19 Maggio 2023

Nella conciliazione giudiziale a regime è utilizzabile la compensazione

di Gianfranco Antico
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 1, commi da 206 a 212, L. 197/2022, prevede la possibilità di definire le controversie tributarie mediante la sottoscrizione di un accordo conciliativo fuori udienza, con il beneficio di una riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (indipendentemente dallo stato del contenzioso) e l’ulteriore vantaggio di un’ampia rateazione degli importi dovuti (venti rate trimestrali di pari importo).

Se ai sensi del dell’articolo 1, comma 206, L. 197/2022, l’istituto definitorio interessa le controversie relative ad atti impositivi, pendenti al 1° gennaio 2023 in primo e secondo grado, con l’articolo 17, comma 2, D.L. 34/2023 sono definibili in conciliazione anche le controversie pendenti al 15 febbraio 2023, per le quali le parti provvedono, entro il 30 settembre 2023, alla sottoscrizione dell’accordo conciliativo di cui all’articolo 48 D.Lgs. 546/1992, giusta la proroga disposta dall’articolo 20, comma 1, lett. f), D.L. 34/2023.

Lo stesso D.L. 34/2023 – articolo 23 – ha previsto, in caso di adesione alle definizioni agevolate previste dai commi da 153 a 158 e da 166 a 252, dell’articolo 1 L. 197/2022, una causa speciale di non punibilità dei reati tributari, in relazione ai reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, D.Lgs. 74/2000.

Il comma 208, dell’articolo 1 L. 197/2022, attraverso il richiamo all’articolo 48-ter D.Lgs. 546/1992 e all’articolo 8 D.Lgs. 218/1997, prevede l’obbligo di versare le somme dovute per la conciliazione agevolata, per intero o limitatamente alla prima rata, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo.

È espressamente esclusa la compensazione di cui all’articolo 17 D.Lgs. 241/1997.

Pur se è vietata la compensazione – in analogia con quanto dettato dall’Agenzia delle entrate con la circolare  2/E/2023 e con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot.n. 27663 del 30.01.2023 (punto 3.1.), in ordine all’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, di cui ai commi da 179 a 185, dell’articolo 1 L. 197/2022è da ritenere consentita la definizione degli atti in conciliazione, secondo le regole ordinarie vigenti, attraverso la compensazione di cui all’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, ma a sanzioni ordinarie (ovvero il quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio, e il cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio).

Infatti, la conciliazione a regime non è andata in soffitta, atteso che può continuare ad essere utilizzata.

Questo significa che il contribuente può scegliere e decidere di definire l’atto in conciliazione, secondo le regole ordinarie, utilizzando le regole di cui all’articolo 48 ter D.Lgs. 546/1992.

E in questo caso le somme sono compensabili, sia ex articolo 17 D.Lgs. 241/1997 sia ex articolo 28-quinquies, D.P.R. 602/1973, che ha previsto che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 65/2001, per somministrazioni, forniture e appalti, possano essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale.

A tal fine è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, D.L. 185/2008, conv. con modif., dalla L. 2/2009 o ai sensi dell’articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto e che la relativa certificazione rechi l’indicazione della data prevista per il pagamento.

La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall’Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal MEF – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l’utilizzo univoco del credito certificato (cfr. D.M. 14.01.2014 di attuazione della norma e circolare n. 36/2012 del MEF).