22 Febbraio 2016

L’iscrivibilità dei compensi sportivi nel libro unico del lavoro

di Guido Martinelli
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Le Direzioni Territoriali del Lavoro, nel corso della propria attività ispettiva, hanno, fino ad oggi, ritenuto di dover procedere all’emissione dell’ordinanza di ingiunzione comminando la c.d. “maxi sanzione per lavoro nero” in caso di riqualificazione dei rapporti di istruttori inquadrati come “sportivi dilettanti” e per i quali non si era provveduto alla comunicazione al Centro per l’Impiego e all’iscrizione nel Libro Unico del Lavoro.

Già con lettera circolare n. 4746 del 14 febbraio 2007, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale aveva chiarito che dovevano ritenersi incluse nell’obbligo di comunicazione sopra richiamato solo “le collaborazioni individuate e disciplinate dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”. La portata di tale disposizione è stata, poi, ulteriormente chiarita dal Dicastero del Lavoro con l’interpello n. 22/10.

Rispondendo ad un’istanza presentata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in riferimento all’iscrivibilità o meno nel Libro Unico del Lavoro ed alla comunicazione al Centro per l’impiego dei rapporti in ambito sportivo dilettantistico, il Ministero ha affermato che “i rischi di elusione di norme previdenziali e fiscali sono in parte ridotti, quantomeno con riferimento a quelle collaborazioni per le quali sia previsto un compenso annuo inferiore ad euro 7.500, escluso da qualsivoglia imposizione anche di tipo fiscale”, ed ha concluso la disamina attestando che “le associazioni e società sportive dilettantistiche che stipulano contratti di collaborazione di cui all’art. 90 della L. n. 289/2002 sono comunque tenute all’obbligo di comunicazione preventiva al competente Centro per l’impiego”. Nel citato interpello la Direzione Ministeriale si è, però, sforzata di chiarire anche la propria precedente nota del 14/02/2007 esplicitando che intendeva riferirsi alle “collaborazioni individuate e disciplinate dall’art. 90 della L. n. 289/2002, cioè le collaborazioni coordinate e continuative utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I.”.

Pare giusto affermare, quindi, in contrapposizione alla prassi invalsa, che i rapporti per “esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” non rientrano tra le fattispecie per cui vige l’obbligo di comunicazione.

Nell’art. 90 L. 289/2002, infatti, non si fa mai espressa menzione delle c.d. prestazioni sportive dilettantistiche, per cui viene solo disposto l’innalzamento ad € 7.500 della soglia “neutra  fiscalmente” ma si introducono i “rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche” cui viene esteso il medesimo trattamento fiscale già riservato alle prestazioni sportive.

L’art. 90, comma 3, L. 289/2002 dispone, infatti, che all’art. 81 (oggi 67), comma 1, lett. m) venga aggiunta anche la c.d. “co.co.co. amministrativo-gestionale”. L’unico riferimento alle “collaborazioni” all’interno dell’art. 90 è, dunque, quello appena richiamato.

Tale tesi è stata inconfutabilmente sposata anche dagli stessi organi del Ministero del Lavoro. Si citano, a titolo d’esempio, il provvedimento n. 42 del 15/09/2011 del Comitato Regionale per i Rapporti di Lavoro del Veneto che, in accoglimento del ricorso presentato da un’associazione sportiva dilettantistica, ha affermato che “si tratterebbe di prestazioni non soggette agli obblighi di iscrizione delle scritture obbligatorie o di comunicazione al Centro per l’Impiego (prevista solo per i contratti di collaborazione di cui all’art. 90 della L. 289/2002, vale a dire le co.co.co. di natura amministrativo-gestionale)”; più recentemente, poi, anche la DTL di Ferrara con ordinanza di archiviazione del 1/07/2015 ha aderito esplicitamente a detta prospettazione.

Del resto, anche con riferimento al Libro Unico del Lavoro (LUL) il Ministero si era espresso in maniera analoga. Nel Vademecum Sez. B, risposta n. 24 sotto la voce “Soggetti da iscrivere nel Libro Unico e contenuti delle registrazioni” veniva proposto il seguente caso con relativa risposta: i collaboratori di associazioni sportive dilettantistiche con compenso annuo fino a 7.500 euro vanno iscritti sul Libro Unico del Lavoro? La secca risposta ministeriale è: no. Si deve distinguere a tal fine fra una prestazione resa in regime di collaborazione coordinata e continuativa, che dovrà essere sempre iscritta sul Libro Unico del Lavoro, e l’esecuzione di mansioni o servizi di carattere istituzionale che caratterizza i soci delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nelle rispettive federazioni, non soggetta ad obblighi di registrazione.

Non riteniamo che sul punto sia necessario aggiungere altro se non che sia chiaro che il legislatore, riconoscendo la specificità del settore sportivo, ha individuato una categoria di soggetti e di rapporti che, non rivestendo i caratteri propri della subordinazione né dell’autonomia, non soggiacciono agli obblighi fiscali, previdenziali ed assistenziali né a qualunque altro onere previsto per i rapporti di lavoro. E tale specificità è stata da ultimo ribadita anche nell’art. 2 del D.Lgs. 81/2015 (attuativo del c.d. Jobs Act) che ha esonerato dall’ambito di applicazione della disciplina presuntiva del lavoro subordinato “le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”.