7 Maggio 2018

Notifica nulla senza raccomandata informativa

di Angelo Ginex
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In caso di irreperibilità relativa del contribuente, configurabile anche quando quest’ultimo non venga reperito dall’agente postale dopo diversi tentativi di accesso, la notificazione degli avvisi e degli atti impositivi segue la procedura di cui all’articolo 140 c.p.c., il quale richiede la spedizione e l’effettiva ricezione dell’avviso di avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza 6 aprile 2018, n. 8478.

La vicenda trae origine dalla pronuncia con cui i giudici di seconde cure avevano ritenuto illegittima una cartella di pagamento, in quanto invalidamente notificata seguendo la procedura di cui all’articolo 60 D.P.R. 600/1973.

Essi avevano, infatti, rilevato come il soggetto fosse soltanto temporaneamente irreperibile, e non assolutamente indisponibile, in quanto residente nello stesso Comune in cui andava effettuata la notifica. Pertanto, contrariamente a quanto effettuato, la procedura da seguire era quella prevista dall’articolo 140 c.p.c..

L’Agente della riscossione procedeva, dunque, a proporre ricorso per cassazione per violazione dell’articolo 60 D.P.R. 600/1973, sull’assunto che il giudice, nell’emanare il proprio provvedimento, non avesse considerato che tale articolo non richiede la spedizione dell’avviso di deposito, prevista invece dall’articolo 140 c.p.c. tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Esso affermava, infatti, che la procedura utilizzata era corretta, essendosi dimostrati infruttuosi i tentativi di accesso effettuati dal messo notificatore presso l’indirizzo del contribuente.

I Supremi giudici, rigettando il ricorso, hanno colto l’occasione per ribadire gli adempimenti che il messo notificatore deve porre in essere, qualora notifichi un atto impositivo ad un soggetto irreperibile.

Essi, dunque, richiamando un precedente arresto giurisprudenziale (cfr., Cass., sentenza n. 24260/2014), hanno rilevato come sia illegittima la notifica di avvisi e di atti impositivi effettuata mediante la procedura di cui all’articolo 60 D.P.R. 600/1973, qualora il soggetto notificatore abbia rilevato una mera irreperibilità relativa di quello notificato, senza effettuare delle ricerche.

Inoltre, con sentenza n. 6788/2017 la Suprema Corte ha operato una distinzione a seconda che sia conosciuta o meno la residenza del soggetto irreperibile.

Nel primo caso, la notificazione dell’avviso o dell’atto impositivo al soggetto temporaneamente irreperibile deve essere compiuta seguendo le regole previste dall’articolo 140 c.p.c., richiedendosi l’affissione di un avviso di deposito dell’atto alla porta della sua abitazione ed il contestuale invio di una raccomandata informativa con avviso di ricevimento.

Nel secondo caso, invece, se a seguito di ricerche si attesta un’irreperibilità assoluta del soggetto, in quanto trasferitosi in luogo sconosciuto, l’avviso di deposito va solamente affisso nel Comune ex articolo 60 D.P.R. 600/1973, non essendo necessario l’adempimento prescritto dal codice di rito.

La giurisprudenza di legittimità, come noto, si è conformata a quanto disposto dal giudice delle leggi, secondo il quale, in virtù del combinato disposto degli articoli 26 D.P.R. 602/1973 e 60 D.P.R. 600/1973, affinché si ritenga validamente perfezionata la notifica dell’atto impositivo, è necessario l’invio della raccomandata informativa di cui all’articolo 140 c.p.c., e la sua successiva ricezione da parte del destinatario (cfr., Corte Cost., sentenza n. 258/2012).

Dunque, corretta è stata l’applicazione del disposto normativo da parte della competente Commissione tributaria regionale, la quale aveva sancito la nullità della notificazione, attesa la necessità dell’invio della raccomandata informativa di cui all’articolo 140 c.p.c., in caso di accertata irreperibilità relativa del contribuente.

La questione dedotta in giudizio, infatti, non ineriva al mancato invio dell’avviso informativo, ma alla legittimità della procedura scelta ab origine.

 

La conciliazione giudiziale e l’appello