21 Aprile 2023

L’opzione per la diluizione in 10 anni dei crediti da bonus edilizi

di Carla De Luca
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Per cercare di sbloccare il mercato degli acquisti dei crediti di imposta da bonus edilizi, ormai incagliato da mesi, l’articolo 9, comma 4 del c.d. Milleproroghe (D.L. 176/2022) ha introdotto la possibilità di utilizzare in 10 rate annuali anziché in 4 o 5 rate, i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura ex articolo 121 D.L. 34/2020, inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31.10.2022 e non ancora utilizzati. Questo dal lato del cessionario o fornitore che applica lo sconto.

Ma da lato del primo beneficiario (che sostiene gli oneri) si poneva la stessa necessità.

Tanto che l’articolo 2, comma 3-quinquies, D.L. 11/2023, convertito dalla L. 38/2023, ha apportato una modifica all’articolo 9, comma 4, D.L. 176/2022, stabilendo che per gli interventi del tipo:

In deroga a quanto stabilito dall’articolo 121, comma 3, terzo periodo, D.L. 34/2020, i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di:

  • cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023
  • e non ancora utilizzati

possano essere fruiti in 10 rate annuali, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall’articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998.

Con provvedimento n. 132123 del 18.04.2023 l’Agenzia ha reso noto le modalità operative.

Fornitori e cessionari potranno comunicare all’Agenzia la volontà di optare per la rateizzazione lunga – al posto di quella originariamente prevista – semplicemente accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia, dove, dal 2 maggio 2023, sarà attiva una nuova funzionalità all’interno della “Piattaforma cessione crediti”.

Dal 3 luglio 2023 il servizio sarà attivo anche per gli intermediari provvisti di delega alla consultazione del Cassetto fiscale dei titolari dei crediti.

La comunicazione è immediatamente efficace e non può essere rettificata o annullata. Si tratta di una scelta irrevocabile.

Per poter optare per l’utilizzo dei crediti d’imposta in 10 rate, inoltre:

  • le comunicazioni di cessione o di sconto in fattura devono essere inviate entro il 31.3.2023;
  • i crediti d’imposta devono essere “non ancora utilizzati”.

Il fatto che i crediti non debbano essere stati ancora utilizzati limita la portata della disposizione a quelli che non solo non sono stati ancora utilizzati in F24, ma anche a quelli che non sono stati oggetto di altra cessione. Quindi, la possibilità di utilizzare i crediti d’imposta derivanti da interventi superbonus, bonus barriere 75% e sisma bonus in 10 quote annuali di pari importo può riguardare:

  • spese sostenute nel 2022 per le quali la comunicazione di opzione è stata presentata entro il 31.3.2023
  • spese sostenute nel 2023 per le quali la comunicazione di opzione è stata presentata entro il 31.3.2023.

La possibilità per cessionari e fornitori di optare per l’utilizzo dei crediti d’imposta in 10 anni, invece, non dovrebbe riguardare coloro che entro il 31.03.2023 non hanno inviato la comunicazione di opzione e aderiscono alla “remissione in bonis” entro il 30.11.2023 (articolo 2-quinquies D.L. 11/2023).

 

L’opzione per il contribuente che detrae gli oneri

Il beneficiario che vuole invece detrarre l’onere sostenuto in 10 rate di pari importo (nella modalità naturale, senza opzioni), deve esercitare tale scelta nella dichiarazione dei redditi 2024 (anno 2023), a condizione che la rata non sia stata indicata nel Modello Redditi PF 2023 (anno 2022).

Un errore fatto quest’anno per leggerezza, comporterebbe, quindi, (salvo futuri chiarimenti contrari) l’esclusione dall’opzione di diluizione.

Anche la presentazione di un’integrativa per sanare l’errore non dovrebbe essere una scelta possibile.

È il comma 3-sexies dell’articolo 2 D.L. 11/2023 a richiederlo specificatamente come requisito legittimante.

 

La gestione della quota residua

La quota del credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Nel Provvedimento del 18.04.2023 si legge che la quota residua di ciascuna rata annuale, non utilizzata in compensazione in F24, anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione, può essere ripartita in 10 rate annuali, decorrenti dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria.

La ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:

  • agli anni 2022 e successivi, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al superbonus;
  • agli anni 2023 e successivi, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al superbonus, sismabonus e agli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche.

Ciascuna nuova rata annuale risultante dalla ripartizione della rata originaria può essere utilizzata esclusivamente in compensazione in F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento e non può essere ceduta a terzi, né ulteriormente ripartita.

La quota del credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi o richiesta a rimborso.

Per usufruire delle disposizioni di cui al provvedimento, anche con riferimento a una parte delle rate dei crediti disponibili, il fornitore o il cessionario titolare dei crediti comunica all’Agenzia delle entrate la tipologia di credito, la rata annuale da ripartire nei successivi 10 anni e il relativo importo.

La comunicazione può riferirsi anche solo a una parte della rata del credito al momento disponibile e con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti.

Si consideri, ad esempio, il caso di un soggetto che dispone della rata del 2023 relativa a crediti di tipo sismabonus dell’importo di 100 euro e prevede di non avere sufficiente capacità per assorbirla in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2023.

2023 2024 2025 2026 2027
100

non assorbibile

100 100 100 100

Tale soggetto potrà, alternativamente:

  • stimare la quota della rata del 2023 che riuscirà a utilizzare in compensazione entro la fine dell’anno, per ipotesi pari a 60 euro e comunicare all’Agenzia delle Entrate la restante parte della rata che non prevede di utilizzare, pari a 40 euro. Tale importo residuo sarà ripartito in dieci rate annuali di 4 euro ciascuna, utilizzabili in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni dal 2024 al 2033 e non cedibili o ulteriormente rateizzabili. Se alla fine del 2023 avrà altri crediti residui non compensabili, potrà comunicare all’Agenzia di ripartirli nei successivi dieci anni;
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
100

assorbibile per 60

                   
40 da ripartire in 10 anni 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
  • attendere la fine del 2023 per avere contezza dei crediti residui non compensabili e comunicare all’Agenzia di ripartirli nei successivi 10 anni.
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
100                    
X? da ripartire in 10 anni al 31.12.23 x/10 x/10 x/10 x/10 x/10 x/10 x/10 x/10 x/10 x/10
Bonus barriere 75%

(articolo 119-ter D.L. 34/2020)

Fruizione della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi ripartizione in 5 rate per oneri sostenuti dall’1.1.2022
Opzione di cessione del credito o sconto sul corrispettivo Oneri sostenuti nel 2022 e nel 2023:

• utilizzo del credito d’imposta da parte del cessionario/fornitore in 5 rate;

• possibile utilizzare il credito d’imposta da parte dei cessionari/fornitori in 10 rate per le comunicazioni inviate entro il 31.03.2023.

Sismabonus

(articolo 16, comma 1-bis e 1-septies,D.L. 63/2013)

Fruizione della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi ripartizione in 5 rate per oneri sostenuti dall’1.1.2017
Opzione di cessione del credito o sconto sul corrispettivo Spese sostenute nel 2020 e 2021: utilizzo del credito d’imposta da parte del cessionario in 5 rate
Spese sostenute nel 2022 e nel 2023:

• utilizzo del credito d’imposta da parte del cessionario/fornitore in 5 rate;

• possibile utilizzare il credito d’imposta da parte dei cessionari/fornitori in 10 rate per le comunicazioni inviate entro il 31.3.2023.

 

Superbonus 110%

(articolo 119 D.L. 34/2020)

Fruizione della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi Oneri 2020 e 2021: ripartizione in 5 rate

Oneri dal 2022: ripartizione in 4 rate

Facoltà di fruizione in dichiarazione dei redditi in 10 quote annuali costanti, invece che in 4.

Opzione di cessione del credito o sconto sul corrispettivo Oneri sostenute nel 2020 e 2021: utilizzo del credito d’imposta da parte del cessionario in 5 rate
Oneri 2022 e 2023:

• utilizzo del credito d’imposta da parte del cessionario/fornitore in 4 rate;

• possibile utilizzare il credito d’imposta da parte dei cessionari/fornitori in 10 rate per le comunicazioni inviate entro il 31.3.2023.