28 Dicembre 2015

Notifica illegittima se il messo non compie le ricerche

di Luigi Ferrajoli
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Con l’ordinanza n. 24082 del 25 novembre 2015 la Suprema Corte ha stabilito che, nell’ambito delle notificazioni degli atti in materia tributaria, l’accertamento dell’irreperibilità assoluta del destinatario, legittimante il ricorso alla procedura notificatoria di cui all’art.60, lett. e), del D.P.R. n.600/73 presuppone l’accertamento che le ricerche sia state effettuate, che le medesime siano attribuibili al messo notificatore e che esse siano riferibili alla notifica in esame.

Nel caso in esame, l’erede di un contribuente aveva proposto ricorso innanzi alla Suprema Corte contro Equitalia Nord S.p.a., per la cassazione della sentenza con cui la CTR della Lombardia, riformando la pronuncia di primo grado della CTP di Milano, aveva giudicato valida la notifica della cartella di pagamento effettuata al dante causa della ricorrente ai sensi dell’art.60, lett. e) del D.P.R. n.600/73, ritenendo che la notifica tentata alla sua residenza anagrafica non fosse andata a buon fine per essere il contribuente risultato “sconosciuto in loco”, come annotato dall’agente notificatore.

A parere della ricorrente, la richiamata annotazione “sconosciuto in loco” non sarebbe stata idonea a dare atto del compimento delle doverose ricerche da parte dell’agente notificatore e avrebbe rappresentato una formula assolutamente generica, inidonea a soddisfare i requisiti richiesti di cui all’art. 148 c.p.c e non suscettibile di contestazione mediante una querela di falso.

La Suprema Corte, esaminate le doglianze della ricorrente, ha ritenuto che il giudice territoriale fosse effettivamente incorso nella violazione dell’art.60, lett. e), atteso che, per il ricorso alla procedura di notificazione prevista da detta norma (“quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune”) non possono essere considerate sufficienti le mere attestazioni del messo notificatore “sconosciuto sui citofoni” e “sconosciuto in loco”.

Tale orientamento è stato più volte affermato dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. n.20425/07, n.3464/08 e n.29698/08), che, con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, ha stabilito che nonostante “nessuna normaprescrivaquali attività debbano a tal fine essere compiute, nè “con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale” debba essere espresso “il risultato di tali ricerche, deve emergere chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che le stesse sono attribuibili al messo notificatore e, quindi, riferibili alla notifica in esame.

Va da sé che, dalla mera attestazione “sconosciuto sui citofoni” e “sconosciuto in loco”, non emerge se il messo notificatore abbia effettuato ricerche di sorta e quali ricerche abbia compiuto per pervenire alla conclusione che il destinatario della notifica fosse, appunto, sconosciuto.

Oltretutto, il Collegio ha osservato che, se si condivide il principio per cui debba competere al giudice di merito interpretare la relata di notifica e valutare la sufficienza delle ricerche effettuate dall’agente notificatore prima di notificare un atto impositivo ai sensi dell’art.60, lett. e) del D.P.R. n.600/73, “deve tuttavia rilevarsi che l’attività di interpretazione della relata di notifica e di valutazione della sufficienza delle ricerche presuppone che delle stesse vi sia traccia (non importa in quale contesto documentale) agli atti del giudizio”.

Se così non fosse, non risulterebbe soddisfatto il requisito che i precedenti di questa Corte sopracitati indicano quale presupposto di legittimità della notifica ex art. 60, lett. e), ossia che “emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame“. A tale considerazione va aggiunto altresì che, dalla lettera della legge (“quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente“), emerge che le suddette ricerche devono avere ad oggetto la presenza del destinatario, non solamente nell’indirizzo ove è stata richiesta la notifica, ma nell’intero comune (cfr. Cass. n.4925/07 e n.1440/13 secondo cui, “in tema di notificazione degli atti in materia tributaria, qualora risulti che il contribuente si sia trasferito in località sconosciuta, il messo notificatore, prima di procedere alla notifica ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. e), deve effettuare ricerche nel comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune“).

Alla luce di tali principi, ritenendo come, nel caso di specie, l‘accertamento dell’irreperibilità assoluta del destinatario della notifica legittimante il ricorso alla procedura notificatoria di cui all’art. 60, lett. e) non fosse stato effettuato, la Corte ha accolto il ricorso dell’erede del contribuente, cassando la sentenza.