20 Ottobre 2023

Linee guida della Delega fiscale per le imposte indirette

di Luigi Scappini
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La scheda di FISCOPRATICO

La L. 111/2023 (c.d. Legge delega per la riforma fiscale), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14.8.2023, si occupa anche di imposte indirette, indicando le linee guida di intervento, a cui dovrà attenersi il Governo delegato ad adottare (entro 24 mesi dall’entrata in vigore della stessa legge) uno o più decreti legislativi finalizzati alla revisione del sistema tributario.

L’articolo 10, L. 111/2023, individua, infatti, i principi, nonché i criteri direttivi specifici, relativi ai tributi indiretti (diversi dall’Iva), con specifico riferimento:

  • all’imposta di registro;
  • all’imposta sulle successioni e donazioni;
  • all’imposta di bollo;
  • alle tasse automobilistiche.

La riforma dovrà sempre tener conto degli obiettivi cardine da realizzare, consistenti nel cercare di razionalizzare e semplificare il sistema tributario, attraverso:

  • la riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti e;
  • l’abrogazione dei d. micro-tributi che non influiscono sul gettito erariale.

In particolare, per quanto riguarda le imposte indirette, la legge delega prevede la razionalizzazione della disciplina dei singoli tributi, fattispecie che può avvenire anche tramite l’accorpamento (o la soppressione) di alcune casistiche imponibili o, in alternativa, tramite una revisione della base imponibile o della misura dell’imposta applicabile.

Con specifico riferimento, invece, all’imposta sulle successioni e a quella di registro, viene prevista la possibilità di introdurre un sistema di autoliquidazione dal momento che, ad oggi, tali imposte vengono liquidate da parte degli uffici finanziari. Attualmente, infatti, il sistema autoliquidatorio sussiste:

  • nell’ambito delle successioni, per le imposte ipotecarie e catastale, per l’imposta di bollo, per i tributi speciali catastali e per le tasse ipotecarie;
  • per alcuni contratti soggetti all’imposta di registro e altri tributi collegati.

Sempre in riferimento all’imposta di registro, viene prevista la rivisitazione delle modalità applicative con specifico riferimento agli atti giudiziari, con il fine non solo di semplificarne il procedimento, ma di richiedere il tributo preventivamente alla parte soccombente, se agevolmente identificabile.

Cardine della riforma, relativamente ai tributi indiretti, sarà l’introduzione di un’imposta sostitutiva, eventualmente in misura fissa, dell’imposta di bollo, delle imposte ipotecaria e catastale, dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie, per gli atti assoggettatiall’imposta di registro e all’imposta sulle successioni e donazioni e per le conseguenti formalità da eseguire presso il Catasto e i registri immobiliari.

L’esigenza nasce dalla struttura stessa delle imposte: se da un lato, infatti, oggetto dell’imposta ipotecaria sono le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari, dall’altro oggetto dell’imposta catastale sono le volture catastali degli immobili trasferiti, il che rende complessa e di difficile gestione la loro applicazione.

La previsione di un’unica obbligazione tributaria, da cui ne deriverebbe anche la semplificazione del prelievo, soprattutto nell’ipotesi di tassazione in misura fissa, rappresenterebbe il raggiungimento dei principi cardine della riforma fiscale.

L’obiettivo è quello di intervenire sui tributi che insistono sugli atti di trasferimento di immobili (siano essi a titolo oneroso o gratuito), nonché sulle connesse formalità (quali la trascrizione e la voltura catastale) che spesso sono previsti e corrisposti in misura fissa, in quanto funzionali alla remunerazione di un servizio reso.

Anche le tasse automobilistiche rientrano nella riforma, anche in questo caso con l’obiettivo di una loro razionalizzazione e semplificazione in termini di prelievo, a cui si aggiunge anche una valutazione in merito alla possibilità di un progressivo superamento dell’addizionale erariale sulla tassa automobilistica per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e cose, aventi potenza superiore a 185 chilowatt, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica a carico del settore delle tasse automobilistiche.

Infine, quali prospettive future generali, vi sono quelle di una riduzione, nonché di semplificazione, degli adempimenti a carico dei contribuenti, anche mediante l’introduzione di nuove soluzioni tecnologiche e il potenziamento dei servizi telematici, a cui si aggiunge anche l’obiettivo di semplificare le modalità di pagamento dei tributi e assicurare sistemi sempre più efficienti di riscossione, anche mediante l’utilizzo di mezzi elettronici di pagamento.