20 Giugno 2018

Lo scomputo delle ritenute d’acconto subite nel modello Redditi PF

di Federica Furlani
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Il procedimento di determinazione dell’Irpef a debito o a credito derivante dal modello Redditi Persone Fisiche 2018 richiede lo scomputo delle ritenute subite dal contribuente sui redditi che concorrono a formare il suo reddito complessivo, le quali devono essere indicate nel rigo RN33.

In particolare:

  • nella colonna 1 vanno riportate le ritenute sospese per eventi eccezionali, sulla base di specifici provvedi­menti, già comprese nell’importo di colonna 4.
  • nella colonna 2 vanno indicate:
  1. le ritenute subite a titolo di acconto dagli allevatori sui contributi corrisposti dall’Unire come incenti­vo all’allevamento (contributi che risultano dalla certificazione rilasciata da questo ente);
  2. le ritenute subite dai titolari di redditi agrari, per trattamenti assistenziali erogati dall’Inail;
  • la colonna 3 va compilata nel caso in cui non si intenda utilizzare l’ammontare delle ritenute, attribuite dalle società ed associazioni di cui all’articolo 5 Tuir, eccedenti il debito Irpef.

Nella colonna 4 vanno invece riportate le ritenute subite rilevabili dai singoli quadri di presentazione della dichiarazione, e quindi:

  • quadro RC – Lavoro dipendente
Rigo RC10, col.1 – Rigo RC11
  • quadro RE – Lavoro autonomo
Rigo RE26
  • quadro RF – Impresa in contabilità ordinaria
Rigo RF102, col. 6
  • quadro RG – Impresa in contabilità semplificata
Rigo RG37, col. 6
  • quadro RS – Imprese consorziate e regime minimi
Rigo RS 33 + RS 40 – LM41
  • quadro RH – Redditi di partecipazione
Rigo RH19
  • quadro RL – Altri redditi
Rigo RL3 col. 3, RL4 col. 5, RL20, RL23 col. 2 e RL31

Per quanto riguarda le tempistiche previste per lo scomputo di dette ritenute, l’articolo 22 Tuir prevede che dall’imposta si scomputano le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall’imposta relativa al periodo di imposta nel quale sono state operate.

Ed infatti anche l’articolo 25-bis D.P.R. 600/1973, dedicato alla Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, prevede che la ritenuta operata è scomputata dall’imposta relativa al periodo di imposta di competenza, purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale, o, alternativamente, dall’imposta relativa al periodo di imposta nel quale è stata operata. Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa è scomputata dall’imposta relativa al periodo di imposta in cui è stata effettuata.

La disciplina prevista permette pertanto di superare le difficoltà operative che si possono presentare con riferimento ad operazioni effettuate a fine anno (ad esempio 2017) e quindi di competenza di tale anno, e fatturate all’inizio dell’anno successivo.

In tal caso le relative ritenute possono essere scomputate, a scelta del contribuente, purché siano operate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di maturazione:

  • secondo il principio di competenza, ovvero nell’anno in cui sono maturate;
  • secondo il principio di cassa, cioè nell’anno in cui le stesse sono operate.

Se operate dopo lo spirare del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di maturazione, le ritenute non possono invece che essere scomputate dall’imposta relativa al periodo nel quale sono operate.

Così ad esempio, ipotizzando il caso di un agente di commercio con ritenute operate su provvigioni di competenza del periodo d’imposta 2017, si possono presentare i seguenti casi:

  • provvigione maturata, fatturata ed incassata, al netto della ritenuta, nel 2017. In tal caso la provvigione concorre a formare il reddito 2017 e la ritenuta sarà evidenziata e scomputata nel modello Redditi PF 2018 (rigo RF102 col. 6, Rigo RG37 col. 6);
  • provvigione maturata nel 2017, fatturata nel 2018 ed incassata entro il 31 ottobre 2018 (data di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno 2017). La ritenuta è in questo caso alternativamente scomputabile dall’imposta relativa ai redditi dell’anno 2017 (da indicarsi nel modello Redditi 2018) o dall’imposta relativa ai redditi dell’anno 2018 (da indicarsi nel modello Redditi 2019);
  • provvigione maturata nel 2017, fatturata nel 2018 ed incassata dopo il 31 ottobre 2018 (data di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno 2017). La ritenuta è scomputabile unicamente dall’imposta relativa ai redditi dell’anno 2018 (da indicarsi nel modello Redditi 2019).
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