29 Maggio 2018

Modello Redditi SC 2018: quadro RF e partecipazioni qualificate PEX

di Federica Furlani
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L’articolo 87 Tuir disciplina un particolare regime di “esenzione da tassazione” delle plusvalenze relative alla cessione di partecipazioni che possiedono specifici requisiti, denominato participation exemption o PEX.

Affinché una partecipazione possa fruire del regime PEX deve sottostare ad una serie di requisiti:

  • due “requisiti soggettivi”, riguardanti lo status del soggetto che detiene la partecipazione;
  • due “requisiti oggettivi”, che devono essere verificati in capo alla società controllata.

Essi sono:

a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell’avvenuta cessione (c.d. holding period)

Si tratta di un periodo minimo di possesso che esclude a priori dalla possibilità di avvalersi della participation exemption nel primo anno di vita per i soggetti di nuova costituzione (Circolare 36/E/2004 par. 2.3.1). A tale principio fanno eccezione le società costituite mediante operazioni straordinarie effettuate in regime di neutralità fiscale, quali ad esempio le società risultanti da fusioni o scissioni: in tal caso rileva anche il periodo di possesso da parte del dante causa.

In relazione a partecipazioni acquistate in epoche diverse, per verificare quale strato della partecipazione abbia o meno diritto all’esenzione si devono considerare cedute per prime quelle acquistate in epoca più recente (criterio LIFO).

b) iscrizione in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso

Il requisito dell’iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie deve essere verificato nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso. Di conseguenza una partecipazione che, nel primo bilancio di iscrizione, risulta classificata nell’attivo circolante è esclusa dall’ambito di applicazione della PEX anche se, successivamente, viene riclassificata tra le immobilizzazioni finanziarie; una partecipazione che, nel primo bilancio di iscrizione, risulta classificata tra le immobilizzazioni finanziarie è compresa nell’ambito di applicazione della disciplina in esame  anche se, successivamente, essa viene riclassificata nell’attivo circolante.

c) residenza fiscale della società partecipata in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell’articolo 167, comma 4, Tuir o, alternativamente, la dimostrazione, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui allo stesso articolo 167, comma 5, lett. b) Tuir, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori inclusi nel citato decreto.

L’articolo 87 Tuir prevede inoltre che se il contribuente vuole far valere la sussistenza di tale ultima condizione ma non abbia presentato la relativa istanza di interpello o, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all’articolo 167, comma 4, Tuir, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente (pena sanzione amministrativa di cui all’articolo 8, comma 3-ter, D.lgs. 471/1997).

Il requisito della residenza fiscale della società partecipata deve inoltre sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, sin dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso.

d) esercizio da parte della società partecipata di un’attività commerciale o industriale

Affinché una partecipazione ceduta origini plusvalenze parzialmente esenti è necessario che la società partecipata svolga un’attività commerciale, secondo la definizione dell’articolo 55 Tuir, dall’inizio del terzo periodo antecedente al realizzo.

Senza possibilità di prova contraria è ritenuta non commerciale l’attività delle società immobiliari il cui patrimonio netto è costituito prevalentemente da immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività dell’impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio d’impresa.

Definiti i requisiti, la percentuale di esenzione della plusvalenza realizzata da un soggetto Ires che detiene una partecipazione PEX è del 95%.

Il relativo importo va indicato nel rigo RF46, colonna 2, del modello Redditi SC 2018 tra le variazioni in diminuzione.

Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza della condizione commentata nella precedente lett. c) ma non abbia presentato istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, il relativo importo va evidenziato anche in colonna 1.

Se dalla cessione emerge una minusvalenza, essa è totalmente indeducibile e va evidenziata nel rigo RF20 del modello Redditi SC 2018 tra le variazioni in aumento.

Le integrazioni e le correzioni delle dichiarazioni fiscali