21 Aprile 2023

La riduzione del capitale sociale di Spa e Srl in caso di morosità del socio

di Stefano Rossetti
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 2342 cod. civ. in tema di conferimenti in società per azioni prevede che:

  • se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve essere fatto in denaro (comma 1);
  • alla sottoscrizione dell’atto costitutivo, deve essere versato presso una banca almeno il 25% dei conferimenti in denaro, o nel caso di socio unico, l’intero ammontare (comma 2).
  • i conferimenti in natura di beni e crediti devono essere oggetto di stima ai sensi dell’articolo 2343 cod. civ. (comma 3). Non possono essere oggetto di conferimento opere e servizi (comma 5).

Quindi, la disciplina codicistica prevede che, all’atto della sottoscrizione dell’atto costitutivo, i soci che effettuano i conferimenti in denaro debbano versare almeno 25% del capitale sottoscritto. Il restante 75% deve essere versato su richiesta dell’organo amministrativo.

Sul punto si sottolinea come il Consiglio Notarile di Milano, con la massima n. 76/2005, abbia precisato che “l’obbligo di versamento dei venticinque centesimi dei conferimenti in denaro, previsto dagli articoli 2342, comma 2, c.c. (in sede di costituzione), e 2439, comma 1, cod. civ. (in sede di aumento di capitale), va riferito, oltre che all’ammontare complessivo del capitale sociale, anche all’ammontare del conferimento dovuto per ciascuna azione, in modo che tutte le azioni risultino sempre liberate per i 25 centesimi del loro valore nominale. Ciò significa, in ipotesi di assegnazione proporzionale delle azioni ai soci, che l’obbligo di versamento dei venticinque centesimi dei conferimenti in denaro può intendersi rispettato:

  • sia qualora ciascun socio abbia versato il 25 per cento dei conferimenti da lui dovuti;
  • sia qualora uno o più soci abbiano versato il 25 per cento dei conferimenti da loro dovuti, oltre al 25 per cento dei conferimenti dovuti da uno o più altri soci, con imputazione di tale versamento alla parziale liberazione delle azioni assegnate a questi ultimi, di guisa che tutte le azioni della società risultino liberate per i 25 centesimi del loro valore nominale”.

Qualora il socio non esegua il pagamento dovuti, trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della diffida al pagamento, ai sensi dell’articolo 2344 cod. civ., gli amministratori offrono le azioni agli altri soci, in proporzione della loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti.

In mancanza di offerte, gli amministratori possono far vendere a terzi le azioni a rischio e per conto del socio.

Qualora la vendita non possa avere luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo riconoscimento dei maggiori danni.

Se, entro l’esercizio in cui vi è stata la dichiarazione di decadenza, non si è riusciti a collocare le azioni del socio decaduto, occorre provvedere al loro annullamento e alla conseguente riduzione del capitale sociale.

Sotto il profilo strettamente contabile, in caso di annullamento delle azioni non liberate e di conseguente riduzione del capitale sociale, il principio contabile n. 31 prevede che a seguito della delibera assembleare il capitale sociale e l’eventuale riserva da soprapprezzo azioni debbano essere ridotte di un ammontare corrispondente al valore delle azioni annullate.

A fronte di tale riduzione, deve essere stornato il credito vantato nei confronti del socio decaduto (per i decimi da lui ancora dovuti) e la differenza tra la riduzione del patrimonio netto ed il credito verso il socio decaduto deve confluire in una riserva di patrimonio netto.

Le medesime conclusioni valgono anche nel caso di morosità del socio di Srl, anche se la disciplina dei conferimenti (articolo 2464 cod. civ.) e della loro mancata esecuzione (articolo 2466 cod. civ.) è parzialmente diversa rispetto alle Spa.

Per quanto attiene ai conferimenti delle società a responsabilità limitata l’articolo 2464 cod. civ. prevede che:

  • il valore di conferimenti non può essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale (comma 1) e possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica (comma 2);
  • alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato all’organo amministrativo nominato nell’atto costitutivo almeno il 25% dei conferimenti in denaro e l’intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare (comma 3).

Anche per le società a responsabilità limitata il codice civile prevede una specifica procedura, disciplinata dall’articolo 2466 cod. civ., da attuare in caso di morosità del socio.

Nello specifico, se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori lo diffidano ad eseguirlo entro 30 giorni.

Decorso tale termine, gli amministratori, qualora non ritengano utile promuovere un’azione per l’esecuzione dei conferimenti dovuti, possono vendere le quote del socio moroso agli altri soci in proporzione al valore calcolato secondo le risultanze dell’ultimo bilancio approvato.

In mancanza di offerte la quota deve essere venduta all’esterno. In mancanza di offerte gli amministratori trattengono le somme e riducono proporzionalmente il capitale sociale.