7 Ottobre 2022

L’esercizio del diritto di recesso dalla S.T.P. S.r.l. (e dallo Studio Associato)

di Andrea Beltrachini di MpO & Partners
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In alcuni miei precedenti contributi (si vd., da ultimo, “La Posizione Del Socio Che Recede Dallo Studio Associato) mi sono occupato del recesso del professionista dallo Studio Associato.

Oggetto del presente articolo sono, invece, le cause che legittimano l’esercizio del diritto del recesso del socio dalla S.T.P. S.r.l.

Va innanzitutto chiarito che la società tra professionisti (S.T.P.) non costituisce un genere autonomo di modello societario e che, pertanto, ogni singola S.T.P. segue le regole dettate dal Codice Civile in relazione al modello societario prescelto ( per una trattazione dei caratteri essenziali della S.T.P. si rinvia a “S.T.P. E Operazioni Di M&A E Di Aggregazioni Tra Studi” ).

Veniamo ora all’analisi del recesso del socio facente parte di una S.T.P. S.r.l., fattispecie la cui norma di riferimento è l’art. 2473 cod.civ.

Analogamente a quanto stabilito dall’art. 2285 c.c. (norma di riferimento del recesso dallo Studio Associato), anche detta norma consente che nell’atto costitutivo della società possa essere previsto “quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità”.

Tuttavia a differenza di quanto stabilito dall’art. 2285 c.c., che prevede la possibilità di recesso “quando ricorra una giusta causa” (formulazione ampia, che lascia margini di interpretazione in molti casi concreti), in materia di recesso da una S.r.l., vi è, viceversa, un elenco tassativo di delibere, che legittimano il socio dissenziente a recedere.

Infatti, ai sensi dell’art. 2473 c.c., “In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell’oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all’estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto della società determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell’articolo 2468, quarto comma. Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.”

Peraltro si rinvengono altre norme che, seppur in maniera indiretta, stabiliscono altre cause legali di recesso. Tra queste ricordiamo:

  • il diritto di recedere (eventualmente dopo un termine comunque non superiore a due anni dalla costituzione della società/dalla sottoscrizione della partecipazione) “qualora l’atto costitutivo preveda l’intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte” ai sensi dell’art. 2469 c.c.;
  • il diritto di recedere in capo al socio dissenziente nei confronti della delibera di aumento di capitale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi (art. 2481 bis c.c.);
  • il diritto di recesso in capo al socio di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento (art. 2497 quater c.c.);
  • il diritto di recedere in capo al socio dissenziente nei confronti della delibera avente ad oggetto modifiche dell’atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie (art. 34 D. Lgs. 5/2003).

Va comunque sottolineato che se la società revoca la delibera che legittima il recesso ovvero se è deliberato lo scioglimento della società, il recesso diventa privo di efficacia.

Mentre nulla viene detto, in tema di recesso da una società di persone/Studio Associato, in caso di venir meno della giusta causa che ha legittimato l’esercizio del diritto di recesso.

Infine, sempre per espressa previsione dell’art. 2473 c.c.,  il diritto di recesso è poi sempre previsto in capo ai soci di società contratta a tempo indeterminato.

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