scrive, è probabile che molti software contabili richiederanno un aggiornamento, e per chi, per evitare l’esterometro, emette le fatture via SDI anche nei confronti di committenti non stabiliti in Italia, andrà previsto che tutte vengano catalogate con lo stesso codice e poi, a seconda del Paese di stabilimento del cliente, si riporti l’indicazione obbligatoria “non soggetta” piuttosto che “inversione contabile”.

Questo cambio di codice per le operazioni in 7-ter verso committenti comunitari, potrebbe far emergere un problema relativamente all’assoggettamento ad imposta di bollo.

Ai sensi del D.L. 34/2019, l’Agenzia dovrebbe integrare con procedure automatizzate le fatture che non riportano l’imposta di bollo ed inviare un invito al pagamento, a cui seguirà nel caso una iscrizione a ruolo.

È infatti comunemente riconosciuto che per i documenti che certificano operazioni fuori campo di applicazione dell’Iva sia dovuta l’imposta di bollo e questo vale anche per le operazioni non territoriali; tuttavia, a parere di chi scrive, l’assoggettamento ad imposta di bollo delle fatture in 7-ter verso soggetti comunitari sarebbe contraria ai principi di non discriminazione previsti dal Trattato UE, dal momento che la stessa operazione resa verso italiani non è in genere assoggettata ad imposta.

Qualora le procedure automatizzate dell’Agenzia dovessero inviare tali comunicazioni, alle quali seguirà la cartella di pagamento ed il relativo contenzioso, è probabile che in caso di importi rilevanti, dovrà essere coinvolta la Corte di Giustizia UE.

Tornando alla fattura, il codice che certifica le operazioni non imponibili (N3), viene suddiviso nei codici da N3.1 a N3.6 per la corretta compilazione dei vari campi del rigo VE34 (operazioni che formano il plafond), del rigo VE35 (operazioni verso gli esportatori abituali) e VE36 (altre operazioni non imponibili che non formano il plafond).

Anche in questo caso vi sono dei codici per i quali è pacifico che l’imposta di bollo è dovuta (operazioni verso gli esportatori abituali) e che non è dovuta (esportazioni, cessioni comunitarie), mentre per altre operazioni non imponibili l’obbligo di assolvimento dell’imposta di bollo è legata ad eventi che non sono codificabili (ad esempio se una operazione internazionale è legata ad una esportazione o meno) e quindi non è chiaro come possa l’Agenzia fare un controllo automatizzato delle fatture.

Ulteriore modifica è la suddivisione del codice “N6-inversione contabile”, nei sottocodici da N6.1 a N6.8, che servono per distinguere le varie casistiche di applicazione del reverse charge, come individuate dal rigo VE35 della dichiarazione; è stato istituito inoltre il codice “N6.9 inversione contabile-altri casi” che attualmente non ha riscontro in nessun rigo dichiarativo.

Dall’analisi riportata nel presente e nel precedente contributo, sembra che l’Agenzia possa proporre una bozza di quadro VE della dichiarazione Iva che sia molto fedele alla realtà.

La domanda che sorge spontanea è come gestire le note di variazione; se è vero che esistono degli specifici codici da utilizzare come “tipo documento” (TD04 nota di credito), qualora si debba stornare una fattura di cessione di beni ammortizzabili codificata con TD26, affinché il sistema dell’Agenzia provveda alla corretta compilazione del rigo VE40, si dovrà emettere una fattura con segno negativo sempre con codice TD26?